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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada Conchiuso il 28 giugno 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1974

RU 1974237

Traduzione1

(Stato 20 luglio 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica portoghese,

animati dal desiderio di agevolare i trasporti di persone e di merci fra i due Paesi, come anche il transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo s’applicano ai trasporti stradali di persone e di merci, per conto proprio o di terzi, in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Per quanto concerne il Portogallo, il presente accordo si applica solo al territorio europeo.

Art. 2 Definizioni

Il termine di «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Portogallo sia in Svizzera, ha il diritto d’eseguire trasporti di persone o di merci su strada, per conto proprio o per conto di terzi, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.

Il termine di «veicolo» designa qualsiasi veicolo stradale a propulsione meccanica, costruito o adeguato per il trasporto di oltre otto persone sedute, escluso il conducente, oppure di merci, o per la trazione di veicoli destinati a siffatti trasporti, come anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio.

Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna Parte contraente.

Trasporto di persone

Art. 3 Disciplinamento

I trasporti di persone fra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio, eccettuati quelli di cui all’articolo 4 del presente accordo, soggiacciono al disciplinamento dell’autorizzazione anticipata.

Art. 4 Trasporti esenti dall’autorizzazione

Non soggiacciono al disciplinamento dell’autorizzazione anticipata:

  1. i trasporti occasionali delle medesime persone con lo stesso veicolo, durante un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo non si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, purché in corso di viaggio nessuna persona venga presa a bordo o deposta;
  2. i trasporti occasionali comprendenti l’andata con carico e il ritorno a vuoto;
  3. i trasporti occasionali di persone in transito;
  4. il transito a vuoto attraverso il territorio di una delle Parti contraenti, da o verso un terzo Paese, di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Le autorità delle Parti contraenti convengono le modalità di controllo cui soggiacciono siffatti trasporti.

Trasporti di merci

Art. 52

Qualunque vettore ha il diritto di trasportare merci o di circolare con un veicolo vuoto sia per recarsi al luogo di carico, sia dopo aver deposto le merci:

  1. tra qualsiasi luogo del territorio d’una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
  2. alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo e viceversa; oppure
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 6e 73

Disposizioni comuni

Art. 8 Applicazione della legislazione nazionale

I vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente sono tenuti ad osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, qualora circolino sul territorio di quest’ultima, riguardo a qualsiasi materia non disciplinata nel presente accordo.

Art. 9 Pesi e dimensioni dei veicoli

Nel settore dei pesi e delle dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si obbliga a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.

Il veicolo dev’essere munito di un’autorizzazione speciale, rilasciata dall’autorità competente di una Parte contraente qualora il peso o le dimensioni del veicolo stesso o del carico superino i limiti ammessi sul territorio di detta Parte.

Art. 10 Ordinamento fiscale

L’ordinamento fiscale è stabilito nel protocollo indicato nell’articolo 13 del presente accordo.

Art. 11 Divieto di trasporti interni

Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il vettore di una Parte contraente a trasportare persone o merci all’interno del territorio dell’altra Parte contraente per deporle all’interno dello stesso territorio.

Art. 12 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori osservino le disposizioni del presente accordo.

I vettori, che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alle disposizioni del presente accordo o alle leggi e ai regolamenti vigenti sul medesimo territorio e rispetto a vettori stradali e alla circolazione stradale, possono, senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili nel Paese dove è stata commessa l’infrazione, costituire l’oggetto, a richiesta delle autorità competenti di detto Paese, dei seguenti provvedimenti adottabili dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. ammonimento;
  2. soppressione temporanea, parziale o totale, della possibilità di eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.

Le autorità che hanno preso un siffatto provvedimento ne informano le autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Art. 13 Modalità d’applicazione

Le due Parti contraenti convengono le modalità d’applicazione del presente accordo nel protocollo 4 simultaneamente firmato.

Art. 14 Autorità competenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti facoltate a regolare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo trattano direttamente fra di loro.

Art. 15 Commissione mista

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono esigere l’adunata di una commissione mista per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per emendare il protocollo.

Art. 16 Entrata in vigore e validità

Il presente accordo sarà approvato conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna Parte contraente e entrerà in vigore ad una data stabilita di comune intesa dai due Governi.

L’accordo sarà valido per un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore e verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente tre mesi innanzi la scadenza della sua validità.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lisbona, il 28 giugno 1973, in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica portoghese:

J. L. Pahud

Rui Patricio