Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.691
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Slovenia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
RU 2002 1110
Traduzione1
Concluso il 15 ottobre 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 luglio 1999
(Stato 21 maggio 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della repubblica di Slovenia
(qui di seguito: le Parti contraenti),
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia in Slovenia, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di
- oltre nove persone sedute, conducente compreso;
- merci.
Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile, rilasciata conformemente alle disposizioni del presente Accordo o del Protocollo 2 che ne è parte integrante e secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’autorizzazione:
- trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porta chiusa); o
- trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o
- trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto nell’andata e che i viaggiatori –siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico; o–siano stati condotti precedentemente dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori di questo Paese; o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
- viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
I trasporti di cui nel paragrafo 1 sono eseguiti se vi è un documento di controllo.
I trasporti diversi da quelli di cui nel paragrafo 1 sono sottoposti ad autorizzazione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti.
La Commissione mista, istituita nell’articolo 11, è autorizzata a sostituire il sistema d’autorizzazione con il documento di controllo per i controlli regolari delle persone che adempiono le condizioni seguenti:
- i trasporti pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente; e
- gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con i trasporti pendolari.
Art. 4 Trasporto di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
- tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
- alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Divieto dei trasporti interni
Il cabotaggio passeggeri e mercantile non è permesso. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 11, può introdurre, su una base di reciprocità, deroghe al divieto dei trasporti interni, tenendo conto della situazione economica delle due Parti contraenti.
Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.
Art. 7 Diritti e tasse
I trasportatori di una Parte contraente che effettuano trasporti sul territorio dell’altra Parte contraente sono sottoposti al pagamento delle imposte, pedaggi, tasse ed emolumenti amministrativi nel campo dei trasporti stradali o della circolazione stradale, conformemente alla legislazione in vigore in questo Paese e nel rispetto del principio della non discriminazione.
Art. 8 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere l’oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa.
L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.
Art. 9 Autorità competenti
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità corrispondono direttamente.
Art. 10 Modalità d’applicazione
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo stabilito contemporaneamente allo stesso.
Art. 11 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.
La Commissione è segnatamente competente per modificare o completare il Protocollo menzionato nell’articolo 10.
Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 12 Estensione dell’accordo al Principato del Liechtenstein3
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra che essa si è confermata alle prescrizioni costituzionali relative alla messa in vigore degli accordi internazionali. L’Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della sua firma.
L’accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di tre mesi almeno.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ljubljana, il 15 ottobre 1998, in due originali in lingua francese e slovena, i due testi facenti parimenti fede.
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Moritz Leuenberger | Anton Bergauer |