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0.747.305.13

Convenzione internazionale concernente gli zoccoli continentali Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1965 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

Traduzione1

(Stato 23 settembre 2016)

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nei seguenti articoli l’espressione «zoccolo continentale» indica: a) i fondi ed i sottofondi delle zone costiere fuori dai mari territoriali fino ad una profondità di 200 m o oltre qualora fosse ancora possibile lo sfruttamento delle loro risorse naturali; b) i fondi ed i sottofondi marini dei litorali insulari.

Art. 2

L’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali sottostanno alla sovranità dello Stato costiero.

Detta sovranità è intesa nel senso che qualora lo Stato costiero non esplori lo zoccolo continentale ne sfrutti le sue risorse naturali, nessuno potrà svolgere queste attività o vantarne dei diritti senza l’esplicito permesso di detto Stato.

I diritti dello Stato costiero circa lo zoccolo continentale non dipendono dalla sua occupazione, effettiva o fittizia, e tantomeno da una dichiarazione espressa.

Per risorse naturali secondo la presente convenzione s’intendono le risorse minerali e le altre inanimate del fondo e del sottofondo marino come anche gli organismi viventi sedentariamente, che, nello stadio in cui possono essere pescati stanno immobili sul fondo o nel sottofondo marino oppure si spostano mantenendo il contatto fisico con questi ultimi.

Art. 3

I diritti dello Stato costiero sullo zoccolo continentale non toccano gli ordinamenti concernenti le acque considerate alto mare e lo spazio aereo sovrastanti.

Art. 4

Lo Stato costiero non può impedire la posa e la manutenzione di condotte e cavi sottomarini, ma gli è riservato il diritto di adottare i provvedimenti per salvaguardare l’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.

Art. 5

L’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali non devono ne intralciare ingiustamente la navigazione, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche marine, ne compromettere le ricerche oceanografiche e scientifiche svolte per pubblicarne i risultati.

Con riserva dei numeri 1 e 6, lo Stato costiero ha il diritto di costruire, mantenere o far funzionare sullo zoccolo continentale gli impianti e gli altri dispositivi necessari all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, come anche di determinare attorno a questi impianti o dispositivi, delle zone di sicurezza in cui si possono prendere dei provvedimenti protettivi.

Le zone di sicurezza di cui al numero 2 possono estendersi, attorno alle istallazioni o dispositivi impiantati, fino a 500 metri misurati dal perimetro esterno dell’istallazione.

Queste istallazioni o dispositivi sottostanno alla giurisdizione dello Stato costiero, ma non sono considerate isole. Il mare che le circonda non è territoriale e la loro esistenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale dello Stato costiero.

La sistemazione di queste istallazioni o dispositivi deve essere debitamente annunciata e deve essere garantita la manutenzione degli impianti di segnalazione permanente. Le istallazioni abbandonate o non più efficienti devono essere levate.

Le istallazioni o i dispositivi come anche le zone di sicurezza circostanti non devono ostacolare l’uso delle vie marittime regolari indispensabili alla navigazione internazionale.

Lo Stato costiero deve prendere, entro le zone di sicurezza, tutti i provvedimenti adatti a proteggere le risorse biologiche marine dagli agenti nocivi.

Per svolgere sul posto qualsiasi ricerca concernente lo zoccolo continentale occorre il permesso dello Stato costiero. Quest’ultimo non nega il consenso quando la domanda è presentata da un ente qualificato e concerne ricerche prettamente scientifiche sulle caratteristiche fisiche o biologiche dello zoccolo continentale, sempre alla condizione che lo Stato costiero possa, se ne è suo desiderio, partecipare a dette ricerche o inviare usi rappresentante, e che, in ogni caso, ne siano pubblicati i risultati.

Art. 6

Lo zoccolo continentale confinante con i territori di uno o più Stati costieri dirimpettai è delimitato mediante accordo tra questi Stati. Nell’impossibilità d’accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita dalla mediana tra i punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata larghezza del mare territoriale di ognuno di questi Stati.

Lo zoccolo continentale di due Stati limitrofi è delimitato mediante accordo. Nell’impossibilità di accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita mediante il principio della mediana come indicato al numero 1.

La linea di delimitazione dello zoccolo continentale deve essere stabilita, conformemente ai principi di cui nei numeri 1 e 2, secondo le carte e le caratteristiche geografiche esistenti alla data indicata e facendo menzione di punti di riferimento a terra permanenti e fissi.

Art. 7

Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottofondo marino per il tramite di gallerie, indipendentemente dalla profondità dell’acqua.

Art. 8

La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o d’una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell’Assemblea generale.

Art. 9

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).

Art. 10

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati menzionati nell’articolo 8. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo istrumento di ratificazione o d’adesione.

Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo istrumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione di detti Stati.

Art. 12

All’atto della firma, ratificazione o adesione, ogni Stato può fare delle riserve su singoli articoli della convenzione, che non siano quelli da 1 a 3.

Ogni Stato che giusta il numero precedente abbia significato una riserva, potrà ritirarla in ogni momento mediante comunicazione al Segretario generale.

Art. 13

Decorso un quinquennio a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

L’Assemblea generale dell’ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.

Art. 14

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell’ONU e agli altri Stati di cui all’articolo 8:

  1. le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 8, 9 e 10;
  2. la data d’entrata in vigore della presente convenzione, secondo l’articolo 11;
  3. le domande di revisione, secondo l’articolo 13;
  4. le riserve fatte, secondo l’articolo 12.

Art. 15

L’originale della presente convenzione, i cui testi inglese. cinese, spagnolo francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo 8.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati da; rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.

(Seguono le firme)

0.747.305.13

Campo d’applicazione il 23 settembre 20162

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

7 dicembre

1964 A

6 gennaio

1964

Australia

14 maggio

1963

10 giugno

1964

Belarus

27 febbraio

1961

10 giugno

1964

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Bulgaria

31 agosto

1962 A

10 giugno

1964

Cambogia

18 marzo

1960 A

10 giugno

1964

Canada* **

6 febbraio

1970

8 marzo

1970

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

11 aprile

1974 A

11 maggio

1974

Colombia

8 gennaio

1962

10 giugno

1964

Costa Rica

16 febbraio

1972

17 marzo

1972

Croazia

3 agosto

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

12 giugno

1963

10 giugno

1964

Dominicana, Repubblica

11 agosto

1964

10 settembre

1964

Figi**

25 marzo

1971

10 ottobre

1970

Finlandia

16 febbraio

1965

18 marzo

1965

Francia* **

14 giugno

1965 A

14 luglio

1965

Giamaica

8 ottobre

1965 A

7 novembre

1965

Grecia*

6 novembre

1972 A

6 dicembre

1972

Guatemala

27 novembre

1961

10 giugno

1964

Haiti

29 marzo

1960

10 giugno

1964

Israele

6 settembre

1961

10 giugno

1964

Kenya

20 giugno

1969 A

20 luglio

1969

Lesotho

23 ottobre

1973

4 ottobre

1966

Lettonia

2 dicembre

1992 A

1° gennaio

1993

Madagascar

31 luglio

1962 A

10 giugno

1964

Malawi

3 novembre

1965 A

3 dicembre

1965

Malaysia

21 dicembre

1960 A

10 giugno

1964

Malta

19 maggio

1966

21 settembre

1964

Maurizio

5 ottobre

1970

12 marzo

1968

Messico

2 agosto

1966 A

1° settembre

1966

Montenegro* **

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nigeria

28 aprile

1971 A

28 maggio

1971

Norvegia**

9 settembre

1971 A

9 ottobre

1971

Nuova Zelanda

18 gennaio

1965

17 febbraio

1965

Paesi Bassi** a

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Curaçao

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Sint Maarten

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Polonia

29 giugno

1962

10 giugno

1964

Portogallo

8 gennaio

1963

10 giugno

1964

Regno Unito** b

11 maggio

1964

10 giugno

1964

Romania

12 dicembre

1961 A

10 giugno

1964

Russia

22 novembre

1960

10 giugno

1964

Salomone, Isole

3 settembre

1981

7 luglio

1978

Serbia* **

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

25 novembre

1966 A

25 dicembre

1966

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna* **

25 febbraio

1971 A

27 marzo

1971

Stati Uniti**

12 aprile

1961

10 giugno

1964

Sudafrica

9 aprile

1963 A

10 giugno

1964

Svezia

1° giugno

1966 A

1° luglio

1966

Svizzera

18 maggio

1966

17 giugno

1966

Swaziland

16 ottobre

1970 A

15 novembre

1970

Taiwan (Taipei cinese)*

12 ottobre

1970

11 novembre

1970

Thailandia**

2 luglio

1968

1° agosto

1968

Tonga**

29 giugno

1971

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

11 luglio

1968 A

10 agosto

1968

Ucraina

12 gennaio

1961

10 giugno

1964

Uganda

14 settembre

1964 A

14 ottobre

1964

Venezuela*

15 agosto

1961

10 giugno

1964

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE,
    Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Applicabile al Regno in Europa.
  1. Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong.