Le imprese di trasporto residenti in uno dei due Stati possono eseguire liberamente trasporti turistici di persone sul territorio dell’altro Stato contraente, purché siano rispettate le seguenti condizioni dell’accordo sulla libertà della circolazione stradale:
- le medesime persone sono trasportate con lo stesso veicolo su un percorso circolare che ha inizio e termine nel Paese d’immatricolazione del veicolo; o
- le medesime persone sono trasportate con lo stesso veicolo in partenza da una località di uno dei due Stati contraenti a destinazione dell’altro Stato, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese di partenza salvo autorizzazione contraria.