In ogni Paese contraente e a bordo di ogni imbarcazione alle quale si applica il presente Accordo e appartenente a compagnie di navigazione o a privati la cui sede d’esercizio si trova sul territorio del Paese in questione, il presente Accordo sarà eseguito con tutte le misure appropriate, in particolare mediante contratti collettivi. Ove il privato non avesse alcuna sede d’esercizio sul territorio del Paese di cui si tratta, sarà, nell’applicazione del presente articolo, considerato tale il suo domicilio.
Ogni Paese contraente può controllare, all’interno del suo territorio e senza distinzione di bandiera o di nazionalità, come l’Accordo venga applicato a bordo delle imbarcazioni che vi sono sottoposte.
Ove sia constatata un’infrazione alle disposizioni del presente Accordo sul territorio di un Paese Contraente, da parte delle autorità di questo territorio, a bordo di un’imbarcazione appartenente a una compagnia di navigazione o a un privato avente la sede della sua azienda in un altro Paese contraente, le autorità che hanno constatato l’infrazione, ne informeranno immediatamente le autorità competenti dell’altro Paese alle quali spetterà di prendere le misure adeguate.
Ogni Paese contraente può conchiudere con un altro Paese contraente degli accordi particolari intesi ad ottenere i buoni uffici delle autorità di quest’ultimo per la constatazione e l’istruzione delle infrazioni commesse a bordo di una sua imbarcazione che si trovi sul territorio dell’altro Paese. Questi accordi particolari possono prevedere che le autorità in questione agiscano in uno o in parecchi dei casi seguenti:
- quando ne sia presentata richiesta dal Paese al quale l’imbarcazione appartiene;
- quando ne sia presentata richiesta da un battelliere del Reno membro dell’equipaggio dell’imbarcazione in questione o da un sindacato;
- quando ne sia presentata richiesta da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro.
Il Governo di un Paese contraente non rivierasco, sul territorio del quale si trova la sede dell’azienda di una compagnia di navigazione o di un privato che dispone di una sede succursale sul territorio di un Paese contraente rivierasco, o del Belgio, potrà conchiudere degli accordi con il Governo di questo paese affinché si sostituisca parzialmente o totalmente ad esso nel controllo dell’applicazione del presente Accordo.