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0.747.205

Convenzione per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna Conchiusa a Ginevra il 15 marzo 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 1971 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 26 aprile 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 luglio 1972

RU 1972 813; FF 1970 II 1017

Traduzione1

(Stato 17 luglio 2009)

Art. 1

La presente Convenzione disciplina il risarcimento dei danni cagionati da un urto fra navi della navigazione interna, nelle acque di una Parte contraente, sia alle navi, sia alle persone o cose trovantisi a bordo.

La presente Convenzione disciplina parimente il risarcimento di qualsiasi danno che, o per esecuzione o omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave della navigazione interna ha cagionato nelle acque d’una Parte contraente, sia ad altre navi della navigazione interna, sia alle persone o cose trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Il fatto che le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo facciano parte d’uno stesso convoglio non pregiudica l’applicazione della presente Convenzione.

Per l’applicazione della presente Convenzione,

  1. il termine «nave» designa parimente le imbarcazioni minute;
  2. sono equiparati alle navi gli idroscivolanti, le zattere, i traghetti e gli elementi mobili di ponti di navi, come anche le draghe, le gru, gli elevatori e altri congegni o attrezzature natanti di analoga natura.

Art. 2

Vi ha obbligo al risarcimento soltanto se il danno risulta da colpa. Non vi ha presunzione legale di colpa.

Il danno, se risulta da un caso fortuito, se è dovuto a un caso di forza maggiore o se le sue cause non possono essere stabilite, è sopportato da coloro che l’hanno subìto.

In caso di rimorchio, ogni nave di un convoglio risponde soltanto se vi è colpa da parte sua.

Art. 3

Se il danno è dovuto a colpa di una sola nave, il risarcimento incombe a quest’ultima.

Art. 4

Se il danno è dovuto a concorso di colpa di due o più navi, tutte ne rispondono in solido in riguardo alle persone, come anche alle navi incolpevoli e alle cose trovantisi a bordo di queste, ma senza solidarietà in riguardo alle altre navi e alle cose trovantisi a bordo di quest’ultime.

Se non v’ha responsabilità solidale, le navi in colpa rispondono verso il danneggiato proporzionalmente alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, ovvero le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali.

Se v’ha responsabilità solidale, ciascuna nave responsabile assume una quota del pagamento al creditore, uguale a quella determinata nel paragrafo 2 del presente articolo. La nave responsabile che ha pagato più della sua quota ha, per l’eccedenza, un diritto di regresso verso i condebitori che hanno pagato meno della loro quota. La perdita derivante dall’insolvenza di un condebitore si ripartisce fra gli altri condebitori nelle proporzioni determinate nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 5

La responsabilità stabilita negli articoli precedenti sussiste nel caso in cui il danno è avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilotaggio è obbligatorio.

Art. 6

L’azione in risarcimento del danno subìto non è subordinata ad alcuna previa formalità speciale.

Art. 7

Le azioni in risarcimento dei danni si prescrivono in due anni dal momento dell’accidente.

Il diritto di regresso si prescrive in un anno. La prescrizione decorre sia a contare dal giorno in cui è intervenuta una decisione giudiziaria definitiva circa l’ammontare della responsabilità solidale, sia, nel caso in cui non ci sia stata una decisione siffatta, a contare dal giorno del pagamento su cui si fonda il diritto di regresso. Tuttavia, quanto alle azioni relative alla ripartizione della quota di un condebitore insolvente, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui l’avente diritto ha avuto notizia dell’insolvenza del condebitore.

L’interruzione e la sospensione delle prescrizioni suddette sono disciplinate dai disposti in materia della legge del tribunale adito.

Art. 8

I disposti della presente Convenzione non pregiudicano le restrizioni d’ordine generale previste da convenzioni internazionali o da leggi nazionali quanto alla responsabilità degli armatori, dei proprietari di navi e dei vettori, quali le restrizioni fondate su il tonnellaggio, la potenza delle macchine o il valore della nave, ovvero risultanti dalla facoltà d’abbandono. Essi non pregiudicano neppure gli obblighi risultanti da un contratto di trasporto o da qualsiasi altro contratto.

I disposti della presente Convenzione non s’applicano al risarcimento dei danni provenienti o risultanti da proprietà radioattive o, contemporaneamente, da proprietà radioattive e da proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di combustibili nucleari o di prodotti o residui radioattivi.

Art. 9

Ciascuna Parte contraente, al momento della firma della presente Convenzione ovvero all’atto della ratificazione o dell’adesione, può dichiarare

  1. che si riserva il diritto di prevedere nella sua legislazione nazionale o in accordi internazionali che i disposti della presente Convenzione non s’applicheranno alle navi adibite esclusivamente all’esercizio del pubblico potere;
  2. che si riserva il diritto di prevedere nella sua legislazione nazionale di non applicare i disposti della presente Convenzione sulle vie navigabili riservate esclusivamente alla sua navigazione nazionale.

Art. 10

La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l’Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione, aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

La Convenzione è aperta alla firma fino al 15 giugno 1960 incluso. Dopo questa data, essa sarà aperta all’adesione.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli istrumenti di ratificazione o d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 11

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque Paesi fra quelli menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 avranno depositato il loro istrumento di ratificazione o d’adesione.

Per ogni Paese che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del quinto istrumento di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione del detto Paese.

Art. 12

Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.

Art. 13

Se dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero delle Parti contraenti si trova, per effetto delle disdette, ridotto a meno di cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a contare dalla data in cui ha effetto l’ultima di tali disdette.

Art. 14

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 15

Ogni Paese, al momento della firma della presente Convenzione ovvero al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, può dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 14 della Convenzione per quanto concerne il deferimento delle controversie alla Corte internazionale di Giustizia. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 14 in riguardo a qualsiasi Parte contraente che ha formulato riserva siffatta.

Le Parti contraenti che hanno formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 possono disdirla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

Eccettuate le riserve previste nell’articolo 9 capoversi a) e b) e nell’articolo 15 della presente Convenzione, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 17

Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione d’una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro quattro mesi a contare da questa notificazione, un quarto almeno delle Parti contraenti gli avranno comunicato di acconsentire a richiesta siffatta.

Se è convocata una conferenza conformemente al paragrafo precedente, il Segretario generale ne informa tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, entro tre mesi, le proposte ch’esse desidererebbero sottoporre all’esame della conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza come anche il testo delle proposte almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza.

Il Segretario generale invita a qualsiasi conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 come anche i Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2.

Art. 18

Oltre alle notificazioni previste nell’articolo 17, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 come anche ai Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2,

  1. le dichiarazioni fatte conformemente all’articolo 9 capoversi a) e b),
  2. le ratificazioni e le adesioni in virtù dell’articolo 10,
  3. le date in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 11,
  4. le disdette in virtù dell’articolo 12,
  5. l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 13,
  6. le dichiarazioni e le notificazioni ricevute conformemente all’articolo 15 paragrafi 1 e 2.

Art. 19

La presente Convenzione è fatta in un solo esemplare nelle lingue francese e russa. In allegato sono pure dati i testi nelle lingue inglese e tedesca. Ogni Paese, al momento della firma della presente Convenzione ovvero all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, può dichiarare di accettare o il testo francese o il testo russo o il testo inglese o il testo tedesco; in tal caso, il testo suddetto sarà parimente efficace nei rapporti fra le Parti contraenti che avranno usato dello stesso diritto e accettato lo stesso testo. I due testi francese e russo fanno fede in ogni altro caso.

Art. 20

Dopo il 15 giugno 1960, l’originale della presente Convenzione e i testi allegati nelle lingue inglese e tedesca saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale trasmetterà a tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafi 1 e 2 copie certificate conformi dell’originale e dei testi nelle lingue inglese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a Ginevra il quindici marzo millenovecentosessanta.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 17 luglio 20092

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria*

27 settembre

1962

13 settembre

1966

Belarus*

30 agosto

2006 A

28 novembre

2006

Francia*

12 marzo

1962

13 settembre

1966

Germania* a

29 maggio

1973

27 agosto

1973

Kazakstan*

14 luglio

2003 A

12 ottobre

2003

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Paesi Bassi* b

15 giugno

1966

13 settembre

1966

  1. Suriname

15 giugno

1966

13 settembre

1966

Polonia*

8 maggio

1972 A

6 agosto

1972

Romania*

4 agosto

1969 A

2 novembre

1969

Russia*

26 gennaio

1962 A

13 settembre

1966

Serbia*

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Svizzera

26 aprile

1972 A

25 luglio

1972

Ungheria*

24 luglio

1973 A

22 ottobre

1973

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese,
si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Il 3 ott. 1990 il territorio della Repubblica democratica tedesca si è riunito con la
Repubblica federale tedesca.

b

Per il Regno in Europa.