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0.747.224.022

Accordo su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno Conchiuso a Ginevra il 21 maggio 1954 Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 1955 Strumento di ratifica deposto dalla Svizzera il 8 agosto 1955 Entrata in vigore per la Svizzera: 1° dicembre 1959

RU 1959 986; FF 1954 II 1053 ediz. ted. 1954 II 1049 ediz. franc

Traduzione1

(Stato 1° settembre 1972)

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica Francese,
il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera,

avendo deciso di conchiudere un Accordo concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno e avendo, a tal fine, designato i loro plenipotenziari, i cui pieni poteri sono stati trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente Accordo è applicabile a bordo delle imbarcazioni adibite commercialmente al trasporto delle merci e autorizzate alla navigazione sul Reno conformemente all’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868 2 e successivamente modificata.

Il presente Accordo non è applicabile a bordo delle seguenti imbarcazioni:

  1. imbarcazioni adibite esclusivamente o quasi esclusivamente al traffico nei porti;
  2. imbarcazioni di portata lorda inferiore alle 15 tonnellate, esclusi i rimorchiatori;
  3. imbarcazioni a vela;
  4. imbarcazioni adibite al traffico viaggiatori, che non trasportano più di 5 tonnellate di merce:
  5. imbarcazioni marittime;
  6. pescherecci;
  7. imbarcazioni indicate nel precedente paragrafo 1, quando compiono un viaggio su una rotta interamente diversa da quelle renane.

Art. 2

Sempre che non sia altrimenti disposto qui di seguito, l’Accordo si estende a tutti i membri degli equipaggi delle imbarcazioni al bordo delle quali esso è applicabile, come anche al capitano o al pilota se sono impiegati in qualità di salariati.

Tutte queste persone sono dette qui di seguito «battellieri del Reno».

Art. 3

I titoli IV, V, VIII e IX non si applicano ai battellieri del Reno che sono:

  1. proprietari menzionati sul certificato d’ispezione dell’imbarcazione sulla quale lavorano;
  2. parenti del proprietario dell’imbarcazione sulla quale lavorano, in particolare: coniuge e figli, abbiatici, padre, madre, nonni, come anche loro congiunti e parenti dello stesso grado in quanto non lavorino in qualità di salariati.

Per l’applicazione del presente articolo, l’espressione «proprietario» indica ogni battelliere del Reno che possieda almeno un quarto dell’imbarcazione o che ne possieda una parte qualsiasi a titolo d’erede.

Art. 4

I titoli V, VII, VIII e IX non sono applicabili a bordo delle navi che navigano per la maggior parte del loro viaggio su vie navigabili diverse dal Reno e che passano sul Reno soltanto all’inizio o alla fine del loro viaggio.

In quanto i contratti collettivi, concernenti gli equipaggi delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo, contengano delle eccezioni non previste nell’articolo 8, dette eccezioni sono applicabili.

Art. 5

Nessun disposto del presente Accordo può valere a infirmare le disposizioni legislative, gli usi e gli accordi tra datori di lavoro e lavoratori che garantiscono, a bordo delle imbarcazioni di una delle Parti contraenti, condizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle qui previste.

Titolo II Composizione degli equipaggi

Art. 6

Gli equipaggi delle imbarcazioni a bordo delle quali è applicabile il presente Accordo devono essere sufficienti a:

  1. garantire la sicurezza della nave;
  2. eseguire le disposizioni del presente Accordo.

Titolo III Riposo notturno durante la navigazione

Art. 7

Durante la navigazione, i battellieri del Reno avranno diritto a un periodo di riposo notturno che non sarà inferiore a:

  1. dodici ore nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;
  2. dieci ore negli altri mesi.

I periodi di riposo notturno prescritti nel paragrafo precedente dovranno intercalarsi tra le 6 di sera e le 8 del mattino.

Un contratto collettivo nazionale o la legislazione nazionale possono prevedere che il riposo notturno stabilito nel precedente paragrafo 1, sia sostituito da un riposo quotidiano della stessa durata, di cui sette ore consecutive almeno devono, tuttavia, intercalarsi tra le 8 di sera e le 6 del mattino.

Art. 8

Derogando alle disposizioni dell’articolo 7, il periodo di riposo notturno può essere ridotto:

  1. di due ore, al massimo, in caso di trasporto di merci deperibili;
  2. per prevenire il deterioramento di merci, ma soltanto quando queste merci sono trasportate a bordo di imbarcazioni rimorchiate isolatamente o di motonavi;
  3. del tempo necessario al passaggio di una chiusa, o di due ore al massimo, per l’entrata o l’arrivo nei porti del Belgio e di Zelanda esposti alle maree, come anche per l’entrata nel porto di Dordrecht di navi che vengono dal Belgio o dalla Zelanda;
  4. in caso di infortunio o di soccorso, d’inondazione, di tempesta o di pericolo improvviso provocato dal ghiaccio;
  5. Il giorno d’arrivo al porto di destinazione finale, a condizione che la durata del lavoro degli uomini a bordo non si prolunghi, quel giorno, oltre le 10 di sera;
  6. nel caso in cui, durante il viaggio, si tema di mancare la coincidenza con un bastimento marittimo;
  7. durante il viaggio a monte di Coblenza in caso di caduta imprevista del livello delle acque, e al massimo per una notte, onde evitare che si debba alleggerire il naviglio.

Titolo IV Durata del lavoro nel porto e nei luoghi di carico
e di scarico delle imbarcazioni

Art. 9

Quando un’imbarcazione si trova nel porto o in ogni altro luogo di carico o di scarico, la durata del lavoro dei battellieri del Reno a bordo è quella stabilita dall’ordinamento locale.

Riservate le derogazioni previste nel medesimo, la durata normale del lavoro non dovrà, tuttavia, superare le quarantotto ore settimanali e le otto ore giornaliere.

Art. 10

Quando, nello stesso giorno, un’imbarcazione naviga e carica, o scarica, la durata totale del lavoro dei battellieri del Reno non supererà le 12 ore, salvo nei casi previsti all’articolo 13.

Quando, nello stesso giorno, un’imbarcazione naviga e carica, o scarica, durante più di otto ore in uno o parecchi porti, le ore adibite al carico o allo scarico che superano le 8 ore saranno considerate ore suppletive, restando inteso che la durata totale del lavoro non supererà, quel giorno, dodici ore.

Le fermate a uno o più porti intermediari che non superino complessivamente quattro ore nello stesso giorno, sono considerate tempo di navigazione.

Titolo V Ore suppletive

Art. 11

Quando il riposo notturno previsto nell’articolo 7, paragrafo 1, è ridotto in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, le ore dedotte dal riposo notturno saranno considerate ore suppletive, per le quali i battellieri del Reno interessati avranno diritto a una compensazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1.

Art. 12

Le ore effettuate oltre i limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9, saranno considerate ore suppletive, cosicché per esse i battellieri del Reno avranno diritto a una compensazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Art. 13

Quando un’imbarcazione si trova in un porto o in qualsiasi altro luogo di carico, le ore di lavoro effettuate tra le 7 di sera e le 6 del mattino, come anche quelle effettuate la domenica e i giorni festivi previsti nell’articolo 15 o nei contratti collettivi vincolanti i battellieri del Reno interessati, saranno considerate ore suppletive per le quali i battellieri del Reno interessati avranno diritto a una compensazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Art. 14

Il tasso o i tassi di compensazione per le ore suppletive saranno quelli prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da un contratto collettivo.

I contratti collettivi potranno prevedere, invece di un pagamento in contanti, una compensazione che consista in una corrispondente esenzione dal servizio e dalla presenza a bordo.

Titolo VI Giorni feriali

Art. 15

Tranne nei casi enunciati alle lettere b, d e f dell’articolo 8, i battellieri del Reno avranno riposo per almeno 7 giorni festivi nel corso di un anno; questi giorni saranno stabiliti per ogni paese contraente tra gli otto seguenti: Capodanno, Domenica e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Domenica e lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano (26 dicembre).

Le ore di lavoro effettuate in queste giornate saranno considerate come ore suppletive per le quali i battellieri del Reno interessati avranno diritto a una compensazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili, nel periodo del 1° maggio al 30 settembre, alle imbarcazioni adibite al traffico passeggeri, che trasportino, in servizio regolare, cento tonnellate di merce al massimo.

Titolo VII Riposo settimanale

Art. 16

Ogni battelliere del Reno deve beneficiare, in media, di un giorno di riposo per sei giorni di lavoro, accordato in un periodo di tre mesi al massimo.

Per giorno di riposo si intende un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive accordato immediatamente dopo un periodo di riposo notturno.

I giorni di riposo settimanale devono comprendere, per quanto possibile, ventisei domeniche l’anno.

Art. 17

Se il contratto di lavoro è disdetto, i giorni di riposo settimanale saranno accordati durante il periodo di preavviso di disdetta dall’impiego.

Titolo VIII Congedo annuo pagato

Art. 18

I battellieri del Reno hanno diritto a un congedo annuo pagato di almeno un giorno lavorativo per ogni mese di servizio continuato nella stessa azienda e ciò fino a concorrenza di dodici giorni lavorativi all’anno. Questo congedo è concesso soltanto dopo sei mesi di servizio.

Quando il congedo al quale il battelliere ha diritto è di 6 giorni o più, 6 giorni dovranno essere concessi di seguito.

Art. 19

I battellieri del Reno che terminano il loro impiego in condizioni legali o che sono licenziati senza una grave colpa da parte loro, prima che abbiano compiuto i sei mesi di servizio, hanno diritto a un giorno lavorativo di congedo pagato per ogni mese di servizio compiuto.

Art. 20

Non possono essere considerati giorni di congedo annuo pagato:

  1. le interruzioni di servizio dovute a malattia o incidente;
  2. i periodi di servizio militare obbligatorio;
  3. i giorni di viaggio a casa, andata e ritorno, se, a domanda del datore di lavoro, il congedo annuo non è preso per un periodo continuato.

Art. 21

Ciascun battelliere del Reno in congedo ha diritto, per tutta la durata del medesimo, al suo salario abituale.

Il salario abituale pagabile conformemente al paragrafo precedente sarà calcolato nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o determinato da un contratto collettivo.

Titolo IX Indennità speciali

Art. 22

I battellieri del Reno rimasti a bordo per servizio di vigilanza avranno diritto, indipendentemente dal congedo compensativo che spetta loro, a un’indennità speciale, quando questa vigilanza è compiuta in uno dei giorni festivi previsti nell’articolo 15 o nelle convenzioni collettive di lavoro vincolanti i battellieri del Reno interessati.

Art. 23

Da giugno a settembre inclusi, il personale delle macchine a vapore riceve un’adeguata indennità per l’eccesso di caldo.

Titolo X Interpretazione dell’Accordo

Art. 24

Le difficoltà che, nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, dovessero sorgere fra due o più Paesi contraenti saranno regolate mediante negoziati diretti tra i Governi interessati.

Ove non sia stato possibile giungere per questa via ad un’intesa entro tre mesi dall’inizio dei negoziati, la controversia sarà sottoposta a un collegio arbitrale permanente di cui farà parte un membro designato da ciascuno dei Paesi contraenti; detto collegio sarà costituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo e stabilirà la propria procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale saranno prese conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Esse saranno vincolanti.

Titolo XI Applicazione dell’Accordo

Art. 25

In ogni Paese contraente e a bordo di ogni imbarcazione alle quale si applica il presente Accordo e appartenente a compagnie di navigazione o a privati la cui sede d’esercizio si trova sul territorio del Paese in questione, il presente Accordo sarà eseguito con tutte le misure appropriate, in particolare mediante contratti collettivi. Ove il privato non avesse alcuna sede d’esercizio sul territorio del Paese di cui si tratta, sarà, nell’applicazione del presente articolo, considerato tale il suo domicilio.

Ogni Paese contraente può controllare, all’interno del suo territorio e senza distinzione di bandiera o di nazionalità, come l’Accordo venga applicato a bordo delle imbarcazioni che vi sono sottoposte.

Ove sia constatata un’infrazione alle disposizioni del presente Accordo sul territorio di un Paese Contraente, da parte delle autorità di questo territorio, a bordo di un’imbarcazione appartenente a una compagnia di navigazione o a un privato avente la sede della sua azienda in un altro Paese contraente, le autorità che hanno constatato l’infrazione, ne informeranno immediatamente le autorità competenti dell’altro Paese alle quali spetterà di prendere le misure adeguate.

Ogni Paese contraente può conchiudere con un altro Paese contraente degli accordi particolari intesi ad ottenere i buoni uffici delle autorità di quest’ultimo per la constatazione e l’istruzione delle infrazioni commesse a bordo di una sua imbarcazione che si trovi sul territorio dell’altro Paese. Questi accordi particolari possono prevedere che le autorità in questione agiscano in uno o in parecchi dei casi seguenti:

  1. quando ne sia presentata richiesta dal Paese al quale l’imbarcazione appartiene;
  2. quando ne sia presentata richiesta da un battelliere del Reno membro dell’equipaggio dell’imbarcazione in questione o da un sindacato;
  3. quando ne sia presentata richiesta da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro.

Il Governo di un Paese contraente non rivierasco, sul territorio del quale si trova la sede dell’azienda di una compagnia di navigazione o di un privato che dispone di una sede succursale sul territorio di un Paese contraente rivierasco, o del Belgio, potrà conchiudere degli accordi con il Governo di questo paese affinché si sostituisca parzialmente o totalmente ad esso nel controllo dell’applicazione del presente Accordo.

Art. 26

Salvo che sia altrimenti disposto da una Convenzione collettiva o da un contratto di lavoro individuale, i conflitti che sorgessero tra datori di lavoro e battellieri del Reno, di qualsiasi nazionalità, saranno regolati nel modo seguente:

  1. a) (i) Quando il datore di lavoro è una compagnia di navigazione o un armatore con sede d’esercizio in un paese rivierasco del Reno o nel Belgio, il conflitto sarà sottoposto, per essere regolato, all’organo competente del Paese contraente nel quale si trova questa sede d’esercizio; (ii)Quando il datore di lavoro é una compagnia di navigazione o un armatore con sede d’esercizio in un Paese contraente non rivierasco, escluso il Belgio, ma con succursale nel territorio di uno di questi Paesi, il conflitto potrà essere validamente sottoposto per essere regolato all’organo competente del Paese contraente nel quale si trova questa succursale.
  2. Quando il datore di lavoro è un proprietario che esercita personalmente la sua imbarcazione e non ha né sede d’esercizio né succursale sul territorio di quello dei Paesi contraenti di cui è cittadino, il conflitto sarà sottoposto per essere regolato all’organo competente del Paese contraente nel territorio del quale questo proprietario è domiciliato; ove egli non avesse domicilio sul territorio di uno dei Paesi contraenti il conflitto sarà, invece, sottoposto, per essere regolato, all’autorità competente del Paese contraente, del quale il proprietario è cittadino.

Titolo XII Commissione tripartita e rapporti annuali

Art. 27

  1. (i) È istituita una Commissione tripartita comprendente per ogni Stato contraente due rappresentanti del Governo, un rappresentante dei datori di lavoro interessati, un rappresentante dei battellieri del Reno. L’Ufficio internazionale del lavoro parteciperà ai lavori della Commissione tripartita.
  2. I rappresentanti non governativi saranno designati dai Governi, d’intesa con le organizzazioni professionali più rappresentative, sia dei datori di lavoro sia dei battellieri del Reno ai quali è applicabile il presente Accordo.

Ciascun Paese contraente stabilirà un rapporto annuo concernente l’applicazione dell’Accordo all’interno del suo territorio e lo sottoporrà all’esame della Commissione tripartita.

La Commissione tripartita redigerà ogni anno un rapporto contenente le sue osservazioni sui rapporti dei Governi. Il rapporto della Commissione tripartita sarà comunicato a tutti i Governi contraenti, all’Ufficio internazionale del lavoro e alla Commissione centrale per la navigazione del Reno.

La segreteria generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno assumerà la segreteria della Commissione tripartita.

La Commissione tripartita stabilirà il suo regolamento.

Titolo XIII Disposizioni finali

Art. 28

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati rappresentati nella Commissione centrale per la navigazione del Reno. Esso sarà sottoposto a ratificazione.

Art. 29

Tutti gli strumenti di ratificazione del presente Accordo saranno depositati presso il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, il quale provvederà alla loro registrazione e alla notificazione del loro ricevimento ai Paesi indicati nell’articolo 28.

Art. 30

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà avvenuto il deposito dell’ultimo strumento di ratificazione da parte di tutti i Paesi contraenti rivieraschi del Reno e da parte del Belgio. Per ciascuno degli altri Paesi rappresentati nella Commissione centrale per la navigazione del Reno, esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sarà stato depositato il rispettivo strumento di ratificazione.

Art. 31

Il presente Accordo è conchiuso per la durata di tre anni. Esso sarà in seguito considerato rinnovato tacitamente di anno in anno, con riserva del diritto, per ciascun Paese contraente, di denunciarlo mediante atto notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento di tale atto.

Se il presente Accordo è denunciato da uno dei Paesi contraenti rivieraschi del Reno, o dal Belgio, esso cesserà di essere applicabile a tutti gli altri Paesi alla data in cui avrà effetto la denuncia.

Art. 32

Il testo autentico del presente Accordo è il testo francese. Esso sarà munito delle firme dei Paesi contraenti e depositato negli archivi dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro ne manderà, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, una copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché proceda alle registrazione.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro manderà parimente una copia certificata conforme a ciascuno dei Paesi rivieraschi del Reno, al Belgio, agli altri Paesi rappresentati nella Commissione centrale per la navigazione del Reno e alla detta Commissione.

Traduzioni ufficiali in inglese, in tedesco e in olandese saranno preparate a cura dell’Ufficio internazionale del lavoro e mandate ai Paesi interessati.

Art. 33

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché provveda alla registrazione, ogni ratificazione e ogni disdetta che gli sarà stata notificata.

In fede di che i sottoscritti, avendo depositato i loro pieni poteri rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 21 maggio 1954, in due esemplari, in lingua francese.

(Seguono le firme)

0.747.224.022

Campo d’applicazione della convenzione il 1o settembre 1972

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Belgio

18 set.

1959

1° dic.

1959

Francia

22 lug.

1957

1° dic.

1959

Paesi Bassi

4 apr.

1955

1° dic.

1959

Rep. Federale di Germania

22 ago.

1957

1° dic.

1959

Svizzera

8 ago.

1955

1° dic.

1959