Lexipedia

0.747.224.32

Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea Conchiusa il 10 maggio 1879 Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1879 Ratificazioni scambiate per corrispondenza Entrata in vigore il l° gennaio 1880

CS 13 476; FF 1879 III 1116 ediz. ted. 1879 III 1048 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 1° gennaio 1880)

Per regolare in modo corrispondente l’attuale legislazione, segnatamente rispetto all’industria non meno che ai bisogni del commercio, la navigazione sul Reno da Neuhausen sin sotto Basilea,

il Consiglio federale svizzero
e
il Governo granducale badese

hanno nominato plenipotenziari,

i quali, con riserva di ratifica, sonosi concertati in adottare le disposizioni seguenti:

Art. 1

La navigazione e la flottazione delle zattere sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea sarà ad ognuno permessa, salvo soltanto quelle restrizioni che sono statuite per causa delle prescrizioni di dazio e di contribuzione, o delle misure di polizia per la sicurezza e il buon ordine delle comunicazioni. Tutti i privilegi di navigazione e di flottazione sulla suddetta tratta del Reno, e nominatamente i diritti esclusivi di navigazione e di flottazione che al N. 4 del Trattato del 2/17 settembre 1808 tra il Granducato di Baden e il Cantone d’Argovia erano confermati in possesso della maestranza unita dei barcaiuoli di Gross‑Laufenburg e di Klein‑Laufenburg e dei così detti societari del Reno tra Säckingen e Grenzbach, restano aboliti.

Art. 2

I due Governi, ciascuno per il territorio di sua giurisdizione, emaneranno quelle disposizioni di polizia che sono necessarie per la sicurezza e l’ordine della navigazione e della flottazione. Qualora divenisse necessario od opportuno un regolamento uniforme di queste disposizioni per la sezione del fiume tra Neuhausen e il confine svizzero‑alsaziano, le disposizioni di polizia saranno stabilite di previo comune concerto tra’ due Governi e con uniformità in tutti i punti essenziali 1 .

Art. 3

Gli esercenti navigazione e flottazione non saranno obbligati a pagamento di tasse dipendenti unicamente dal fatto del servirsi del fiume o del passaggio sull’acqua o sotto ponti, e ciò nemmeno nel caso che su questa parte del Reno venissero costrutti ponti di barche, o che per la sicurezza di un ponte esistente si prescrivesse non potere aver luogo il passaggio se non coll’accompagnamento di apposito locatiere. Le tasse saranno fissate dal Governo rispettivo in una tariffa, e non devono oltrepassare quel tanto che è necessario per coprire le spese delle relative costruzioni, apparecchi e prestazioni.

Per costruzioni, apparecchi o prestazioni speciali in servizio della navigazione o della flottazione potranno percepirsi tasse, e particolarmente:

  1. pel servizio di moli, di congegni da fermar i legni o simili;
  2. per ispeciale sorveglianza di polizia istituita in dati siti nell’interesse della flottazione;
  3. per le operazioni del distaccare, levare e metter in salvo legname depostosi od altrimenti rimasto appiccato a ponti, riservate le ragioni di riparazione del danno che ne fosse stato causato.

Art. 4

In quanto all’organizzazione di tragitti dalla sponda di uno Stato a quella dell’altro, come pure in quanto al regolare l’esercizio del tragitto – cioè sia relativamente alla commissione e alle tasse di tragitto, come anche rispetto alle prescrizioni daziarie e di polizia – dovrà nei singoli casi aver luogo un accordo delle autorità competenti dell’una e dell’altra parte 2 .

Art. 5

Ciascuno de’ due Governi sul suo territorio provvederà, acciocchè in caso di costruzioni d’arte (come sarebbero dighe‑strade od altre dighe, peschiere ferme, ruote idrauliche, ponti e simili) e di costruzioni idrauliche e ripali che venissero erette o essenzialmente trasformate sulla tratta da Neuhausen sin sotto a Basilea, siano prese le misure necessarie per impedire sensibili intoppi e nocumento alle comunicazioni per acqua e pregiudizio alle sponde appartenenti al territorio dell’altro Stato. A quest’effetto i due Governi si obbligano ad aver cura affinché nessuna costruzione del genere suindicato, e in generale nessuna opera che potesse esercitare un’influenza di qualche rilievo sul libero corso dell’acqua, sia nel fiume o sulle sue ripe, in quanto queste si trovino entro i limiti del più alto livello dell’acqua conosciuto (zona d’inondazione), non possa essere eretta né in modo rilevante tramutata prima che siano comunicati alla competente autorità dell’altro Stato i piani dell’opera, per la tutela dei propri interessi e per dar luogo a quelle intese che possono essere fattibili.

Art. 6

I due Governi faranno in modo che tutte le anteriori disposizioni che stanno in contraddizione colla presente Convenzione e colle prescrizioni di polizia uniformi da emanarsi, siano posto fuori di vigore. Sono di questa categoria segnatamente le vecchie ordinanze come sono le Disposizioni relative alla navigazione e alla flottazione della «lettera di maggio» (nuova Ordinanza) del 1808, l’Ordinanza sulla flottazione (Flosskehrordnung), le ordinanze del 1808 dette della «Wochengefährt», della «Steinfuhrkehr», del Büchsengeld», l’Ordinanza dei barcaiuoli per i capi di barca di Laufenburg, del 1812, e i relativi supplementi.

Art. 7

I due Governi, ciascuno pel suo territorio, organizzeranno la necessaria sorveglianza tecnica e di polizia della suddetta sezione del Reno. I contravventori alle prescrizioni di polizia sulla flottazione saranno puniti dalle autorità competenti a norma delle leggi rispettive. Se il contravventore si sottrae alla pena nell’uno de’ due Stati, si procederà contro di lui nell’altro Stato, al cui potere penale egli è soggetto. I due Governi si terranno reciprocamente informati, quali autorità siano competenti per la sorveglianza tecnica e di polizia, come pure per la punizione delle contravvenzioni.

Art. 8

La presente Convenzione avrà vigore col 1° gennaio 1880.

In fede di che, la presente Convenzione è stata firmata dai plenipotenziari delle due Parti e munita del loro sigillo.

Così fatto a Basilea, il 10 maggio 1879.

A. v. Salis
R. Falkner
E. Imhof

Hardeck
Schenkel
Honsell