La presente Convenzione definisce nel suo allegato l’oggetto e le modalità delle operazioni di stazzatura delle navi della navigazione interna come anche di altre navi destinate a navigare sulle vie d’acque interne. Nell’allegato suddetto, essa definisce del pari il modello del certificato di stazza da rilasciare per ogni nave stazzata conformemente alle sue disposizioni.
0.747.203
Convenzione sulla stazzatura delle navi della navigazione interna Conchiusa a Ginevra il 15 febbraio 1966 Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 1971 Ratificata dalla Svizzera con istrumento depositato il 7 febbraio 1975
RU 1976 124 FF 1970 II 1017
Traduzione
Entrata in vigore per la Svizzera il 7 febbraio 1976
(Stato 8 maggio 2020)
Art. 1
Art. 2
Ogni Parte contraente, appena la presente Convenzione sarà applicabile sul suo territorio, metterà in vigore i regolamenti necessari all’esecuzione della presente Convenzione e del suo allegato.
Ogni Parte contraente comunicherà alle altre Parti contraenti che ne faranno richiesta i regolamenti messi in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Ogni Parte contraente designa sul suo territorio, per l’applicazione della presente Convenzione, il o i servizi o organismi, detti qui di seguito «uffici di stazzatura», incaricati del rilascio dei certificati di stazza. Ogni ufficio di stazzatura è contraddistinto da lettere o da numeri e da lettere, l’ultima o le ultime di queste essendo distintive della Parte contraente sul cui territorio si trova l’ufficio.
Art. 3
Le Parti contraenti s’impegnano a far procedere sul loro territorio alla stazzatura o alla ristazzatura delle navi menzionate nell’Articolo 1 della presente Convenzione a richiesta del proprietario della nave o di un suo rappresentante.
Art. 4
La durata di validità d’un certificato di stazza non può superare i quindici anni; su ogni certificato è menzionata la data del termine di validità.
Qualunque sia la data del termine di validità, il certificato di stazza cessa d’esser valido se la nave subisce modificazioni tali (riparazioni, trasformazioni, deformazioni permanenti) che le indicazioni del certificato circa i dislocamenti per delle immersioni date o circa la portata lorda massima non siano più esatte.
Art. 5
Riservati i disposti dell’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione, ogni ufficio di stazzatura, nei limiti delle istruzioni ricevute dalla Parte contraente cui soggiace, può prorogare la validità d’un certificato di stazza, ove si sia stabilito, dopo verifica e consultando, se utile, l’inserto della stazzatura che ha dato luogo al rilascio del certificato suddetto, che le indicazioni di questo rimangono valide. La durata di validità di ogni proroga è al massimo di dieci anni per le navi destinate al trasporto mercantile e di quindici anni per le altre.
Art. 6
Nei limiti della validità definita negli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, i certificati di stazza rilasciati da un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente in virtù di regolamenti conformi ai disposti della presente Convenzione sono riconosciuti dalle autorità delle altre Parti contraenti come equivalenti a quelli rilasciati da quest’ultime in virtù dei loro propri regolamenti conformi ai disposti della presente Convenzione.
I disposti del paragrafo 1 del presente articolo non ostano a che una Parte contraente faccia controllare a sue spese le indicazioni dei certificati rilasciati dagli uffici di stazzatura di un’altra Parte contraente; tuttavia, le modalità del controllo devono essere tali da restringere allo stretto necessario ogni impaccio nell’esercizio della nave. La Parte contraente che fa eseguire il controllo, se costata l’inesattezza delle indicazioni del certificato di stazza, ne informa la Parte contraente dell’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato; i disposti del paragrafo 1 del presente articolo non s’applicano a tali indicazioni.
Art. 7
In caso di ristazzatura di una nave, l’ufficio di stazzatura che rilascia il nuovo certificato di stazza ritira il vecchio certificato.
Se un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente rilascia un certificato di stazza per una nave il cui certificato precedente era stato rilasciato da un ufficio di un’altra Parte contraente, la prima Parte contraente ne informa la seconda e le rimanda il certificato di stazza ritirato, conformemente ai disposti dell’articolo 11 dell’allegato alla presente Convenzione.
Ciascuna Parte contraente prende i provvedimenti necessari affinché, se una nave, il cui certificato di stazza è stato rilasciato da un ufficio di stazzatura di un’altra Parte contraente, perisce o è demolita sul suo territorio ovvero vi diviene definitivamente inetta alla navigazione, l’ufficio che aveva rilasciato il certificato di stazza ne sia informato e, se possibile, il certificato gli sia rimandato.
Art. 8
Ciascuna Parte contraente comunica alle altre la denominazione e l’indirizzo del suo servizio centrale o dei suoi servizi centrali competenti in materia di stazzatura.
I servizi centrali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si comunicano reciprocamente l’elenco degli uffici di stazzatura soggetti alla loro competenza, come anche le lettere o i numeri distintivi attribuiti a detti uffici conformemente all’articolo 2 paragrafo 3 della presente Convenzione: vanno parimente comunicate le eventuali modificazioni degli elenchi e delle lettere o dei numeri distintivi.
I competenti servizi centrali delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra loro per l’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 2 della presente Convenzione, per l’applicazione del presente articolo e per quella degli articoli 10 e 11 dell’allegato alla presente Convenzione.
Gli uffici di stazzatura delle Parti contraenti possono del pari comunicare direttamente fra loro per l’applicazione del presente articolo e per quella degli articoli 10 e 11 dell’allegato alla presente Convenzione, come anche per ottenere informazioni urgenti.
Art. 9
I certificati di stazza validi in un Paese al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio sono equiparati ai certificati conformi ai disposti della presente Convenzione, salvo che la nave abbia subito tali modificazioni che le indicazioni del certificato circa i dislocamenti della nave in rapporto alle immersioni o circa la portata lorda massima non siano più esatte. La durata di validità di questi certificati è quella ivi prevista, ma non può superare i dieci anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione nel Paese di cui si tratta. I certificati suddetti non possono essere prorogati in applicazione dei disposti dell’articolo5 della presente Convenzione, ma, se le condizioni di proroga poste dal detto articolo sono adempite, un certificato di stazza conforme ai disposti della presente Convenzione può essere rilasciato senza ristazzatura, previa consegna del vecchio certificato.
Art. 10
La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l’Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 15 novembre 1966 incluso. A contare da questa data essa è aperta all’adesione.
La presente Convenzione sarà ratificata.
La ratificazione o l’adesione avverrà mediante il deposito di un istrumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni Paese, al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, deve notificare al Segretario generale la lettera o il gruppo di lettere distintivo da lui scelto per l’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 3 della presente Convenzione; mediante notificazione al Segretario generale esso può modificare successivamente la sua scelta. Se la lettera o il gruppo di lettere notificato da un Paese è già stato notificato da un altro Paese, il Segretario generale comunica che la notificazione non può essere accettata. Una modificazione della lettera o del gruppo di lettere scelto precedentemente ha effetto dopo tre mesi dalla data della notificazione al Segretario generale.
Ogni Paese, al momento della firma della presente Convenzione, ovvero all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, può dichiarare che la Convenzione sarà applicabile soltanto a una parte del suo territorio. Il Paese che dichiara che la Convenzione sarà applicabile soltanto a una parte del suo territorio può, in qualsiasi momento, dichiarare, mediante notificazione al Segretario generale, che la Convenzione sarà applicabile a tutto il resto o a parte del resto del territorio: notificazione siffatta ha effetto dodici mesi dopo dalla data in cui il Segretario generale l’ha ricevuta.
Art. 11
La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo che cinque paesi fra quelli menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 avranno depositato il loro istrumento di ratificazione o d’adesione.
Per i Paesi che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra invigore dodici mesi dopo il deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione dei detti Paesi.
Art. 12
Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta può concernere l’intero territorio della Parte contraente o soltanto parte di questo.
La disdetta ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.
Art. 13
La presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti è minore di cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
Art. 14
Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 15
Qualsiasi Paese, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, può dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 14 della presente Convenzione per quanto attiene al deferimento delle controversie alla Corte internazionale di Giustizia. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 14 in riguardo alle Parti contraenti che hanno formulato riserva siffatta.
Qualsiasi Paese, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, può dichiarare che i certificati di stazza rilasciati dai suoi uffici di stazzatura per le navi destinate al trasporto mercantile non potranno essere prorogati, ovvero che potranno esserlo soltanto dall’ufficio di stazzatura che li ha rilasciati o da uno dei suoi uffici di stazzatura. Le altre Parti contraenti sono allora tenute a non prorogare la validità dei certificati di stazza in parola.
Le Parti contraenti che hanno formulato una riserva conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono disdirla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Eccettuate le riserve di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Art. 16
Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione d’una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti le richieste ricevute e convoca una conferenza di revisione se, nel termine di quattro mesi a contare dalla notificazione, un quarto almeno delle Parti contraenti ha dato il proprio consenso.
Se è convocata una conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, il Segretario generale ne informa tutte le Parti contraenti, invitandole a presentare entro tre mesi le proposte ch’esse desidererebbero sottoporre all’esame della conferenza. Almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come anche i testi delle proposte suddette.
Il Segretario generale invita ad ogni conferenza convocata conformemente al presente Articolo tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
Art. 17
Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti all’allegato della presente Convenzione o alle sue appendici. Il testo di ogni singolo disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e ne informerà gli altri Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
Entro sei mesi a contare dalla data della comunicazione del disegno d’emendamento da parte del Segretario generale, ogni Parte contraente può comunicare a quest’ultimo
- sia ch’essa muove un’obiezione contro l’emendamento proposto,
- sia che, benché intenda accettare il disegno, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempite nel suo territorio.
La Parte contraente che ha effettuato la comunicazione prevista nel paragrafo 2.b) del presente articolo, finché non avrà notificato al Segretario generale la sua accettazione, può, durante un periodo di nove mesi a contare dallo spirare del termine semestrale previsto per la comunicazione, muovere un’obiezione contro l’emendamento proposto.
Se contro il disegno d’emendamento è mossa un’obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento proposto è considerato respinto ed è inefficace.
Se contro il disegno d’emendamento non è stata mossa alcuna obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2e 3 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato ed entra in vigore alla data seguente:
- se nessuna Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, allo spirare del termine semestrale previsto nel detto paragrafo 2;
- se almeno una Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:–data in cui tutte le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione avranno notificato al Segretario generale l’accettazione del disegno d’emendamento, ma, al più presto. allo spirare del termine semestrale previsto nel paragrafo 2 del presente articolo ove tutte le accettazioni siano state notificate prima di questa scadenza;–allo spirare del termine di nove mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.
Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti se un’obiezione è stata mossa contro il disegno d’emendamento conformemente al paragrafo 2.a) del presente articolo e se una o più Parti contraenti gli hanno trasmesso una comunicazione conformemente al paragrafo 2.b). Se una o più Parti contraenti hanno fatto una tale comunicazione, egli notifica successivamente a tutte le Parti contraenti se la o le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione muovono un’obiezione contro il disegno d’emendamento o l’accettano.
Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei paragrafi 1 a 6 del presente articolo, l’allegato della presente Convenzione e le sue appendici possono essere modificati per accordo tra le competenti amministrazioni di tutte le Parti contraenti, alla condizione però che accordo siffatto, se modifica l’appendice 1, preveda che i certificati di stazza rilasciati prima della data d’entrata in vigore della modificazione e conformi al vecchio testo dell’appendice 1 rimangano validi durante un periodo transitorio. Il Segretario generale stabilisce la data d’entrata in vigore della modificazione.
Art. 18
Oltre alle notificazioni previste negli articoli 16 e 17 e nell’articolo 21 paragrafo 2 della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione
- le ratificazioni e adesioni in virtù dell’articolo 10, come anche le lettere o i gruppi di lettere distintivi notificati conformemente all’articolo 10 paragrafo 5 e le dichiarazioni fatte in applicazione del paragrafo 6 del detto articolo,
- le date in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 11;
- le disdette in virtù dell’articolo 12;
- l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 13;
- le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente all’articolo 15 paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 19
Al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato partecipe della Convenzione sulla stazzatura delle navi della navigazione interna, firmata a Parigi il 27 novembre 1925 1 , deve disdire quest’ultima Convenzione. Tuttavia, se in quel momento il numero degli istrumenti di ratificazione o d’adesione depositati è minore di cinque, lo Stato interessato può, se lo desidera, pregare il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di considerare la sua disdetta come data ufficialmente al momento del deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione.
Art. 20
Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha efficacia, valore e durata come la Convenzione stessa e ne è considerato parte integrante.
Art. 21
La presente Convenzione è fatta in un solo esemplare nelle lingue francese e russa, i due testi facenti ugualmente fede.
Una traduzione del testo della presente Convenzione in una lingua che non sia quella russa o francese può, in comune, essere depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dai Paesi che depositano o hanno già depositato gli istrumenti di ratificazione o d’adesione. Un altro Paese, al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione o in un qualsiasi momento successivo, può dichiarare che accetta una traduzione già depositata. Per i Paesi che hanno depositato una traduzione o hanno dichiarato di accettarla, la traduzione ha il valore di traduzione ufficiale, ma, in caso di discordanza, fanno fede soltanto i testi francese e russo. Il Segretario generale informa tutti i Paesi che hanno firmato la presente Convenzione od hanno depositato l’istrumento d’adesione circa le traduzioni depositate e circa i nomi dei Paesi che le hanno depositate od hanno dichiarato di accettarle.
Art. 22
A contare dal 15 novembre 1966, l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra il quindici febbraio millenovecentosessantasei.
(Seguono le firme)
Allegato
Art. 1
La stazzatura consiste nel determinare il volume d’acqua spostato da una nave in base all’immersione.
La stazzatura di una nave si propone di determinare il dislocamento massimo ammissibile come anche, all’occorrenza, i dislocamenti della nave corrispondenti a dei piani di galleggiamento dati. La stazzatura delle navi destinate al trasporto mercantile può parimente proporsi di permettere di determinare il peso del carico in base all’immersione.
Art. 2
Ogni ufficio di stazzatura iscrive in un registro speciale sotto un numero distinto i certificati da lui rilasciati – i numeri così assegnati formando una serie continua – e menziona nel registro la data di rilascio del certificato come anche il nome e la divisa della nave e gli altri elementi che permettono d’identificarla.
Art. 3
I certificati di stazza devono essere conformi al modello dato nell’appendice 1 del presente allegato. Le Parti contraenti possono tralasciare nei certificati da esse rilasciati le rubriche indicate come facoltative nel modello suddetto. Ogni Parte contraente, riservato il mantenimento della numerazione e dell’ordine del modello per tutte le rubriche del medesimo contemplate nei certificati da lei rilasciati, può aggiungere su questi certificati rubriche suppletive ovvero prescrivere che, sotto le rubriche riprese dal modello, siano iscritte precisazioni completive. I certificati possono essere stampati e redatti soltanto nella lingua nazionale o in una lingua nazionale del Paese di rilascio.
Art. 4
Per la stazzatura di una nave, le misure sono prese sulla nave stessa. La parte della nave da misurare è quella compresa fra il piano di galleggiamento corrispondente all’immersione massima cui la nave può navigare ed il piano di galleggiamento a vuoto definito nell’articolo 7 paragrafo 1 del presente allegato ovvero il piano orizzontale che passa per il punto più basso dello scafo.
La lunghezza e la larghezza sono espresse in centimetri, l’altezza in millimetri.
La parte della nave da misurare è divisa in porzioni da piani orizzontali o da piani passanti per la retta che costituisce l’intersezione dei piani menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Lo spessore delle porzioni è scelto in modo tale da permettere, tenuto conto delle forme dello scafo, un calcolo dei volumi sufficientemente preciso; la distanza tra i piani orizzontali o lo spessore medio delle porzioni tra piani secanti è in principio, per il calcolo dei volumi nelle parti formate, costante e uguale a 10 cm.
Il volume d’una porzione delimitata da piani orizzontali si ottiene moltiplicando la semisomma delle aree delle sezioni superiore e inferiore per lo spessore. Il volume di una porzione delimitata da piani secanti si ottiene nello stesso modo prendendo come spessore medio la lunghezza, tra i piani superiore e inferiore, della verticale che passa per il centro di gravità dell’area della sezione media della porzione; semplificando, per tutte le porzioni si possono nondimeno prendere le lunghezze sulla verticale che passa per un centro di gravità medio.
Per calcolare l’area di ogni sezione, si divide quest’area in liste di ugual lunghezza per mezzo di ordinate perpendicolari all’asse longitudinale della nave; nella parte centrale, per lo più di forma sensibilmente rettangolare, come anche in ciascun slancio di prora e di poppa, il numero delle liste è almeno di quattro; in oltre, ove occorra, l’area delle parti estreme degli slanci di prora e di poppa è calcolata separatamente.
Per il calcolo delle aree limitate da linee curve si impiega la formula di Simpson; tuttavia, per le parti estreme degli slanci di prora e di poppa, le linee curve possono essere equiparate a curve conosciute, come ellissi, parabole ecc.
Nei casi in cui la variazione delle aree è sufficientemente regolare, ci si può restringere a calcolare un numero d’aree sufficiente per tirare la curva di variazione delle aree delle sezioni o di alcune loro liste in base al livello dei loro piani e valutare le altre aree mediante lettura su questa curva.
Dividendo il volume d’una porzione per lo spessore medio espresso in centimetri si ottiene lo spostamento della nave per ciascun centimetro d’immersione media in questa porzione.
Per le navi la cui destinazione è tale che in nessun caso ci si riferirà alle differenze d’immersione per la misurazione del carico, si può, ad esplicita richiesta della persona che ha chiesto la stazzatura, omettere di riempire le tabelle previste nella rubrica 33 del certificato.
Art. 5
Per le navi non destinate al trasporto mercantile ci si restringe, in luogo di procedere alla stazzatura secondo i disposti dell’articolo 4 del presente allegato, a calcolare il dislocamento corrispondente al piano della massima immersione e al piano di galleggiamento a vuoto ovvero ad uno soltanto di quest’ultimi. Per questo calcolo
- o ci si fonda sui dati geometrici rilevati sulla nave stessa o sui disegni d’esecuzione.
- o si prende come valore convenzionale del dislocamento il prodotto fra il coefficiente di finezza e le tre seguenti dimensioni dello scafo;
- lunghezza, ossia la distanza fra i punti d’intersezione del piano mediano longitudinale della nave e la curva che delimita la superficie di galleggiamento;
- larghezza massima nel piano di galleggiamento;
- immersione media, ossia la distanza verticale tra il piano di galleggiamento ed il punto più basso dello scafo nella sezione trasversale situata a metà della lunghezza definita qui sopra in a); queste dimensioni, senza tener conto di alcuna sporgenza dello scafo, vanno rilevate sulla nave stessa o sui disegni
d’esecuzione, il valore preso per il coefficiente di finezza essendo quello generalmente ammesso per il tipo di nave in causa; per le navi stellate (navi passeggeri, rimorchiatori ecc.) detto valore è stabilito, in mancanza d’altri elementi d’apprezzamento, uguale a 0,7.
Art. 6
Sui fianchi della nave vanno apposte, per coppie, delle marche di stazza; queste devono essere ben visibili e disposte simmetricamente in rapporto al piano mediano longitudinale. Ogni marca è costituita da un tratto orizzontale di almeno 30 cm di lunghezza posto al livello d’immersione in base al quale la nave è stata stazzata e da un tratto verticale di almeno 20 cm di lunghezza posto sotto al tratto orizzontale, perpendicolarmente al punto di mezzo di quest’ultimo; la marca di stazza può parimente comprendere tratti supplementari formanti con il tratto orizzontale un rettangolo il cui lato inferiore è costituito da quest’ultimo tratto. I tratti sono bulinati o punzonati.
I piani che passano per i tratti verticali delle marche di stazza devono essere sensibilmente equidistanti e ripartiti in modo sensibilmente simmetrico in rapporto al centro di gravità medio menzionato nell’articolo 4 paragrafo 4 del presente allegato. Per una nave con n coppie di marche, la distanza tra detti piani dev’essere circa 1/n della lunghezza della nave.
Per qualsiasi nave, le coppie di marche di stazza sono almeno tre. Tuttavia,
- per le navi non destinate al trasporto mercantile è sufficiente una coppia di marche;
- per le navi il cui scafo ha una lunghezza minore di 40 m, si può ammettere che siano apposte soltanto due coppie di marche.
In luogo della forma prescritta nel paragrafo 1 delpresente articolo, le marche di stazza possono consistere in una targa di almeno 30 cm di lunghezza e 4 cm di altezza, stabilmente fissata, il cui margine inferiore corrisponda all’immersione in base a cui la nave è stata stazzata e la cui metà sia contrassegnata da un tratto verticale.
Ogni Parte contraente, per le navi stazzate sul suo territorio, può nondimeno prescrivere l’apposizione del segno suddetto soltanto su una sola coppia di marche di stazza.
Sulle targhe che costituiscono delle marche di stazza, od accanto ad altre marche di stazza, è bulinato o punzonato, in caratteri visibili, un segno di stazza costituito dalle indicazioni seguenti:
- le lettere o i numeri distintivi dell’ufficio che rilascia il certificato di stazza;
- il numero del certificato di stazza.
Il segno di stazza è parimente fatto, in caratteri indelebili e in un posto ben visibile menzionato nel certificato di stazza, su un elemento della nave che deve essere fisso, protetto dagli urti e poco esposto all’usura.
Sullo scafo, in dirittura delle marche di stazza, possono essere apposte delle scale di stazza; in tal caso, lo zero di ciascuna scala deve corrispondere al livello del fondo dello scafo nella direzione della scala di cui si tratta o, se la nave è provvista di una chiglia, al livello del fondo di quest’ultima nella direzione della scala; tuttavia, le scale di stazza il cui zero corrisponde al piano di galleggiamento a vuoto e che si trovano su una nave al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel Paese in cui la nave è stata stazzata possono essere mantenute fino al rilascio di un certificato di stazza conforme ai disposti della presente Convenzione.
Art. 7
Il piano di galleggiamento a vuoto menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1, all’inizio dell’articolo 5 e nell’articolo 6 paragrafo 7 del presente allegato è il piano che passa per la linea d’acqua, quando
- la nave non porta né combustibile né zavorra mobile ma unicamente –l’attrezzatura, le provviste e l’equipaggio che si trovano normalmente a bordo durante la navigazione; tuttavia, la provvista d’acqua dolce non deve eccedere sensibilmente lo 0,5 % del dislocamento massimo della nave;–l’acqua che non si può sgottare dalla stiva coi mezzi di esaurimento ordinari;
- le macchine, le caldaie, le tubature e le installazioni che servono alla propulsione o ad usi ausiliari come anche alla produzione di calore o di freddo, contengono l’acqua, l’olio e gli altri liquidi di cui sono normalmente provviste per funzionare;
- la nave si trova in acqua dolce, ossia in acqua con una densità uguale ad 1.
Se la nave, per la sua stazzatura, non si trova nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo ovvero in condizioni tali da condurre alla stessa immersione e approssimativamente allo stesso assetto, nei calcoli si terrà conto delle differenze di carico e della differenza di densità dell’acqua.
I carichi a bordo corrispondenti all’immersione a vuoto sono indicati nel certificato di stazza.
Art. 8
Per verificare, conformemente all’articolo 5 della presente Convenzione, se le indicazioni di un certificato di stazza rimangono valide o no:
- si controllano le seguenti dimensioni della nave: lunghezza, larghezza, immersione a vuoto in dirittura di ogni marca di stazza;
- nei casi in cui la nave offra deformazioni permanenti, si controllano alcune larghezze, con riferimento alla nota dei calcoli dell’ultima stazzatura, in modo da determinare se tali deformazioni sono avvenute prima o dopo l’ultima stazzatura.
Art. 9
In caso di ristazzatura di una nave, le marche, le targhe, le iscrizioni e le scale di stazza divenute caduche vanno tolte o annullate.
Art. 10
In caso di modificazione del nome o della divisa della nave, il certificato di stazza va debitamente corretto da un agente appositamente qualificato; questo deve autenticare la correzione. Se la modificazione avviene sul territorio d’una Parte contraente che non sia quella cui soggiace l’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato, il servizio centrale competente in materia di stazzatura della prima Parte contraente ne informa il competente servizio centrale dell’altra Parte contraente; a tal fine, almeno ogni trimestre, esso invia un elenco stabilito conformemente al modello previsto nell’appendice 2 del presente allegato; tuttavia, per accordo fra le Parti contraenti interessate, l’invio degli elenchi può essere sostituito con una comunicazione all’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato.
L’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato o, con l’autorizzazione scritta di quest’ufficio o del competente servizio centrale del Paese di quest’ufficio, qualsiasi ufficio di stazzatura di un’altra Parte contraente può iscrivere nel certificato le correzioni rese necessarie da modificazioni della nave che non implichino la cessazione della validità del certificato in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 della presente Convenzione; esso deve autenticare le correzioni nella rubrica appositamente prevista nel certificato. Senza l’autorizzazione scritta suddetta, l’altro ufficio può parimente iscrivere tali correzioni nel certificato ma soltanto a titolo provvisorio per una durata massima di tre mesi e alla condizione, da un lato, di avvisarne l’ufficio che ha rilasciato il certificato o il competente servizio centrale del Paese di quest’ufficio, dall’altro, di autenticare tali correzioni nella rubrica prevista appositamente nel certificato e di menzionarvi la loro durata di validità provvisoria.
Art. 11
Se, in applicazione dell’articolo 5 della presente Convenzione, un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente proroga un certificato di stazza rilasciato da un ufficio di stazzatura di un’altra Parte contraente, il competente servizio centrale della prima Parte contraente ne informa il competente servizio centrale dell’altra Parte contraente; a tal fine, almeno ogni trimestre, esso invia un elenco stabilito conformemente al modello previsto nell’appendice 3 del presente allegato; tuttavia, per accordo tra le Parti contraenti interessate, l’invio degli elenchi può essere sostituito con una comunicazione dell’ufficio di stazzatura che ha effettuato la proroga all’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato.
Per l’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 2 della presente Convenzione, il competente servizio centrale della Parte contraente un cui ufficio di stazzatura ha proceduto alla ristazzatura di navi precedentemente stazzate da un ufficio di un’altra Parte contraente invia, almeno ogni trimestre, al competente servizio centrale di quest’ultima Parte contraente l’elenco delle navi di cui si tratta, stabilito conformemente al modello previsto nell’appendice 4 del presente allegato e corredato dei certificati di stazza ritirati; tuttavia, per accordo tra le Parti contraenti interessate, l’invio degli elenchi può essere sostituito con una comunicazione dell’ufficio di stazzatura che ritira il certificato all’ufficio di stazzatura che l’ha rilasciato.
Allegato – Appendice 1
[Pagina 1 della copertina]
......................................................(1)
Certificato di stazza per navi della navigazione interna
Convenzione del 15 febbraio 1966
[Pagine 2 e 3 (pagine interne) della copertina]
Note esplicative
Per le indicazioni iscritte nel certificato,
- s’impiega esclusivamente il sistema metrico
- le dimensioni lineari sono espresse in metri, le frazioni essendo arrotondate al centimetro; i volumi sono espressi in metri cubi, le frazioni essendo arrotondate al decimetro cubo; i pesi sono espressi in tonnellate, le frazioni essendo arrotondate al chilogrammo.
- per l’arrotondamento, si trascura ogni frazione minore di 0,5 e si conta come un’unità ogni frazione uguale o maggiore di 0,5.
N. B. Il numero delle rubriche cui è fatto riferimento nelle seguenti note esplicative, nel certificato è messo fra parentesi.
- Nome e lettera(e) distintiva(e) del Paese.
- Designazione e sede dell’ufficio che rilascia il certificato.
- Numero d’ordine d’iscrizione del certificato nel registro dell’ufficio.
- Data dell’iscrizione nel registro suddetto.
- Il segno di stazza è composto delle indicazioni delle rubriche 3 e 4.
- Nome o divisa della nave. In caso di cambiamento, cancellare il nome o la divisa precedente e iscrivere la nuova menzione nella rubrica 8.
- Luogo e data dell’iscrizione del nuovo nome o della nuova divisa nel certificato.
- Firma dell’agente qualificato.
- Bollo dell’agente qualificato.
- Nella rubrica a), la lunghezza è data a timone ripiegato. Nella rubrica c), la pescagione da indicare è la distanza tra il piano della massima immersione ed il piano, parallelo a quest’ultimo, che passa per il punto più basso della nave. Nella rubrica d), per le navi con dispositivi che permettono di ridurre, senza smontatura, l’altezza d’ingombro (alberi ribaltabili, timoniera retrattile ecc.) per il passaggio delle opere d’arte, la pescagione è data supponendo che detti dispositivi siano stati azionati (alberi ribaltati, timoniera retratta ecc.).
- Indicazione del tipo di nave, per esempio: rimorchiatore, spingitore, nave passeggeri, congegno natante, motonave, chiatta ecc.
- Indicazione dei materiali, per esempio: acciaio, alluminio, cemento armato, materie plastiche, legno ecc.
- Indicazione dei principali elementi particolari di possibile modificazione (con ponte, senza ponte, con o senza quartieri di boccaporto) e, eventualmente, delle caratteristiche particolari.
- Nome e luogo del cantiere di costruzione e, eventualmente, del cantiere di trasformazione o di rinnovazione.
- L’anno di costruzione, è quello del varo. All’occorrenza si indicherà parimente l’anno della trasformazione o della rinnovazione.
- Timone e bompresso non compresi.
- Misurata all’esterno del fasciame, ruote a pale non comprese.
- Macchina a vapore, motore a scoppio, Diesel, ecc.; tipo e, all’occorrenza, numero di serie; potenza in CV indicata dal costruttore.
- Media aritmetica delle quote di cui alla rubrica 30 d). Il piano di galleggiamento a vuoto è determinato per l’acqua, dolce (densità: 1).
- La linea della massima immersione è determinata dalle marche di stazza.
- Per quanto possibile si indicherà approssimativamente il peso della zavorra fissa.
- Indicazione del genere e del numero di tali congegni o caldaie.
- Numero di tratti o di targhe.
- Le distanze sono misurate secondo l’asse longitudinale della nave e parallelamente al piano della massima immersione. Se vi è una sola coppia di marche di stazza, si riempiranno soltanto le colonne 1 e 5; se vi sono due coppie di marche di stazza, si riempiranno le colonne 1, 2 e 5, e via di seguito, le estremità della nave di cui va tenuto conto sono quelle che determinano la lunghezza dello scafo da iscrivere nella rubrica 18.
- Per determinare il punto sopra cui una nave non può più essere considerata stagna, non si tiene conto né delle aperture d’immissione né di quelle d’evacuazione dell’acqua.
- Si indicherà il modo in cui le scale di stazza sono costituite (graduazione, numero e distanza delle marche indelebili ecc.).
- Biffare la tabella se non è riempita.
- 37. a 59. In queste rubriche si potrà indicare qualsiasi informazione completiva circa la stazzatura come anche, all’occorrenza, qualsiasi indicazione utile per l’osservazione dei regolamenti di polizia della navigazione. I Paesi che avranno fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 2 del Protocollo di firma ribadiranno qui che i loro segni di stazza divenuti caduchi non potranno essere né tolti né cancellati e che, alla sinistra di quest’ultimi, dovrà essere apposta una marca indelebile costituita da una piccola croce con bracci uguali.
- Indicazione facoltativa nel caso in cui il perito stazzatore rilasci lui stesso il certificato.
- Firma del perito stazzatore; indicazione facoltativa nel caso succitato.
- Luogo e data di rilascio del certificato.
- Designazione della persona o dei compiti della persona che rilascia il certificato.
- Firma della persona che rilascia il certificato.
- Bollo dell’ufficio che rilascia il certificato.
- Cfr. 64.
72, 77 e 85. Cfr. 65.
73, 78 e 86. Cfr. 66.
74, 79 e 87. Cfr. 67.
- 81. Cfr. 61.
- 82. Cfr. 62.
(1) | |
(2) | Ufficio di stazzatura |
(3) | Lettera(e) o numero(i) distintivi dell’ufficio |
(4) | Certificato di stazza n. |
(5) | Iscritto il |
(6) | Segno di stazza |
(7) | Nome o divisa della nave |
(8) | Nuovo nome o nuova divisa | |||||||||
(9) | A | A | A | |||||||
il | il | il | ||||||||
(10) | ||||||||||
(11) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||||
(12) | Ingombro della nave per il passaggio delle opere d’arte*: | |||||||||
| Lunghezza | m |
| Larghezza | m |
| Pescagione alla massima immersione | m |
| Pescagione ad immersione a vuoto | m |
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Descrizione della nave
(13) | Tipo | ||
(14) | Materiali | ||
a) | dello scafo | ||
b) | delle sovrastrutture (tughe)* | ||
c) | di quartieri di boccaporto* | ||
(15) | Particolari di costruzione | ||
(16) | Cantiere di costruzione | ||
(17) | Anno di costruzione | ||
(18) | Lunghezza massima dello scafo | ||
(19) | Larghezza massimo dello scafo | ||
(20) | Natura, marche d’individuazione e potenza dell’apparecchio propulsore* | ||
(21) | Immersione media a vuoto in acqua dolce | ||
22 | Portata lorda massima (in tonnellate), in acqua dolce** | ||
(23) | Distanza verticale tra il piano della massima immersione ed il capo di banda | ||
a) in mezzo allo scafo | |||
b) nel punto più basso del capo di banda*** | |||
| |||
Carichi a bordo corrispondenti all’immersione a vuoto
(24) | Posizione e descrizione della zavorra fissa* | ||
(25) | Macchine, caldaie, tubature o altre installazioni contenenti acqua, | ||
(26) | Peso approssimativo d’acqua nella stiva che non si può sgottare con mezzi ordinari di esaurimento* | ||
(27) | Attrezzatura: | ||
a) | Descrizione e peso approssimativo degli ormeggi delle ancore e delle | ||
b) | Peso approssimativo dell’altra attrezzatura mobile e dei pezzi di ricambio | ||
c) | Peso approssimativo delle suppellettili | ||
d) | Peso approssimativo del o dei canotti a bordo | ||
Provviste: | |||
a) | Peso approssimativo dell’acqua dolce | ||
b) | Peso approssimativo delle altre provviste | ||
| |||
Marche di stazza
(28) | Il livello della massima immersione è segnato sui due fianchi della nave | ||||||||||||||||||
con* | _____________ | tratti bulinati | |||||||||||||||||
Babordo** | Tribordo** | ||||||||||||||||||
Marche dalla prua | 1(prua) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1(prua) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
(29) | Distanze orizzontali: | ||||||||||||||||||
a) | dal tratto verticale della marca anteriore all’estremità di prua |
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b) | fra tratti verticali di marche vicine | ..... ..... ..... ..... | ..... ..... ..... ..... | ||||||||||||||||
c) | dal tratto verticale della marca posteriore all’estremità di poppa |
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(30) | Distanze verticali in dirittura | ||||||||||||||||||
a) | fra la marca e il capo di banda | ......... | ..... | ..... | ..... | ..... | ......... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
b) | fra la marca e il piano parallelo al piano della massima immersione sopra cui |
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c) | fra la marca e il piano di galleggiamento a vuoto |
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d) | fra il piano di galleggiamento a vuoto |
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e) | fra la marca e il fondo della nave |
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f) | fra il fondo della nave e il piano che passa per il punto più basso della nave |
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Segni di stazza
31 | Il segno di stazza, oltre ad essere apposto accanto alle marche di stazza, | ||||||||||
(32) | Una scala di stazza è apposta – non è apposta* – sotto ogni marca di stazza. | ||||||||||
A | Stazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato della convenzione | ||||||||||
(33) | Dislocamento e variazione di dislocamento della nave per centimetro d’immersione media, cominciando dal piano*** 1. di galleggiamento a vuoto, determinato in acqua dolce* | ||||||||||
Immersione media calcolata | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** | |||
1 | ........... | ........... | 11 | ........... | ........... | 21 | ........... | .......... | |||
2 | ........... | ........... | 12 | ........... | ........... | 22 | ........... | .......... | |||
3 | ........... | ........... | 13 | ........... | ........... | 23 | ........... | .......... | |||
4 | ........... | ........... | 14 | ........... | ........... | 24 | ........... | .......... | |||
5 | ........... | 15 | ........... | 25 | ........... | ||||||
ecc. | ecc. | ecc. | |||||||||
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Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm | Immersione | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm |
| ||||||||
Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3 per cm | |
Avvertenza:Il peso d’un carico (in tonnellate) si ottiene calcolando la differenza tra: | |||||||||
a) | il dislocamento (in m3) della nave corrispondente all’immersione media | ||||||||
b) | il dislocamento (in m3) corrispondente all’immersione media alla fine di questa operazione | ||||||||
e moltiplicando tale differenza per la densità dell’acqua del porto dove furono rilevate le L’aumento dell’immersione media h quando la nave passa da un’acqua di densità d1 a un’acqua di densità minore d2 è uguale a | |||||||||
h (d1 – d2) x a. | |||||||||
La diminuzione dell’immersione media h quando la nave passa da un’acqua di densità d3 a un’acqua di densità maggiore d4 è uguale a | |||||||||
h (d4 – d3) x a; | |||||||||
essendo espressa in cm e a essendo un coefficiente funzione delle forme della nave, | |||||||||
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B. | Stazzatura secondo l’articolo 5 dell’allegato della convenzione |
34 | Dislocamento convenzionato, alla massima immersione* |
35 | Dislocamento convenzionato, al piano di galleggiamento a vuoto* |
36 | Dislocamento convenzionato, fra il piano di galleggiamento a vuoto e il piano della massima immersione* |
| |
Osservazioni
(37) a (59)
Precedenti certificati di stazza annullati
60 | Designazione | Data | Segno | Nome o divisa della nave | Tipo di nave* | ||||||
(61) | A | il | |||||||||
Il perito stazzatore, | |||||||||||
(62) | |||||||||||
(63) | La validità del presente certificato cessa il | ||||||||||
Il presente certificato è stato rilasciato | |||||||||||
(64) | A | il | |||||||||
(65) | |||||||||||
(66) | |||||||||||
(67) | ⭘ | ||||||||||
68 | Numero d’intavolazione** | ||||||||||
69 | Paese d’intavolazione** | ||||||||||
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Autenticazione delle modificazioni del certificato a titolo provvisorio
70 | La rubrica n. _________ | La rubrica n. ________ | La rubrica n. ________ | |||||
La rubrica n. _________ | La rubrica n. ________ | La rubrica n. ________ | ||||||
La rubrica n. _________ | La rubrica n. ________ | La rubrica n. ________ | ||||||
(71) | A | il | A | il | A | il | ||
(72) | ||||||||
(73) | ||||||||
(74) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||
Autenticazione delle modificazioni del certificato*
75 | La rubrica n._________ | La rubrica n.________ | La rubrica n.________ | |||||
La rubrica n._________ | La rubrica n.________ | La rubrica n.________ | ||||||
La rubrica n._________ | La rubrica n.________ | La rubrica n.________ | ||||||
(76) | A | il | A | il | A | il | ||
(77) | ||||||||
(78) | ||||||||
(79) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||
| ||||||||
Proroga del certificato*
80 | Le indicazioni del presente certificato | Le indicazioni del presente certificato | Le indicazioni del presente certificato | |||||
(81) | A | il | A | il | A | il | ||
(82) | Il perito stazzatore, | Il perito stazzatore, | Il perito stazzatore, | |||||
83 | Il presente certificato è prorogato fino al | Il presente certificato è prorogato fino al | Il presente certificato è prorogato fino al | |||||
(84) | A | il | A | il | A | il | ||
(85) | ||||||||
(86) | ||||||||
(87) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||
| ||||||||
Allegato – Appendice 2
Elenco delle navi iscritte in | * che hanno cambiato nome o divisa |
durante il mese (i mesi) di | dell’anno |
Numero | Nome o divisa | Nuovo nome | Segno | Nome e residenza dell’agente | Data della | Osservazioni |
| ||||||
Allegato – Appendice 3
Elenco delle navi che erano state stazzate in* | |||
ed il cui certificato di stazza è stato prorogato in* | |||
durante il mese (i mesi) di | dell’anno | ||
Numero d’ordine | Nome o divisa | Segno di stazza | Data della cessazione di validità della proroga concessa | Data della proroga | Osservazioni |
| |||||
Allegato – Appendice 4
Elenco delle navi ristazzate in | * durante il mese (i mesi) di | dell’anno | |||||
e che da ultimo erano state stazzate in | |||||||
Numero d’ordine | Nome o divisa della nave | Segno di stazza della precedente iscrizione | Segno di stazza della nuova iscrizione | Data della | Osservazioni | ||
| |||||||
Protocollo di firma
Al momento della firma della presente Convenzione, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convento quanto segue:
1. Resta inteso che le Parti contraenti sono tenute ad adempire gli obblighi previsti negli articoli 2, 3 e 8 della presente Convenzione soltanto in quanto, sul loro territorio, vi siano vie d’acqua interne, eccettuati i laghi non collegati con altre vie navigabili, utilizzate per la navigazione internazionale.
2. Se al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, un Paese fa sapere che i segni di stazza apposti dai suoi servizi non sono unicamente intesi alla constatazione della stazzatura, detti segni non saranno né tolti né cancellati al momento della ristazzatura e, alla loro sinistra, sarà soltanto apposta una marca indelebile costituita da una piccola croce a bracci uguali.
3. È auspicabile che la stazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato della presente Convenzione sia attuata con la massima precisione e, in ogni caso, in modo atto a garantire che il margine d’errore sui valori di dislocamento da iscrivere nel certificato di stazza – che si tratti del dislocamento massimo o dei dislocamenti corrispondenti a differenze date d’immersione – rimanga inferiore a
- 1 % per un dislocamento di al massimo 500 m3,
- 5 m3 per un dislocamento tra 500 m3 e 2000 m3,
- 0,25 % per un dislocamento di almeno 2000 m3,
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Ginevra, il quindici febbraio millenovecentosessantasei.
(Seguono le firme)
0.747.203
Campo d’applicazione l’8 maggio 20204
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Belarus* | 30 agosto | 2006 A | 30 agosto | 2007 |
Belgio* | 9 marzo | 1972 | 19 aprile | 1975 |
Bulgaria* | 4 marzo | 1980 | 4 marzo | 1981 |
Ceca Repubblica | 2 giugno | 1978 | 1° gennaio | 1993 |
Francia* | 8 giugno | 1970 | 19 aprile | 1975 |
Germania* | 19 aprile | 1974 | 19 aprile | 1975 |
Lussemburgo* | 26 marzo | 1982 | 26 marzo | 1983 |
Moldova* | 18 gennaio | 2000 A | 18 gennaio | 2001 |
Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Paesi Bassi* | 14 agosto | 1978 | 14 agosto | 1979 |
Polonia* | 22 settembre | 2017 A | 22 settembre | 2018 |
Romania* | 24 maggio | 1976 A | 24 maggio | 1977 |
Russia* | 19 febbraio | 1981 A | 19 febbraio | 1982 |
Serbia* | 31 luglio | 2002 | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 28 maggio | 1993 | 1° gennaio | 1993 |
Svizzera* | 7 febbraio | 1975 | 7 febbraio | 1976 |
Ungheria* | 5 gennaio | 1978 A | 5 gennaio | 1979 |
| ||||
Dichiarazione
Svizzera
In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 5, sceglie come distintivo il gruppo di lettere «BS-CH», per l’ufficio di stazzatura di Basilea-Città, «BL-CH», per quello di Basilea-Campagna, e «AG-CH», per quello d’Argovia.