Delimitazione dei settori e delle zone esclusive
I. Settori
1. Il limite tra i settori della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Austria corre dalla mezzeria dello sbocco del Leiblach in linea retta verso il promontorio, all’altezza della Casa bianca, allo sbocco del Reno, sino al punto d’intersezione di una linea retta tracciata tra la torre di televisione sul Pfändler e la nuova chiesa cattolica di Romanshorn (punto 1). Dal punto 1 prosegue in direzione della nuova chiesa cattolica di Romanshorn sino al punto d’intersezione con una retta congiungente l’ultimo punto frontiera sul Vecchio Reno e la mezzeria dello sbocco dell’Argen (punto 2).
2. Il limite tra i settori della Repubblica d’Austria e della Confederazione Svizzera va dal punto 2 in linea retta fino all’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno.
3. Il limite tra i settori della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera parte dal punto 2 e segue una retta in direzione della nuova chiesa cattolica di Romanshorn sino al punto d’intersezione con una retta congiungente l’ultimo punto frontiera sul Vecchio Reno e la chiesa di Hagnau (punto 3). Dal punto 3 prosegue in linea retta sino al punto d’intersezione della retta congiungente la nuova chiesa cattolica di Romanshorn e la chiesa St. Magnus a Fischbach e quella congiungente la Casa bianca sul Rheinspitz con la chiesa di Hagnau (punto 4). Dal punto 4 in linea retta verso la torre Bismarck a Costanza sino al punto d’intersezione con la retta congiungente la chiesa di Scherzingen alla casa di abitazione in Haltnau (punto 5). Dal punto 5 prosegue in linea retta sino a metà del segmento di retta tra Bottighofen-Schlössli e Costanza, Hinteres Eichhorn (punto 6). Dal punto 6 segue una retta sino all’ultimo punto frontiera nel golfo di Costanza, poi la frontiera territoriale fissata per trattato.
II. Zone esclusive
1. All’ovest di una linea retta congiungente l’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno in mezzeria dello sbocco dell’Argen, la zona esclusiva ha una larghezza di 3 km, misurati a partire dalla riva su piano d’acqua d’altezza media. All’est di questa linea la larghezza della zona esclusiva è di 2 km, misurati a partire dalla riva su piano d’acqua come sopra.
2. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica federale di Germania e quelle della Repubblica d’Austria è determinato da una retta che va dalla mezzeria dello sbocco del Leiblach sino al punto 1.
3. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica d’Austria e quella della Confederazione Svizzera è dato da una linea retta congiungente l’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno con il punto 2.
4. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica federale di Germania e quella della Confederazione Svizzera è dato da una retta che va dal punto 5 al punto 6 indi all’ultimo punto-frontiera nel golfo di Costanza e poi dalla frontiera territoriale fissata per trattato.
III.
Non appena, tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria, sarà stata convenuta una nuova delimitazione della frontiera, la mezzeria dello sbocco del Leiblach, menzionata sotto i punti I e II, verrà sostituita dall’ultimo punto frontiera fissato alla stessa altezza in direzione del lago.
Protocollo aggiuntivo
I
Per completare i Trattati concernenti la navigazione sul Lago inferiore e sui due rami del Reno tra Costanza e Sciaffusa , da un lato, e su quello del Vecchio Reno dallo sbocco sino a Rheineck-Gaissau , dall’altro lato, trattati completivi previsti nell’articolo 1 numero 3 della Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza (Convenzione), nonché ai fini d’applicare le prescrizioni emanate sulla base di questi accordi, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
1. Ogni Contraente è competente a perseguire le infrazioni alle prescrizioni di navigazione, commesse sulle vie d’acqua menzionate nell’articolo 1 numero 3 della Convenzione, qualunque sia il Contraente sul cui territorio l’infrazione è stata commessa. Questa competenza può tuttavia essere fatta valere, per le infrazioni commesse in un altro Stato contraente, soltanto se quest’ultimo domanda il perseguimento dell’infrazione.
2. L’articolo 13 numero 3 e gli articoli 14–18 della Convenzione sono applicabili alla navigazione nelle acque descritte nell’articolo primo numero 3 della Convenzione, rimanendo inteso che
- i Trattati completivi sostituiscono la Convenzione,
- le prescrizioni emanate sulla base dei Trattati completivi sostituiscono le prescrizioni di navigazione,
- lo Stato contraente competente giusta il presente protocollo sostituisce lo Stato contraente competente giusta la Convenzione per quanto concerne il perseguimento delle infrazioni.
3. L’ambito di competenza della Commissione internazionale per la navigazione sul Lago di Costanza, istituita dall’articolo 19 della Convenzione, si estenderà pure alle questioni che entrano esclusivamente o parzialmente nel campo d’applicazione di un Trattato completivo, rimanendo inteso che il Contraente impartecipe dell’accordo completivo non parteciperà al voto.
4. Per la composizione delle vertenze che insorgessero circa l’interpretazione o l’applicazione dei Trattati completivi o delle prescrizioni da questi dedotte, sono applicabili gli articoli 20-23 della Convenzione, rimanendo inteso che gli Stati contraenti partecipi del trattato completivo si sostituiscono agli Stati contraenti partecipi della Convenzione.
II
Il presente protocollo costituisce parte integrante della Convenzione; esso diviene, e resta, applicabile non appena, e sintanto che, ciascun Trattato completivo sia applicabile.
Fatto sul Lago di Costanza il 1° giugno 1973 in tre originali in lingua tedesca.