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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista di Romania concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 2 settembre 1977 Entrato in vigore con scambio di note il 30 marzo 1978

RU 1978 343

Traduzione

(Stato 30 marzo 1978)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Socialista di Romania,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due paesi e in transito per il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci eseguiti a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti, tra il territorio di queste o in transito attraverso il loro territorio.

Art. 2 Definizioni

Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure in Romania, ha il diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come anche eventualmente il suo rimorchio o semi-rimorchio, destinati al trasporto:

  1. di più di 8 persone sedute, non compreso il conducente;
  2. di merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione necessaria, secondo la legge applicabile da ciascuna Parte contraente.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti di persone sono soggetti ad autorizzazione secondo la legislazione nazionale delle Parti contraenti.

I trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti, sono esenti da autorizzazione:

  1. trasporto delle medesime persone con lo stesso veicolo durante un intero viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, in quanto nessuna persona sia caricata o deposta lungo il percorso o a fermate fuori dal Paese in questione (circuito a porte chiuse); o
  2. trasporto di un gruppo di persone da una località situata nel Paese di immatricolazione del veicolo ad una località posta nel territorio dell’altra Parte contraente, in quanto il veicolo lasci a vuoto questo territorio; o
  3. altri trasporti di persone, diversi da quelli menzionati alla lettera a), in transito sul territorio dell’altra Parte contraente, eccezion fatta per i viaggi che si ripetono ad intervalli di meno di 16 giorni.

In occasione di un transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Trasporti di merci

I trasporti stradali di merci, come anche la circolazione di veicoli vuoti tra i territori delle due Parti contraenti o in transito sul loro territorio sono soggetti ad autorizzazione.

Sono esenti da autorizzazione:

  1. i trasporti di aeromerce in caso di dirottamento dei servizi aerei;
  2. i traslochi;
  3. i trasporti di oggetti destinati a fiere e a esposizioni;
  4. i trasporti di oggetti e di opere d’arte;
  5. i trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, da circhi, fiere o kermesse, nonché quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive;
  6. l’entrata a vuoto di –veicoli di ricambio;–veicoli destinati al trasporto di veicoli avariati;–veicoli per il rimorchio e per l’assistenza meccanica come anche i trasporti di veicoli avariati;
  7. i trasporti di animali vivi (eccettuato il bestiame destinato al macello);
  8. i trasporti di feretri;
  9. i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofe.

Art. 5 Trasporti con Paesi terzi

I vettori menzionati all’articolo 2 del presente accordo possono eseguire trasporti tra il territorio dell’altra Parte contraente e un Paese terzo, come anche da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente, solo se hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità competenti di questa Parte contraente, a condizione tuttavia che il veicolo transiti, nel corso del medesimo viaggio e secondo il normale tragitto, attraverso il Paese nel quale è immatricolato.

Art. 6 Applicazione del diritto nazionale

In tutti i casi non regolati dal presente accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima.

Art. 7 Divieto di trasporti interni

I vettori menzionati all’articolo 2 del presente accordo non sono autorizzati ad eseguire trasporti stradali di persone o di merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

I vettori e i conducenti di veicoli, che sul territorio dell’altra Parte contraente avessero commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o di leggi o regolamenti sui trasporti stradali o sulla circolazione stradale in vigore in tale territorio, possono, a richiesta delle competenti autorità di questo Paese, incorrere nelle misure seguenti, da adottarsi dalle autorità del Paese in cui è immatricolato il veicolo:

  1. avvertimento;
  2. soppressione a titolo momentaneo, parziale o totale del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.

L’autorità che ha adottato una tale misura ne informerà l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono riservate le misure che possono essere applicate in virtù del diritto nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente, sul territorio della quale tali infrazioni sono state commesse.

Art. 9 Autorità competenti

Le Parti contraenti si annunciano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente accordo. Queste autorità mantengono tra loro contatti diretti.

Art. 10 Norme d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accorderanno sui particolari attenenti all’applicazione del presente accordo, a mezzo di un protocollo 1 allegato che completa l’accordo menzionato.

Art. 11 Commissione mista

L’autorità competente di una delle Parti contraenti può chiedere la convocazione di una commissione mista composta di rappresentanti delle due Parti contraenti per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato all’articolo 10 conformemente al diritto nazionale di ogni Parte contraente. La suddetta commissione si riunirà alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.

Art. 12 Pagamenti

Tutti i pagamenti derivanti dall’esecuzione del presente accordo sono eseguiti conformemente all’accordo sui pagamenti in vigore tra le due Parti contraenti.

Art. 13 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta del Principato del Liechtenstein, l’accordo estende i suoi effetti ai vettori di questo Paese, finché lo stesso resterà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente accordo sarà sottoposto ad approvazione secondo il diritto nazionale di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio di note con le quali le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l’approvazione. L’accordo abroga e sostituisce quello conchiuso a Berna il 25 maggio 1966 3 .

L’accordo è concluso per una durata indeterminata; può essere disdetto da ogni Parte contraente, con preavviso scritto di sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 2 settembre 1977 in due esemplari originali, nelle lingue francese e romena, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Giorgetti

Per il Governo
della Repubblica Socialista di Romania:

Mateevici