Le disposizioni del presente accordo s’applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.649
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica popolare di Polonia
inerente ai trasporti internazionali su strada1
RU 1977 1659
Traduzione
Concluso il 31 gennaio 1975
Entrato in vigore per scambio di note il 13 settembre 1977
(Stato 14 giugno 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare di Polonia,
in seguito «Parti contraenti»,
desiderosi di agevolare i trasporti di persone e di merci su strada, eseguiti dai loro vettori,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizzera, sia nella Repubblica popolare di Polonia, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica e, se del caso, il rimorchio o il semirimorchio, adibiti al trasporto:
- di più di otto persone sedute, non compreso il conducente;
- di merci.
Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
Sono esonerati dall’autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti:
- trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio, i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure
- trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata nell’altra Parte contraente, con uscita del veicolo vuoto da questa altra Parte; oppure
- viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuate le corse pendolari eseguite regolarmente ad intervalli di meno di 16 giorni; in caso di transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti diversi da quelli di cui al capoverso 1 soggiacciono ad autorizzazione secondo il diritto interno delle Parti contraenti.
Art. 4 Trasporto di merci
Qualsiasi vettore di una Parte contraente è autorizzato a trasportare merci o a circolare con un veicolo vuoto, sia per ritirare merci, sia dopo averle consegnate:
- tra qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
- in partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; oppure
- in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
I vettori di una Parte contraente hanno il diritto di caricare merci per il ritorno sul territorio dell’altra Parte contraente.
Salvo nei casi previsti nei capoversi 4 e 5, non è richiesta alcuna autorizzazione per i trasporti suindicati.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sottoporre ad autorizzazione speciale i trasporti eseguiti sul suo territorio mediante veicoli stradali, il cui peso e le cui dimensioni, con o senza carico, superano i limiti massimi di peso e dimensioni autorizzati su detto territorio.
Ciascuna Parte contraente si riserva parimente il diritto di sottoporre ad autorizzazione speciale i trasporti di merci pericolose.
Art. 5 Divieto di trasporti interni
I vettori di una Parte contraente non sono autorizzati a eseguire trasporti di persone o di merci fra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
In taluni casi eccezionali, l’autorità competente dell’altra Parte contraente può accordare autorizzazioni speciali.
Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo, i vettori e i conducenti dei veicoli che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di questa.
Art. 7 Infrazioni
Nel caso di violazione delle disposizioni del presente accordo, le autorità competenti dei Paese in cui è stata commessa l’infrazione prendono i provvedimenti previsti nella loro legislazione e ne informano, se lo giudicano utile, le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo.
A domanda delle autorità competenti della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione, le autorità competenti dei Paese d’immatricolazione del veicolo prendono i provvedimenti che giudicano necessari per l’applicazione del presente accordo e informano l’autorità competente dell’altra Parte contraente sui provvedimenti adottati.
Art. 8 Imposte e tasse
Il disciplinamento concernente le imposte e le tasse connesse con l’esecuzione dei trasporti è stabilito nel protocollo di cui all’articolo 10 del presente accordo.
Art. 9 Conteggi e pagamenti
I conteggi e i pagamenti risultanti dall’esecuzione del presente accordo saranno eseguiti conformemente agli accordi di pagamento vigenti fra le Parti contraenti.
Art. 10 Modalità d’applicazione
Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d’applicazione dei presente accordo mediante un protocollo compilato simultaneamente al medesimo 2 .
Art. 11 Commissione mista
Una commissione mista è istituita per trattare questioni procedenti dall’applicazione del presente accordo. Essa è composta di rappresentanti delle due Parti contraenti.
L’autorità competente di una Parte contraente può chiedere la riunione di questa commissione mista, competente per modificare il protocollo di cui all’articolo 10.
La commissione si aduna alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente accordo è approvato conformemente alle disposizioni costituzionali o legislative di ciascuna Parte contraente ed entra in vigore il giorno dello scambio delle note accertanti l’approvazione.
L’accordo è valevole per una durata indeterminata; potrà essere disdetto da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di almeno tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, il 31 gennaio 1975, nelle lingue francese e polacca, i due testi facenti parimente fede.
Per il Giorgetti | Per il Governo Batkowski |