Lexipedia

0.741.619.690

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica slovacca concernente
i trasporti transfrontalieri di persone e di merci su strada

RU 2000 2072

Traduzione1

Concluso il 13 novembre 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 gennaio 1998

(Stato 22 agosto 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica slovacca

(in seguito Parti contraenti),

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi ed in transito per il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci, in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o in transito attraverso uno di questi territori, eseguiti per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Accordo si intende per:

  1. «vettore» una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure nella Repubblica slovacca, ha il diritto di eseguire trasporti di persone e di merci su strada, conformemente alle disposizioni in vigore nel suo Paese;
  2. «veicolo» un veicolo stradale a propulsione meccanica, compresi eventualmente i suoi rimorchi o semirimorchi, adibito e immatricolato per il trasporto di:a)più di nove viaggiatori seduti, compreso il conducente,b)merci
  3. «autorizzazione» ogni permesso, concessione o autorizzazione richiesta conformemente alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone sono esentati dall’obbligo d’autorizzazione se vengono eseguiti alle seguenti condizioni:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano nello Stato in cui il veicolo è immatricolato, se durante il viaggio o alle fermate fuori del territorio di questo Stato non sono caricate o deposte persone (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di gruppi di persone da un luogo dello Stato in cui il veicolo è immatricolato a un luogo nel territorio dell’altro Stato contraente, se il veicolo ritorna vuoto nello Stato in cui è immatricolato; o
  3. il trasporto di gruppi di persone da un luogo nel territorio dell’altro Stato contraente a un luogo dello Stato in cui il veicolo è immatricolato, se questa prestazione di servizio è stata preceduta da un viaggio a vuoto e i viaggiatori –prima dell’arrivo nel territorio in cui vengono caricati vengono riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–prima sono stati trasportati dallo stesso vettore, alle condizioni nominate nel punto b, nello Stato di caricamento e vengono trasportati in un altro Stato; o–vengono invitati a recarsi nel territorio dell’altro Stato contraente e l’invitatore sostiene i costi di trasporto. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone composta non soltanto per lo scopo del viaggio.
  4. viaggi di transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti regolari di persone sono esentati dal regime di autorizzazione se vengono eseguiti alle seguenti condizioni:

  1. i viaggi pendolari con pernottamento in transito o verso il territorio dell’altra Parte contraente; nonché
  2. i viaggi a vuoto dei veicoli che vengono eseguiti in rapporto con i viaggi pendolari.

Nel caso dei trasporti di cui ai numeri 1 e 2 occorre portare con sé un documento di controllo.

Trasporti diversi da quelli dei numeri 1 e 2 sono soggetti ad autorizzazione in conformità del diritto nazionale delle Parti contraenti. Di massima le autorizzazioni sono rilasciate con riserva della reciprocità.

Art. 4 Trasporti di merci

Ogni vettore di una Parte contraente ha il diritto di importare nel territorio dell’altra, senza autorizzazione, provvisoriamente, un veicolo vuoto o carico per trasportare merci:

  1. tra un luogo nel territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi nel territorio dell’altra; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le situazioni che questo accordo non disciplina, i vettori e i conducenti di una Parte contraente in viaggio sul territorio dell’altra, devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in quest’ultimo e applicati in modo non discriminatorio.

Art. 6 Divieto di trasporti all’interno del Paese

I cabotaggi di persone e merci non sono permessi. La Commissione mista prevista nell’articolo 10 può convenire in merito facilitazioni.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché le disposizioni del presente Accordo siano rispettate dai vettori.

3. L’autorità che ha preso un provvedimento siffatto ne informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Contro vettori e conducenti che hanno violato disposizioni dell’Accordo sul territorio dell’altra Parte contraente o leggi e regolamenti ivi vigenti sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su richiesta delle autorità competenti di questo Stato, possono essere ordinati i seguenti provvedimenti che devono essere eseguiti dalle autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato:

  1. ammonimento;
  2. privazione limitata nel tempo, parziale o totale del diritto di eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.

Sono fatte salve sanzioni che possono essere adottate in virtù del diritto nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo. Queste autorità trattano direttamente fra di loro.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

Le disposizioni per eseguire il presente Accordo sono convenute dalle autorità competenti delle Parti contraenti in un Protocollo 2 redatto contemporaneamente all’Accordo.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti nominano una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.

Detta Commissione è competente anche per la modificazione o il completamento del Protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono richiedere la convocazione di questa Commissione mista; la stessa si riunisce alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio formale del Liechtenstein, l’Accordo si estende anche al Principato del Liechtenstein per tutto il tempo in cui lo stesso è legato alla Svizzera da un Trattato di unione doganale 3 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a decorrere dal giorno della sua firma; entra in vigore appena ogni Parte contraente ha informato l’altra che le prescrizioni determinanti di diritto costituzionale sulla conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali sono adempiute.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo concluso a Praga il 17 dicembre 1975 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada perde la sua validità.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato per scritto per la fine di un anno civile da ogni Parte contraente, osservando un termine di preavviso di tre mesi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna il 13 novembre 1997 in due originali nelle lingue tedesca e slovacca, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica slovacca:

Moritz Leuenberger

Jan Jasovsky

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica slovacca concernente i trasporti transfrontalieri di persone e di merci su strada | Lexipedia | Lexipedia