Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci su strada eseguiti da imprese di trasporto in conto proprio o per conto di terzi, in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o attraverso questi territori, a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.741
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada Conchiuso il 17 dicembre 1975 Entrato in vigore con scambio di note il 15 gennaio 1976
RU 1976 863
Traduzione1
(Stato 22 agosto 2000)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito per il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure nella Repubblica socialista di Cecoslovacchia, ha il diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada in conto proprio o per conto di terzi, conformemente alle disposizioni in vigore nel suo Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, costruito o equipaggiato per il trasporto di persone o di merci, compresi i rispettivi rimorchi o semirimorchi. Le autovetture da turismo da 9 posti a sedere al massimo, compreso il conducente, non sono considerate «veicoli» ai sensi del presente accordo.
Art. 3 Trasporti di persone
Il trasporto di persone non è soggetto ad autorizzazione se lo stesso veicolo trasporta le medesime persone, sempre che si tratti di:
- viaggi circolari che iniziano e terminano sul territorio della Parte contraente dove il veicolo è immatricolato, oppure di
- viaggi che iniziano sul territorio della Parte contraente dove il veicolo è immatricolato e terminano su quello dell’altra Parte, a condizione che il veicolo rientri a vuoto al punto di partenza, oppure di
- viaggi in transito effettuati come corse circolari od occasionali.
Sul veicolo deve trovarsi l’elenco dei viaggiatori.
Tutte le altre corse diverse da quelle indicate alla cifra 1 soprastante sono soggette al regime dell’autorizzazione o della concessione, conformemente al diritto nazionale delle Parti contraenti.
Art. 4 Trasporti di merci
I trasporti di merci tra i territori delle due Parti contraenti o in transito sul territorio dell’altra Parte contraente sono soggetti al regime dell’autorizzazione.
I trasporti in partenza dal territorio dell’altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo o inversamente sono parificati ai trasporti menzionati alla cifra 1 soprastante; tuttavia, le autorizzazioni di trasporto sono rilasciate solo nel caso in cui il veicolo attraversi il territorio della Parte contraente dove è immatricolato.
Sono esenti da autorizzazione:
- i trasporti di aeromerce in caso di dirottamento dei servizi aerei;
- i traslochi;
- i trasporti di oggetti destinati a fiere e a esposizioni;
- i trasporti di oggetti e di opere d’arte;
- i trasporti del materiale (compresi gli animali) d’artisti, di girovaghi, di circhi, di riviste e di altri spettacoli analoghi;
- i trasporti di materiale per teatro, musica e sport a scopo di rappresentazioni, concerti e concorsi (compresi i trasporti di cavalli da corsa, di veicoli da corsa e di battelli);
- i trasporti di veicoli avariati;
- i trasporti di animali vivi (eccettuato il bestiame destinato al macello);
- i trasporti di cadaveri;
- i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofi.
Art. 5 Trasporti interni
Nessuna disposizione del presente accordo consente ai vettori di trasportare sul territorio dell’altra Parte contraente altre persone all’infuori di quelle per le quali la corsa è eseguita o di trasportare merci da un punto a un altro del territorio dell’altra Parte. Sono eccettuati i trasporti di materiale importato temporaneamente per esposizioni o altre manifestazioni temporanee.
Art. 6 Applicazione del diritto nazionale
Salvo contraria disposizione del presente accordo, il diritto vigente di una Parte contraente è applicabile sul suo territorio ai vettori e ai conducenti di veicoli dell’altra Parte contraente.
Art. 7 Regime doganale
Il carburante contenuto nei serbatoi abituali dei veicoli importati temporaneamente è esente da dazi e dal divieto o dal contingentamento d’importazione.
I pezzi di ricambio destinati a riparare veicoli importati temporaneamente sono ammessi all’importazione temporanea in franchigia di dazi e sono esenti dal divieto o dal contingentamento d’importazione. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono a tale scopo rilasciare un documento d’importazione temporaneo. I pezzi sostituiti devono essere esportati, sdoganati o distrutti sotto il controllo degli organi doganali.
Art. 8 Infrazioni
L’autorità competente di una Parte contraente può rifiutare temporaneamente l’ingresso sul suo territorio a vettori dell’altra Parte che avessero commesso infrazioni gravi o ripetute alle disposizioni del presente accordo o alle prescrizioni sui trasporti stradali o sulla circolazione stradale; sono riservate le sanzioni previste nel diritto nazionale delle Parti contraenti.
L’autorità competente di una Parte contraente che ha adottato sanzioni o che ha conoscenza d’infrazioni ne informerà l’autorità competente dell’altra Parte.
Art. 9 Autorità competenti
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente accordo. Queste autorità trattano direttamente.
Art. 10 Commissione mista
Sarà designata una commissione mista, composta di rappresentanti degli organi competenti delle due parti, per esaminare questioni riguardanti l’applicazione del presente accordo.
Art. 11 Durata di validità
Il presente accordo entrerà in vigore tosto che le Parti contraenti si saranno comunicate per iscritto che le formalità costituzionali riguardanti l’entrata in vigore sono state adempiute.
L’accordo è valido per la durata di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore. La sua validità è prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente all’altra Parte, con un preavviso di tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Praga, il 17 dicembre 1975 in due esemplari nelle lingue tedesca e cecoslovacca, i due testi facendo parimente fede.
Per il | Per il Governo |
J.-D. Grandjean | V. Blazek |
Protocollo d’applicazione
Le Delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia si sono riunite a Praga dal 9 all’11 luglio 1969 e a Berna dal 28 novembre al 1° dicembre 1972 per discutere un accordo tra i due Paesi concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada. Esse hanno convenuto quanto segue per quanto attiene all’applicazione dell’accordo:
I. Trasporti di persone (art. 3)
Per i trasporti non contemplati nell’articolo 3 cifra 1 è necessario ottenere un’autorizzazione o una concessione dell’autorità competente dell’altra Parte contraente. Per il rilascio di tali documenti sono riscossi emolumenti e tasse secondo il diritto nazionale. Le domande d’autorizzazione e di concessione devono essere presentate almeno due mesi prima della data d’effettuazione della corsa.
Le autorizzazioni o concessioni devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite a richiesta degli organi di controllo.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione o la concessione ne informerà l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole copia dei documenti rilasciati.
II. Trasporti di merci (art. 4)
1. Rilascio di autorizzazioni
Le autorizzazioni di trasporto sono rilasciate dall’autorità competente della Parte contraente presso la quale il veicolo è immatricolato. Le autorità competenti delle Parti contraenti si trasmetteranno vicendevolmente, e a titolo gratuito, il fabbisogno d’autorizzazioni.
Le autorizzazioni devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite a richiesta degli organi di controllo.
2. Generi d’autorizzazione
Esistono due generi d’autorizzazione:
- l’«autorizzazione permanente», valevole per un numero illimitato di trasporti della medesima impresa di trasporto. Questo documento ha una validità massima di dodici mesi;
- l’«autorizzazione singola», valevole per un solo trasporto, da eseguire entro un mese dal giorno del rilascio dell’autorizzazione.
III. Disposizioni generali
l. Applicazione del diritto nazionale (art. 6)
Le Parti contraenti prendono atto che l’articolo 6 si estende in particolare alla legislazione sui trasporti stradali, sulla circolazione stradale, su i pesi e le dimensioni dei veicoli e sulla durata del lavoro, del riposo e del servizio al volante dei conducenti.
2. Autorità competenti (art. 9)
Sono autorità competenti:
- per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33179 eav ch2, tel. 031/61 41 11), - per la Repubblica socialista di Cecoslovacchia: FEDERÁLNÎ MINISTERSTVO DOPRAVY, Na prikope 33, Praga 1
(telegrafo DOMINI PRAHA, tel. 2122).
3. Pesi e dimensioni dei veicoli
In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ognuna delle Parti contraenti si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati presso l’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle applicate ai veicoli immatricolati nel suo territorio.
4. Veicoli sostitutivi
In caso di avaria dei veicolo, l’autorizzazione rilasciata per lo stesso è valevole per il veicolo di sostituzione destinato a continuare il trasporto.
5. Diritti e tasse
La legislazione svizzera in vigore non sottopone ad alcuna imposta di trasporto o di circolazione i vettori che effettuano in Svizzera trasporti disciplinati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Cecoslovacchia. A titolo di reciprocità la CSSR accorda la stessa esenzione fiscale ai vettori svizzeri che effettuano sul territorio della CSSR trasporti disciplinati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Svizzera.
Sono riservate le tasse di concessione, le tasse per autorizzazioni riguardanti pesi e dimensioni superiori alle norme, i pedaggi per l’uso di strade, ponti, gallerie, nonché le tasse di parcheggio.
6. Versamenti
I versamenti da effettuare nell’ambito dell’accordo saranno fatti in valuta libera.
Praga, 17 dicembre 1975
Per la | Per la |
J.-D. Grandjean | V. Blazek |