La presente Convenzione disciplina il risarcimento dei danni cagionati da un urto fra navi della navigazione interna, nelle acque di una Parte contraente, sia alle navi, sia alle persone o cose trovantisi a bordo.
La presente Convenzione disciplina parimente il risarcimento di qualsiasi danno che, o per esecuzione o omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave della navigazione interna ha cagionato nelle acque d’una Parte contraente, sia ad altre navi della navigazione interna, sia alle persone o cose trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.
Il fatto che le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo facciano parte d’uno stesso convoglio non pregiudica l’applicazione della presente Convenzione.
Per l’applicazione della presente Convenzione,
- il termine «nave» designa parimente le imbarcazioni minute;
- sono equiparati alle navi gli idroscivolanti, le zattere, i traghetti e gli elementi mobili di ponti di navi, come anche le draghe, le gru, gli elevatori e altri congegni o attrezzature natanti di analoga natura.