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Accordo
tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera e il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania concernente la garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA)

RU 2021895

Traduzione

Concluso il 25 agosto 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 dicembre 2021

(Stato 8 dicembre 2021)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania,

di seguito denominati Parti contraenti,

a prosieguo della collaborazione basata sull’accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), concluso il 6 settembre 1996 1 (Accordo di Lugano);

ai sensi della dichiarazione d’intenti congiunta tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania concernente l’aumento della capacità delle tratte d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), del 22 maggio 2019 (Dichiarazione di Lipsia);

ai sensi della dichiarazione multilaterale di Locarno del 3 settembre 2020 sullo sviluppo del sistema ferroviario;

ai sensi della dichiarazione ministeriale Rail Freight Corridors to boost international rail freight (corridoi ferroviari merci per stimolare il trasporto internazionale di merci per ferrovia): il futuro del traffico merci su rotaia in Europa del 21 settembre 2020 (dichiarazione di Berlino);

animati dal desiderio di continuare a migliorare i presupposti per un traffico ferroviario efficiente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania;

riconoscendo l’importanza dell’azione comune di Cantoni e Bundesländer ai confini nonché delle imprese di trasporto ferroviario e dei gestori dell’infrastruttura,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti si impegnano a rafforzare in maniera duratura, nel quadro delle rispettive competenze, il traffico ferroviario internazionale dei viaggiatori e delle merci tra la Svizzera e la Germania, soprattutto anche in considerazione della sua importanza a livello europeo. Si impegnano in particolare a:

  1. creare i presupposti per collegamenti internazionali migliori nel traffico ferroviario viaggiatori, compresi i treni notturni;
  2. potenziare in maniera duratura il traffico merci su rotaia;
  3. adoperarsi a favore di una quota maggiore di trasporto suburbano di viaggiatori nel traffico internazionale;
  4. promuovere l’aumento della competitività intermodale del sistema ferroviario; e
  5. portare avanti l’armonizzazione di standard tecnici nel settore ferroviario a livello europeo.

Art. 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, la collaborazione tra le Parti contraenti in tutti gli ambiti tematici è intensificata nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali.

Le Parti contraenti si adoperano in particolare a:

  1. sviluppare processi comuni per il coordinamento delle questioni concernenti il traffico ferroviario internazionale;
  2. individuare un obiettivo comune con un processo di pianificazione armonizzato per l’infrastruttura ferroviaria utilizzata per il trasporto internazionale su rotaia;
  3. integrare la NFTA e le sue tratte di accesso come tratte efficienti nella rete dei corridoi ferroviari europei per il trasporto merci al fine di aumentare il traffico merci transalpino;
  4. cooperare allo sviluppo e alla realizzazione di un orario cadenzato nel traffico ferroviario viaggiatori internazionale;
  5. rafforzare la collaborazione nei settori ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione, in particolare per gli ambiti dell’accoppiamento automatico digitale, dell’ETCS (European Train Control System), dello Shift2Rail e della protezione contro il rumore; vi rientra inoltre un’adeguata strategia di attuazione, compresa la realizzazione di progetti transfrontalieri di sperimentazione delle misure definite;
  6. intensificare la collaborazione per consentire l’armonizzazione delle caratteristiche tecniche del traffico ferroviario transfrontaliero;
  7. promuovere la cooperazione transfrontaliera delle imprese di trasporto ferroviario volta all’intensificazione dei collegamenti diurni e notturni nel traffico ferroviario viaggiatori internazionale a lunga distanza.

Art. 3

La collaborazione di cui all’articolo 2 si estende anche all’ulteriore sviluppo delle tratte ferroviarie internazionali e, in particolare, a quelle citate di seguito:

  1. ferrovia della valle del Reno (Karlsruhe – confine Germania/Svizzera – nodo Basilea – Brugg/Olten);
  2. Gäubahn (Stoccarda – Singen – confine Germania/Svizzera – Sciaffusa – Zurigo);
  3. Allgäbahn (Monaco – Memmingen – Lindau – confine Germania/Austria – confine Austria/Svizzera – St. Margrethen – San Gallo – Zurigo);
  4. Südbahn (Ulm – Friedrichshafen – lago di Costanza – Romanshorn – Zurigo);
  5. linea ferroviaria lungo il Reno superiore (Basilea bad. – Singen);
  6. Wiesentalbahn (Basilea bad. – Zell im Wiesental).

Art. 4

Le questioni relative all’attuazione del presente Accordo sono trattate da un comitato direttivo.

Il comitato direttivo si compone di alti rappresentanti dell’Ufficio federale dei trasporti della Confederazione Svizzera e del Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania.

Il comitato direttivo decide caso per caso in merito alla partecipazione di rappresentanti del settore ferroviario nonché di altre istituzioni statali.

Il comitato direttivo si riunisce, di regola, una volta l’anno.

Ogni Parte contraente può chiedere la convocazione del comitato direttivo se particolari circostanze lo esigono.

Il comitato direttivo può costituire gruppi di lavoro temporanei su specifiche tematiche.

Art. 5

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive procedure necessarie a tal fine. Con la sua entrata in vigore è abrogato l’accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), concluso il 6 settembre 1996 2 (Accordo di Lugano).

Il presente Accordo è valido sino al 31 dicembre 2031 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno sempre che non sia denunciato per scritto da una delle Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della fine di ogni anno civile.

Dal presente Accordo non risultano impegni finanziari per le Parti contraenti. Fatto a Berna e Berlino il 25 agosto 2021 in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

Per il
Ministero dei trasporti
e dell’infrastruttura digitale
della Repubblica federale di Germania:

Andreas Scheuer