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0.742.403.11

Protocollo 1990
recante modifica alla Convenzione relativa
ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)
del 9 maggio 1980

RU 1997 789; FF 1995 I 271

Traduzione1

Concluso a Berna il 20 dicembre 1990

Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 19952

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 29 agosto 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1996

(Stato 19 febbraio 2014)

Modifica

In applicazione degli articoli 6 e 19 paragrafo 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), firmata a Berna, il 9 maggio 1980 3 , la seconda Assemblea Generale dell’Organizzazione Intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) si è tenuta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990.

Considerata la necessità di emendare le disposizioni della COTIF per adattarle ai nuovi bisogni della comunità internazionale e dei trasporti internazionali per ferrovia,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. I Modifiche relative alla Convenzione propriamente detta

Articolo 2 COTIF

Completare il testo del § 2 con un nuovo alinea 2 come segue: « § 2 Sono assimilati ai trasporti effettuati su una linea, ai sensi dell’alinea precedente, gli altri trasporti interni, effettuati sotto la responsabilità della ferrovia, ad integrazione del trasporto ferroviario.»

Articolo 3 COTIF

Modificare il testo del § 2 come segue: « § 2 Le linee previste all’articolo 2, § 1, e § 2, 1° alinea, sulle quali …». Precisare il 1° alinea del § 3 nel modo seguente: « § 3 Le imprese da cui dipendono le linee previste all’articolo 2, § 2, 1° alinea, iscritte su …».

Articolo 4 COTIF

Completare il testo come segue: «Nei testi seguenti, l’espressione «Convenzione» comprende la Convenzione propriamente detta, il Protocollo previsto all’articolo 1, § 2, 2° alinea, il Mandato addizionale per la verifica dei conti e le Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati, previsti all’articolo 3, §§ 1 e 4.»

Articolo 7 COTIF

Modificare il testo del § 1, 1° alinea come segue: « § 1 Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di 12 Stati membri.» Sopprimere nella prima frase dell’alinea 2 del § 1, le parole: «… e assume la presidenza del Comitato» Completare il testo del § 2, lettera d) con un nuovo alinea 2 nel modo seguente: «il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale sono nominati per un periodo di cinque anni, rinnovabile;»

Completare il testo del § 2, lettera a) come segue:

  1. stabilisce il proprio regolamento interno e nomina a maggioranza dei due terzi lo Stato membro che ne assume la Presidenza per ogni quinquennio;»
Articolo 11 COTIF

Sostituire il testo del § 7 con quello che segue: « § 7 La verifica dei conti è effettuata dal Governo svizzero, secondo le regole fissate nel Mandato Addizionale allegato alla Convenzione propriamente detta e, con riserva di direttive speciali del Comitato Amministrativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento finanziario e contabile dell’Organizzazione.»

Articolo 19 COTIF

Le lettere a) e b) diventano rispettivamente le lettere b) e c). Dopo il Protocollo sui privilegi e le immunità dell’OTIF, è inserito l’Allegato seguente:

Completare il testo del § 3 con una nuova lettera a) come segue:

  1. Mandato addizionale per la verifica dei conti;»

Allegato A

Mandato addizionale per la verifica dei conti

1. Il Verificatore verifica i conti dell’Organizzazione, ivi compresi tutti i fondi fiduciari e conti speciali qualora lo ritenga necessario per assicurarsi:

  1. che i documenti finanziari siano conformi ai libri e alle scritture dell’Organizzazione;
  2. che le operazioni finanziarie di cui i documenti rendono conto siano state condotte in conformità con le Regole ed i Regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell’Organizzazione;
  3. che i valori e il numerario depositati in banca o in cassa siano stati verificati sia mediante certificati ricevuti direttamente dai depositari dell’Organizzazione, sia conteggiandoli effettivamente;
  4. che i controlli interni ivi compresa la verifica interna dei conti, siano adeguati;
  5. che tutte le voci dell’attivo e del passivo così come tutte le eccedenze e i disavanzi siano stati contabilizzati secondo procedure che ritiene soddisfacenti.

2. Il Verificatore è il solo competente ad accettare in tutto o in parte le attestazioni e le giustificazioni fornite dal Direttore Generale. Se lo ritiene opportuno, egli può procedere all’esame e alla verifica dettagliata di ogni documento contabile relativo sia alle operazioni finanziarie sia alle forniture e al materiale.

3. Il Verificatore ha libero accesso, in ogni momento, a tutti i libri, scritture, documenti contabili e altre informazioni che ritiene necessari.

4. Il Verificatore non è competente a respingere alcuna voce dei conti, ma richiama immediatamente l’attenzione del Direttore Generale su ogni operazione la cui regolarità od opportunità gli sembri discutibile, affinché quest’ultimo prenda le misure del caso.

5. Il Verificatore presenta e firma un’attestazione sui documenti finanziari nei seguenti termini: «Ho esaminato i documenti finanziari dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario che è terminato il 31 dicembre ... Il mio esame ha comportato un’analisi generale dei metodi contabili e il controllo dei documenti contabili e degli altri giustificativi che mi sono parsi necessari nella circostanza.» Questa attestazione indica, secondo il caso, che:

  1. i documenti finanziari riflettono in maniera soddisfacente la situazione finanziaria alla data di scadenza del periodo considerato nonché i risultati delle operazioni condotte durante il periodo che si è concluso a quella data;
  2. i documenti finanziari sono stati definiti conformemente ai principi contabili indicati;
  3. i principi finanziari sono stati applicati secondo modalità che concordavano con quelle adottate durante l’esercizio finanziario precedente;
  4. le operazioni finanziarie sono state condotte in conformità con le regole ed i Regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell’Organizzazione.

6. Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Verificatore indica:

  1. la natura e l’estensione della verifica che ha eseguito;
  2. gli elementi che hanno una connessione con il carattere completo o l’esattezza dei conti, ivi compresi all’occorrenza:1)le informazioni necessarie all’interpretazione e alla valutazione corrette dei conti;2)ogni somma che avrebbe dovuto essere percepita ma che non è stata registrata in conto;3)ogni somma che è stata oggetto di impegno di spesa regolare o prevista e che non è stata contabilizzata o di cui non si è tenuto conto nei rendiconti finanziari;4)le spese per le quali non sono stati prodotti documenti giustificativi sufficienti;5)l’accertamento che i libri contabili sono stati tenuti nella buona e dovuta forma. All’occorrenza rilevare il caso in cui la presentazione materiale dei documenti finanziari si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati;
  3. le altre questioni sulle quali è il caso di richiamare l’attenzione del Comitato Amministrativo, per esempio:1)il caso di frode o di presunzione di frode2)lo sperpero o l’utilizzazione irregolare dei fondi o di altri averi dell’Organizzazione (quand’anche i conti relativi all’operazione effettuata fossero in regola);3)le spese che potrebbero comportare ulteriori considerevoli esborsi finanziari per l’Organizzazione;4)ogni vizio, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle spese o delle forniture e del materiale;5)le spese non conformi alle intenzioni del Comitato Amministrativo tenuto conto degli storni debitamente autorizzati all’interno del bilancio;6)i superamenti dei limiti di credito, tenuto conto delle modificazioni risultanti dagli storni debitamente autorizzati all’interno del bilancio;7)le spese non conformi alle autorizzazioni che le regolano;
  4. l’esattezza o l’inesattezza dei conti relativi alle forniture e al materiale, accertata dopo l’inventario e l’esame dei libri.

Inoltre, il rapporto può menzionare operazioni che sono state contabilizzate nel corso di un esercizio precedente e a proposito delle quali siano state ottenute nuove informazioni od operazioni che dovevano essere fatte nel corso di un esercizio successivo e in merito alle quali sembri auspicabile informare il Comitato Amministrativo anticipatamente.

7. Il Verificatore non deve in nessun caso far figurare critiche nel suo rapporto senza dare prima al Direttore Generale un’adeguata possibilità di spiegazione.

8. Il Verificatore comunica al Comitato Amministrativo e al Direttore Generale gli accertamenti effettuati in ragione della verifica. Egli può, inoltre, presentare ogni commento che giudica appropriato in merito al rapporto finanziario del Direttore Generale.

9. Nella misura in cui il Verificatore ha proceduto ad una verifica sommaria o non ha potuto ottenere delle giustificazioni sufficienti, deve menzionarlo nella sua attestazione o nel rapporto, precisando le ragioni delle sue osservazioni così come le conseguenze che ne derivano per la situazione finanziaria e le operazioni finanziarie contabilizzate.»

Art. II Modifiche relative alle Regole Uniformi CIV

Articolo 1 CIV

Modificare il testo del § 1 come segue: « § 1 Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli ivi compresi le autovetture, effettuati con titoli di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, così come, se del caso, ai trasporti assimilati conformemente all’articolo 2, § 2, alinea 2 della Convenzione. Le Regole Uniformi si applicano ugualmente, per ciò che concerne la responsabilità della ferrovia in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione il cui trasporto viene effettuato conformemente alle Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM).»

Articolo 14 CIV

Completare il testo del § 1 con la seguente frase: « § 1 … Per il trasporto di autovetture, la ferrovia può prevedere che i viaggiatori rimangano all’interno del veicolo durante il trasporto.»

Articolo 17 CIV

Modificare l’attuale testo del § 2 e completarlo con un nuovo alinea come segue: « § 2 Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali e oggetti non previsti al § 1, nonché le autovetture consegnate al trasporto con o senza rimorchio. Le condizioni di trasporto di autovetture precisano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma e il contenuto del documento di trasporto che deve portare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonché gli obblighi del conducente per ciò che attiene al suo veicolo, il carico e lo scarico.»

Articolo 41 CIV

Modificare il titolo: «Autovetture» Modificare il testo del § 1 come segue: « § 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di un’autovettura, la ferrovia deve pagare, se l’avente diritto prova che un danno ne è derivato, un’indennità il cui ammontare non può superare il prezzo di trasporto del veicolo.» Modificare il testo del § 3 come segue: « § 3 In caso di perdita totale o parziale del veicolo, l’indennità da corrispondere all’avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non può superare le 8000 unità di conto.» Modificare il testo del § 4 come segue: « § 4 Per ciò che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non è responsabile che del danno causato per sua colpa. L’indennità totale da corrispondere non può superare le 1000 unità di conto. La ferrovia risponde degli oggetti posti all’esterno del veicolo solo in caso di dolo.» Riprendere sotto il § 5, la seconda frase dell’attuale § 3: « § 5 Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo.» Riprendere sotto il nuovo § 6, il testo dell’attuale § 5, modificandolo leggermente: « § 6 Le altre disposizioni concernenti la responsabilità per i bagagli sono applicabili al trasporto delle autovetture.»

Articolo 42 CIV

Modificare il titolo come segue: «Decadenza del diritto di invocare i limiti di responsabilità» Modificare il testo del primo alinea come segue: «Le disposizioni degli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennità ad un ammontare determinato non si applicano, se è provato che il danno deriva da un atto od omissione compiuti dalla ferrovia, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.» Sopprimere il testo del 2° alinea.

Articolo 43 CIV

Completare il titolo come segue: «Tasso di cambio e interessi sull’indennità» Aggiungere un nuovo § 1 come segue: « § 1 Quando il calcolo di indennità comporta la conversione di somme espresse in unità monetaria estera, questa è fatta sulla base del corso del giorno e al luogo del pagamento dell’indennità.» I paragrafi 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 53 CIV

Modificare il testo dell’alinea 1 del § 1 come segue: « § 1 Ogni azione dell’avente diritto fondata sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se non si segnala l’incidente subito dal viaggiatore, entro sei mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali può essere presentato un reclamo secondo l’articolo 49, § 1.»

Articolo 55 CIV

Completare il testo del § 2, alinea 2 come segue: «Tuttavia, la prescrizione è di due anni se si tratta di un’azione fondata su un danno derivante da un atto o da un’omissione compiuta, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.» Sopprimere le lettere a) e b).

Art. III Modifiche relative alle Regole uniformi CIM

Articolo 1 CIM

Completare la fine del testo del § 1 come segue: « § 1 Salvo le eccezioni … della Convenzione, così come, se del caso, ai trasporti assimilati conformemente all’articolo 2, § 2, alinea 2 della Convenzione.»

Articolo 18 CIM

Semplificare il testo nel modo seguente: «Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni apposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze risultanti dal fatto che tali indicazioni possano essere irregolari, inesatte, incomplete o inserite in uno spazio diverso da quello riservato a ciascuna di esse.» Sopprimere l’ultima frase.

Articolo 40 CIM

Al § 2, sopprimere i seguenti termini: «ad eccezione del limite previsto all’art. 45.» Sopprimere il § 4.

Articolo 43 CIM

Modificare il testo del § 1 come segue: « § 1 Se un danno, ivi compresa un’avaria, deriva dal superamento del termine di resa, la ferrovia deve liquidare un’indennità che non può eccedere il quadruplo del prezzo di trasporto.»

Articolo 44 CIM

Modificare il titolo come segue: «Decadenza del diritto di invocare i limiti di responsabilità» Modificare il testo del 1° alinea come segue: «I limiti di responsabilità previsti agli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 e 46 non si applicano, se si prova che il danno deriva da un atto od omissione compiuto dalla ferrovia, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.» Sopprimere il testo del 2° alinea.

Articolo 47 CIM

Modificare il titolo come segue: «Tasso di cambio e interessi sull’indennità» Completare l’articolo 47 con un nuovo § 1 formulato come segue: « § 1 Quando il calcolo dell’indennità implica la conversione delle somme espresse in un’unità monetaria estera, questa è fatta in base al corso del giorno e al luogo di pagamento dell’indennità.» I §§ 1, 2 e 3 diventano i §§ 2, 3 e 4.

Articolo 58 CIM

Sopprimere il testo del § 1, lettera d). La lettera e) diventa la lettera d).

Completare il testo del § 1, lettera c) come segue:

  1. fondata su un danno derivante da un atto od omissione compiuto, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile;»
Disposizioni finali

Art. IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione

§ 1 Il presente Protocollo resta aperto a Berna, presso il Governo svizzero, Governo depositario, fino al 30 giugno 1991, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla seconda Assemblea Generale dell’organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). § 2 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, § 1 della COTIF, il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione sono depositati il più presto possibile presso il Governo depositario.

Art. V Entrata in vigore

Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale il Governo depositario avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento per il quale sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 20, § 2 della COTIF.

Art. VI Adesione

Gli Stati che, invitati alla seconda Assemblea Generale dell’OTIF, non hanno firmato il presente Protocollo nel termine previsto all’art. IV, § 1, possono aderirvi depositando uno strumento d’adesione presso il Governo depositario.

Art. VII Rapporti fra la COTIF e il Protocollo

Solo gli Stati membri della COTIF possono diventare Parti del presente Protocollo.

Art. VIII Testi del Protocollo

Il presente Protocollo è concluso e firmato in lingua francese. Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, inglese, araba, italiana e olandese. Solo il testo francese fa fede. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Berna, il venti dicembre millenovecentonovanta, in un solo esemplare originale in lingua francese, che resta depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Una copia conforme autenticata sarà rimessa a ciascuno degli Stati membri. (Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 19 febbraio 20144

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

23 ottobre

1991 A

1° novembre

1996

Algeria

26 marzo

1993 A

1° novembre

1996

Austria

7 febbraio

1992

1° novembre

1996

Belgio

29 settembre

1997

29 ottobre

1997

Bulgaria

17 maggio

1993

1° novembre

1996

Danimarca

10 dicembre

1991

1° novembre

1996

Finlandia

2 settembre

1991

1° novembre

1996

Francia

8 ottobre

1991

1° novembre

1996

Germania

30 aprile

1993

1° novembre

1996

Grecia

10 luglio

1996

1° novembre

1996

Iran

13 ottobre

1994

1° novembre

1996

Iraq

26 febbraio

2003 A

20 aprile

2003

Italia

7 agosto

1995

1° novembre

1996

Liechtenstein

10 agosto

1995

1° novembre

1996

Lussemburgo

2 giugno

1994

1° novembre

1996

Marocco

28 aprile

2011

28 aprile

2011

Monaco

8 giugno

1998

8 luglio

1998

Norvegia

1° luglio

1992

1° novembre

1996

Paesi Bassi*

3 giugno

1992

1° novembre

1996

Polonia

5 ottobre

1995

1° novembre

1996

Portogallo

21 aprile

1997 A

21 maggio

1997

Regno Unito

6 ottobre

1994

1° novembre

1996

Romania

21 aprile

1992

1° novembre

1996

Spagna

23 settembre

1992

1° novembre

1996

Svezia

11 aprile

1994

1° novembre

1996

Svizzera

29 agosto

1995

1° novembre

1996

Tunisia

7 novembre

1996

7 dicembre

1996

Turchia

28 giugno

1994

1° novembre

1996

Ungheria

1° ottobre

1996

1° novembre

1996

*

Dichiarazione, vedi qui appresso.

Dichiarazione

Paesi Bassi

Il protocollo è applicabile al Regno in Europa.