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Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico Conchiusa a Londra il 5 aprile 1966 Accettata dall’Assemblea federale il 12 marzo 1968 Approvata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 aprile 1958 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 luglio 1968

RU 1969 1324; FF 1967 II 948

Traduzione

(Stato 20 maggio 2025)

I Governi contraenti,

desiderosi di stabilire principi e regole uniformi in quanto concerne i limiti autorizzati per l’immersione di natanti del traffico internazionale, nell’intento di salvaguardare la sicurezza della vita umana e dei beni in mare,

considerato che il migliore mezzo per giungere a tale scopo è di conchiudere una convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale giusta la convenzione

I Governi contraenti si obbligano di dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e degli allegati, parti integranti della stessa. Pertanto qualsiasi riferimento alla Convenzione concerne anche i suoi allegati.

I Governi contraenti si obbligano a prendere tutti quei provvedimenti necessari per l’esecuzione della Convenzione.

Art. 2 Definizioni

Al fine della presente convenzione e salvo esplicita disposizione contraria, il termine:

  1. «regole» designa quelle recate in allegato alla presente convenzione;
  2. «amministrazione» designa il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera;
  3. «approvato» significa approvato dall’amministrazione;
  4. «viaggio internazionale» indica un viaggio per mare fra il paese cui s’applica la convenzione e un porto situato fuori di detto paese o viceversa. In tale proposito, qualsiasi territorio le cui relazioni internazionali sono garantite da un Governo contraente o la cui amministrazione è curata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite è considerato come un paese a sé;
  5. «peschereccio» designa una nave impiegata esclusivamente per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi o d’altre risorse marine viventi;
  6. «nave nuova» designa una nave di cui è già stata posata la chiglia o che si trova in uno stato d’avanzamento corrispondente nella data in cui entra in vigore la presente convenzione per ciascun Governo contraente o successivamente a tale data;
  7. «nave esistente» designa una nave che non sia nuova;
  8. «la lunghezza» impiegata è uguale al 96 per cento di quella totale di galleggiamento posta a una distanza, sopra la chiglia, uguale all’85 per cento dell’incavo minimo sulla chiglia misurato da sotto la chiglia oppure alla distanza tra il lato prodiero del dritto di prora e l’asse dell’asta del timone, per il galleggiamento di cui si tratta, qualora questa distanza sia maggiore. Nelle navi costruite per navigare a chiglia inclinata, il galleggiamento sul quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo a quello di carico previsto.

Art. 3 Disposizioni generali

Nessuna nave sottoposta alle prescrizioni della presente convenzione deve prendere il mare in viaggio internazionale dopo la data d’entrata in vigore della presente convenzione se non è stata sottoposta a un’ispezione, marcata, e provveduta del certificato internazionale di bordo libero (1966), oppure, se occorre, d’un certificato internazionale d’esecuzione per il bordo libero conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Nessuna disposizione della presente convenzione vieta a un’amministrazione d’assegnare a una nave un bordo libero superiore a quello minimo stabilito secondo le disposizioni dell’allegato I.

Art. 4 Campo d’applicazione

La presente convenzione si applica alle navi seguenti:

  1. navi immatricolate nel paese il cui Governo è parte contraente;
  2. navi immatricolate in territori cui è estesa la presente convenzione in virtù dell’articolo 32;
  3. navi non immatricolate che battono bandiera d’uno Stato il cui Governo è parte contraente.

La presente convenzione si applica alle navi che effettuano viaggi internazionali.

Le regole di cui nell’allegato I sono specialmente stabilite per le navi nuove.

Le navi esistenti che non soddisfano completamente alle disposizioni delle regole di cui nell’allegato I o di parte di esse devono almeno soddisfare alle prescrizioni corrispondenti, meno rigorose, applicate dall’amministrazione alle navi che effettuavano viaggi internazionali prima dell’entrata in vigore della presente convenzione; in nessun caso può essere imposto l’aumento del loro bordo libero. Per poter beneficiare d’una riduzione dei bordo libero allo stato precedente, le navi di cui si tratta devono adempiere a tutte le condizioni imposte dalla presente convenzione.

Le regole di cui nell’allegato II si applicano alle navi nuove e a quelle esistenti che soggiacciono alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5 Eccezioni

La presente convenzione non s’applica:

  1. alle navi da guerra;
  2. alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri (79 piedi);
  3. alle navi esistenti d’una stazza lorda inferiore a 150 tonnellate;
  4. agli yachts da diporto che non svolgono traffico commerciale;
  5. alle navi da pesca.

Nessuna delle disposizioni della presente convenzione s’applica alle navi esclusivamente adibite alla navigazione:

  1. sui grandi laghi dei Nord America e sul San Lorenzo all’ovest di una lossodromia dal Capo dei Rosai alla Punta ovest dell’isola d’Anticosti e prolungata, a nord dell’isola d’Anticosti, sul meridiano 63° Ovest;
  2. sul mar Caspio;
  3. su il Rio della Plata, il Paranà e l’Uruguay a ovest d’una lossodromia tracciata da Punta Norte, Argentina a Punta del Este, Uruguay.

Art. 6 Esenzioni

Qualora una nave effettui viaggi internazionali fra porti vicini di due o più Stati, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione delle presenti disposizioni sempreché la nave sia strettamente adibita a questi viaggi e che i Governi degli Stati in cui sono situati tali porti ritengano che per l’esiguo pericolo o le condizioni del percorso fra tali porti non è giustificata o consentita l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione alle navi che compiono tali viaggi.

Ogni nave che presenti nuove caratteristiche può essere dispensata da un’amministrazione dall’applicazione di quelle disposizioni della presente convenzione che potessero impedire seriamente le ricerche intese a migliorare tali caratteristiche e la loro attuazione a bordo di navi effettuanti viaggi internazionali. Tuttavia occorre che la nave si adegui alle prescrizioni dettate dall’amministrazione per garantire la sicurezza generale della nave, tenuto conto del servizio cui essa è adibita, e ritenute accettabili da Governi degli Stati frequentati dalla nave.

L’Amministrazione che concede l’esenzione in virtù dei paragrafi 1 e 2 ne comunica all’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (dappresso «Organizzazione») i particolari e i motivi che l’Organizzazione, a sua volta, trasmetterà per informazione agli altri Governi contraenti.

Se, in seguito a circostanze eccezionali, una nave non abitualmente adibita a viaggi internazionali ne debba compiere uno, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione di una o più disposizioni della presente Convenzione, sempreché sia soddisfatto a quelle condizioni ritenute sufficienti dall’amministrazione per garantire la sicurezza durante il viaggio da compiere.

Art. 7 Forza maggiore

La nave che al momento di salpate per un viaggio qualsiasi non è soggetta alle disposizioni della presente convenzione non vi sarà neppure sottoposta durante il viaggio quando sia deviata dal maltempo o da qualsiasi altra forza maggiore.

Nell’applicare le prescrizioni della presente convenzione, l’amministrazione terrà conto di ogni deviazione o ritardo di navi, provocati dal maltempo o da qualsiasi altra causa.

Art. 8 Equivalenza

L’amministrazione può autorizzare il collocamento, su una nave, di impianti, materiali, dispositivi o apparecchi ovvero il ricorso a disposizioni speciali, diversi da quanto prescritto nella presente convenzione, a condizione che abbia accertato, mediante prove o in altro modo, che tali impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni abbiano almeno una efficacia pari a quelle prescritte nella convenzione.

Ogni amministrazione che autorizza in tal modo impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni speciali, ne comunica le caratteristiche all’Organiz-zazione, allegandovi un rapporto sulle prove svolte, per trasmetterli ai Governi contraenti.

Art. 9 Approvazione per fini sperimentali

Nessuna prescrizione della presente convenzione impedisce a un’amministrazione d’approvare disposizioni speciali a fine sperimentale per un natante cui s’applica la presente convenzione.

L’amministrazione che approvi una disposizione di questo genere ne comunica i particolari all’Organizzazione che li trasmette ai Governi contraenti.

Art. 10 Riparazioni, modificazioni e trasformazioni

Un natante cui siano apportate riparazioni, modificazioni, trasformazioni o adeguamenti deve continuare a soddisfare almeno alle prescrizioni già applicabili ad esso. In tal caso, un natante esistente non deve, di norma, scostarsi dalle prescrizioni applicabili a un natante nuovo più di quanto si scostasse prima.

Riparazioni, modificazioni, trasformazioni e adeguamenti d’importanza maggiore devono soddisfare, nella misura ritenuta possibile e ragionevole dall’amministrazione, alle prescrizioni applicabili a una nave nuova.

Art. 11 Zone e regioni

Il natante cui si applica la presente convenzione deve conformarsi alle disposizioni applicabili ad esso nelle zone e regioni menzionate nell’allegato II.

Un porto situato al limite di due zone o regioni adiacenti è considerato come compreso nella zona o regione da cui proviene o verso cui è diretto il natante.

Art. 12 Immersione

Salvo nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, le linee di carico adeguate, segnate sul fianco del natante e corrispondentialla stagione e alla zona o regione in cui potrebbe trovarsi il natante; non devono mai essere immerse dal momento in cui il natante prende il mare, durante la navigazione e all’arrivo.

Quando il natante naviga in acqua dolce di densità uguale a uno, la linea di carico adeguata può essere immersa a una profondità corrispondente alla tolleranza per acqua dolce indicata nel certificato di bordo libero (1966). Se la densità non è uguale a uno, la correzione è proporzionale alla differenza fra 1,025 e la densità reale.

Se una nave parte da un porto sito su un fiume o in acque interne, è permesso caricarla d’una quantità corrispondente al peso del combustibile e di qualsiasi altra materia che saranno consumati per recarsi dal punto di partenza al mare.

Art. 13 Visite, ispezioni e marchi

Le visite, ispezioni e apposizioni di marchi su navi, in applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le esenzioni sono effettuate, rispettivamente concesse, da funzionari dell’amministrazione; tuttavia, l’amministrazione può affidare le visite, ispezioni e apposizioni di marchi, sia a ispettori appositamente designati, sia ad organismi riconosciuti da essa. In ogni caso, l’amministrazione interessata è pienamente garante dell’esecuzione completa e dell’efficacia della visita, dell’ispezione e dell’apposizione di marchi.

Art. 14 Visite e ispezioni iniziali e periodiche delle navi

Ciascuna nave è sottoposta alle visite e ispezioni qui d’appresso definite:

  1. una visita prima della messa in servizio della nave che comprende una ispezione completa della struttura e degli equipaggiamenti in tutto quanto concerne la presente convenzione. Tale visita consente d’accertare che le attrezzature, i materiali e i campioni sono soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
  2. una visita periodica effettuata secondo gli intervalli definiti dall’amministrazione ma almeno una volta ogni quinquennio che consente di accertare che le strutture, gli equipaggiamenti, le attrezzature, i materiali e i campioni risultano pienamente soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
  3. un’ispezione periodica, eseguita tutti gli anni, entro i tre mesi che seguono o che precedono l’anniversario del rilascio del certificato che consente d’accertare che la chiglia o le sottostrutture non hanno subito modificazioni di natura tale da influenzare i calcoli per la determinazione della posizione della linea di carico e d’accertare il buon stato di manutenzione degli impianti ed apparecchi per:(i)la protezione delle aperture;(ii)le ringhiere;(iii)le aperture per lo scarico d’acqua;(iv)i mezzi d’accesso ai locali dell’equipaggio.

Le ispezioni periodiche cui è fatto riferimento nel capoverso c del paragrafo 1, sono menzionati su certificato internazionale di bordo libero (1966) come anche sul certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero concesso alle navi in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 2 della presente convenzione.

Art. 15 Manutenzione in stato dopo le visite

Dopo una qualsiasi delle visite previste nell’articolo 14, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, non può essere portato alcun cambiamento alla struttura, alle attrezzature, agli equipaggiamenti, ai materiali o ai campioni che sono stati oggetto della visita.

Art. 16 Rilascio dei certificati

È rilasciato un certificato internazionale di bordo libero (1966) a qualsiasi nave che sia stata visitata e marcata conformemente alle prescrizioni della presente convenzione.

È rilasciato un certificato internazionale d’esenzione dal bordo libero a ogni nave cui è stata concessa un’esenzione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 4 dell’articolo 6.

I certificati sono rilasciati, sia dall’Amministrazione, sia da un agente o organismo debitamente autorizzato da essa. In ogni caso, l’Amministrazione assume la piena responsabilità per il certificato.

Nonostante qualsiasi disposizione diversa della presente convenzione, ogni certificato internazionale di bordo libero ancora valido all’atto dell’entrata in vigore della presente convenzione, per il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera, resta valido sia per due anni, sia fino alla data della sua scadenza se quest’ultima è più vicina. Trascorso questo termine, diviene esigibile il certificato internazionale di bordo libero (1966).

Art. 17 Rilascio d’un certificato da parte di un altro Governo

Un Governo contraente può, su richiesta di un altro Governo contraente, far visitare una nave e, ove ritenga che le disposizioni della presente convenzione siano osservate, rilasciare per la nave un certificato internazionale di bordo libero (1966), o autorizzarne il rilascio, conformemente alla presente convenzione.

Una copia del certificato, una copia del rapporto di visita allestito per il calcolo dei bordi liberi e una copia di questi calcoli, sono consegnati, non appena possibile, al Governo che ne ha fatto domanda.

Siffatto certificato deve contenere una dichiarazione nella quale è stabilito che esso è stato rilasciato su richiesta del Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera; esso ha ugual valore e è riconosciuto alle stesse condizioni d’un certificato rilasciato secondo l’articolo 16.

Non dev’essere rilasciato alcun certificato di bordo libero (1966) a una nave che batte bandiera di uno Stato il cui Governo non è Governo contraente.

Art. 18 Forma dei certificati

I certificati sono allestiti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che li rilascia. Se la lingua impiegata non è né l’inglese, né il francese, dev’essere allegata una traduzione in queste lingue.

I certificati sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III. La disposizione tipografica di ciascun modello di certificato è esattamente riprodotta in ogni certificato rilasciato o in ogni copia certificata conforme.

Art. 19 Durata della validità dei certificali

Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è rilasciato per un periodo la cui durata è stabilita dall’amministrazione ma che non superi i cinque anni a contare dalla data del rilascio.

Se, dopo la visita periodica prevista al capoverso b del paragrafo 1 dell’articolo 14 non può essere rilasciato un nuovo certificato alla nave prima che sia scaduto il certificato iniziale, l’agente o l’organismo che effettua la visita può prorogare la validità del certificato di cui si tratta per un periodo che non deve superare i cinque mesi. Siffatta proroga è consegnata nel certificato ed è concessa soltanto se non è stata portata alla struttura, agli equipaggiamenti, alle attrezzature, al materiale o ai campioni, alcuna modificazione che potesse mutare il bordo libero.

Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è annullato dall’amministrazione in uno dei casi seguenti:

  1. se la chiglia o le soprastrutture della nave hanno subito modificazioni d’un’importanza tale da doverle assegnare un bordo libero più elevato;
  2. se gli impianti e i dispositivi menzionati al capoverso e del paragrafo 1 dell‘articolo 14, non sono mantenuti in buono stato di funzionamento;
  3. se il certificato non contiene un visto accertante che la nave sia stata sottoposta all’ispezione prevista al capoverso c del paragrafo 1 dell’articolo 14;
  4. se la resistenza strutturale della nave è stata indebolita al punto da non più presentare la sicurezza voluta.
  5. a. La durata della validità d’un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, rilasciato dall’amministrazione a una nave posta a benefici o delle disposizioni dei paragrafo 2 dell’articolo 6, non deve superare i cinque anni a contare dalla data del rilascio. Tale certificato è sottoposto a una procedura di proroga, di visti e d’annullamento analoga a quella prevista nel presente articolo per i certificati di bordo libero (1966).
  6. La validità d’un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, rilasciato a una nave posta a beneficio d’un’esenzione in virtù del paragrafo 4 dell’articolo 6, è limitata alla durata del viaggio singolo per cui è stato rilasciato il certificato.

Ogni certificato rilasciato a una nave da un’amministrazione cessa d’essere valevole se la nave passa a battere bandiera d’un altro Stato.

Art. 20 Accettazione dei certificati

I certificati rilasciati sotto responsabilità d’un Governo contraente, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono accettati dagli altri Governi contraenti e considerati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati da essi stessi per tutto quanto concerne gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 21 Controllo

Ciascuna nave, per cui è stato rilasciato un certificato in virtù dell’articolo 16 o dell’articolo 17, è sottoposta, da parte degli altri Governi contraenti, al controllo esercitato da funzionari debitamente autorizzati da questi Governi. I Governi contraenti vigilano affinché siano svolti, nella misura del ragionevole e possibile, accertamenti nell’intento di verificare se a bordo esista un certificato in corso di validità. Ove la nave possegga un certificato internazionale di bordo libero (1966) in corso di validità, il controllo persegue l’unico scopo di verificare:

  1. che la nave non sia caricata oltre i limiti autorizzati nel certificato;
  2. che la posizione della linea di carico sulla nave corrisponda alle indicazioni dei certificato;
  3. che per tutto quanto concerne le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 3 dell’articolo 19, la nave non abbia subito modificazione d’un’ importanza tale da non poter manifestamente prendere il mare senza pericolo per i passeggeri o per l’equipaggio. Se esiste a bordo un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, in corso di validità, il controllo persegue unicamente lo scopo di accertare che tutte le condizioni previste in quest’ultimo certificato siano ben osservate.

Se questo controllo è esercitato in virtù del capoverso c paragrafo 1 del presente articolo, esso sarà limitato ad impedire alla nave d’apparecchiare se esiste pericolo per i passeggeri o per l’equipaggio.

Nel caso in cui il controllo previsto nel presente articolo provochi un intervento di qualsiasi natura, il funzionario incaricato informa, immediatamente per scritto, di questa decisione e di tutte le circostanze che hanno potuto motivare l’intervento, il Console o il rappresentante diplomatico dello Stato di cui la nave batte bandiera.

Art. 22 Beneficio della convenzione

Il beneficio della presente convenzione non può essere rivendicato in favore di una nave che non possiede un certificato valido rilasciato in virtù di detta convenzione.

Art. 23 Incidenti

Ciascuna amministrazione si obbliga di svolgere un’indagine in merito a qualsiasi incidente successo a navi di cui essa è responsabile e che sono sottoposte alle disposizioni della presente convenzione, se ritiene che tale indagine possa aiutare a determinare modificazioni d’apportare alla convenzione.

Ciascun Governo contraente si obbliga di fornire all’Organizzazione ogni informazione utile sui risultati di tali indagini. I rapporti o le raccomandazioni dell’Organizzazione, fondati su queste informazioni, non devono rivelare né l’identità né la nazionalità delle navi di cui si tratta e non attribuiscono in nessun modo la responsabilità dell’incidente a una nave a una persona e tanto meno lasciano presumere questa responsabilità.

Art. 24 Trattati e convenzioni anteriori

Tutti gli altri trattati, convenzioni e accordi concernenti le linee di carico attualmente in vigore fra i Governi partecipanti alla presente convenzione conservano pieno e intero effetto per la durata loro assegnata in quanto concerne:

  1. le navi cui non si applica la presente convenzione;
  2. le navi cui si applica la presente convenzione per tutto quanto concerne i problemi che non sono espressamente disciplinati in essa.

Tuttavia, in quanto questi trattati, convenzioni o accordi, sono in contrasto con le prescrizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest’ultima sono poziori.

Art. 25 Regole speciali risultanti da accordi

Quando, conformemente alla presente convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti i Governi contraenti o parte di essi, tali regole sono comunicate all’Organizzazione che le trasmette a tutti i Governi contraenti.

Art. 26 Comunicazione di informazioni

I Governi contraenti si obbligano di comunicare all’Organizzazione e di deporre presso quest’ultima:

  1. un numero sufficiente di modelli di certificati che essi rilasciano conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per comunicazione ai Governi contraenti;
  2. il testo di leggi, decreti, ordinanze o regolamenti e altri istrumenti che fossero pubblicati in merito alle diverse questioni che entrano nel campo d’applicazione della presente convenzione;
  3. l’elenco degli organismi non governativi autorizzati ad agire in loro nome per quanto concerne le linee di carico, per comunicazione ai Governi contraenti.

Ciascun Governo contraente si obbliga di comunicare a ciascun altro Governo contraente che ne faccia domanda le norme di resistenza che esso impiega.

Art. 27 Firma, approvazione ed adesione

La presente convenzione rimane aperta alla firma durante tre mesi a contare dal 5 aprile 1966 e in seguito all’adesione. I Governi degli Stati membri dell’organiz-zazione delle Nazioni Unite, d’un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipanti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia1 possono far parte alla Convenzione mediante:

  1. firma senza riserva d’approvazione;
  2. firma con riserva d’approvazione, seguita d’approvazione o
  3. adesione.

L’approvazione o l’adesione avviene mediante il deposito presso l’organizzazione d’un istrumento d’approvazione o d’adesione. L’Organizzazione informa tutti i Governi che hanno firmato la convenzione o che vi hanno aderito di qualsiasi nuova approvazione o adesione e della data della recezione.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui l’hanno firmata senza riserva o hanno depositato un istrumento d’approvazione o d’adesione conformemente all’articolo 27 almeno 15 Governi fra i quali sette Paesi che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale di almeno un milione di tonnellate di stazza lorda. L’organizzazione informa, della data d’entrata in vigore tutti i Governi che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito.

Per i Governi che depositano un istrumento d’approvazione o d’adesione, entro il periodo di dodici mesi previsto nel paragrafo 1 dei presente articolo, l’approvazione o l’adesione prende effetto nel momento dell’entrata in vigore della convenzione o tre mesi dopo la data di deposito dell’istrumento di approvazione o di adesione, se quest’ultima data è più tardiva.

Per i Governi che depositano un istrumento d’approvazione o d’adesione dopo la data dell’entrata in vigore della convenzione essa entra in vigore, per quest’ultimi, tre mesi dopo la data di deposito dell’istrumento di approvazione o d’adesione.

Dopo la data a contare dalla quale sono state prese le misure necessarie per porre in vigore un emendamento alla presente convenzione o dopo la data a contare dalla quale tutte le approvazioni necessarie sono considerate come raccolte in virtù del capoverso b del paragrafo 2 dell’articolo 29, nel caso d’un emendamento per approvazione unanime, ciascun istrumento d’approvazione o d’adesione depositato è considerato come applicabile alla convenzione modificata.

Art. 29 Emendamenti

La presente convenzione può essere modificata, su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure previste nel presente articolo.

Emendamenti per approvazione unanime

  1. su domanda d’un Governo contraente, qualsiasi proposta d’emendamento della presente convenzione da esso formulata è trasmessa dall’organizzazione a tutti i Governi contraenti per esame in via di approvazione unanime,
  2. qualsiasi emendamento comunicato in tal modo entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti a meno che quest’ultimi convengano una data più vicina. Un Governo contraente che non ha notificato all’Organizzazione l’approvazione o il rifiuto dell’emendamento entro un termine di tre anni a contare dalla data in cui l’Organizzazione gliel’ha trasmesso è considerato come approvante tale emendamento;
  3. qualsiasi emendamento proposto in tal modo è considerato respinto se non è approvato, nelle condizioni previste al capoverso b, entro tre anni dalla data in cui l’Organizzazione l’ha comunicato per la prima volta ai Governi contraenti.

Emendamento dopo esame in seno all’Organizzazione

  1. su domanda di un Governo contraente l’organizzazione esamina qualsiasi emendamento alla presente convenzione presentato da detto Governo. Se la proposta è adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del comitato della sicurezza marittima dell’organizzazione, l’emendamento è comunicato a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che esso sia esaminato da parte dell’assemblea dell’organizzazione;
  2. se esso è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento è trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento di ottenere la loro approvazione;
  3. l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data dell’approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti per tutti i Governi contraenti salvo quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui essi non l’approvano;
  4. l’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, compresi i due terzi dei Governi, rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima, presenti e votanti, può proporre, al momento dell’adozione d’un emendamento, che sia deciso che quest’ultimo rivesta una importanza tale che ogni Governo contraente che faccia una dichiarazione, in virtù del capoverso c, e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa di far parte della presente convenzione alla scadenza di questo termine. La decisione è subordinata alla preapprovazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti partecipanti alla presente convenzione;
  5. nessuna delle disposizioni del presente paragrafo impedisce al Governo contraente che abbia avviato, in merito a un emendamento, la procedura prevista di adottare, in ogni momento, qualsiasi altra procedura che gli sembri adeguata, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.

Emendamento mediante conferenza

  1. su domanda formulata da un Governo contraente e approvata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza dei Governi per esaminare gli emendamenti alla presente convenzione;
  2. ogni emendamento adottato da questa conferenza, a maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, è comunicato da parte dell’organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento d’ottenere la loro approvazione;
  3. l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte dei due terzi dei governi contraenti, per tutti i governi contraenti all’eccezione di quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui non approvano tale emendamento;
  4. una conferenza convocata in virtù del capoverso a, può, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, specificare, nel momento dell’adozione di un emendamento, che quest’ultimo riveste un’importanza tale che ogni Governo contraente che faccia la dichiarazione prevista al capoverso c e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa, alla scadenza di questo termine, di far parte della presente convenzione.

Qualsiasi emendamento della presente convenzione che interviene per l’applica-zione del presente articolo e che concerne la struttura delle navi, è applicabile soltanto alle navi la cui chiglia è già stata posata oppure che si trovino in uno stato d’avanzamento equivalente, alla data dell’entrata in vigore di tale emendamento o dopo questa data.

L’Organizzazione informa tutti i Governi contraenti di qualsiasi emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo come anche della data in cui ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore.

Qualsiasi approvazione o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo è notificata per scritto all’organizzazione che ne informa i Governi contraenti.

Art. 30 Disdetta

La presente convenzione può essere disdetta da uno qualsiasi dei Governi contraenti in ogni momento dopo che sia trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detto Governo.

La disdetta avviene mediante notificazione scritta all’organizzazione che ne comunica il tenore e la data di recezione a tutti gli altri Governi contraenti.

La disdetta prende effetto un anno dopo la data in cui è stata notificata all’Organizzazione o dopo che sia trascorso il termine stabilito nella notificazione, se questo è superiore a un anno.

Art. 31 Sospensione

In caso d’ostilità o di altre circostanze eccezionali che ledono gli interessi vitali di uno Stato il cui Governo è Governo contraente, quest’ultimo può sospendere l’applicazione, completamente o in parte, di qualsiasi disposizione della presente convenzione. Il Governo che usa di questa facoltà ne informa immediatamente l’Organizzazione.

Siffatta decisione non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo loro accordato secondo la presente convenzione per le navi del Governo che fa uso di detta facoltà riguardo alle sue navi nei porti di quest’altri Governi.

Il Governo che ha deciso tale sospensione può, in ogni momento, porvi fine e informa immediatamente l’organizzazione della sua decisione.

L’organizzazione notifica a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o fine di sospensione decisa in virtù del presente articolo.

Art. 32 Territori

  1. a. Le Nazioni Unite, in quanto responsabili dell’amministrazione di un territorio o qualsiasi Governo contraente che ha la responsabilità di assicurare i rapporti internazionali di un territorio devono, non appena possibile, consultarsi con le autorità di questo territorio per cercare di estendervi l’applicazione della presente convenzione e possono, in ogni istante, mediante notificazione scritta all’Organizzazione, dichiarare che la presente convenzione si estende a detto territorio.
  2. L’applicazione della presente convenzione è estesa al territorio designato nella notificazione a contare dalla data di ricezione di quest’ultima o di un’altra data che vi fosse indicata.
  3. a. Le Nazioni Unite o qualsiasi Governo contraente che abbia fatto una dichiarazione conformemente al capoverso a del paragrafo 1 del presente articolo possono, in ogni momento, trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la convenzione è stata estesa a un territorio qualunque, dichiarare, mediante notificazione scritta all’organizzazione, che la presente convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione.
  4. La convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte dell’Organizzazione o alla scadenza di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nella notificazione.

L’Organizzazione informa i Governi contraenti dell’estensione della presente convenzione a qualsiasi territorio, in virtù del paragrafo I del presente articolo e della cessazione di detta estensione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, specificando, nei singoli casi, la data a contare dalla quale la presente convenzione è divenuta applicabile o cessa di esserlo.

Art. 33 Registrazione

La presente Convenzione è depositata presso l’Organizzazione e il Segretario generale dell’organizzazione ne trasmette copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che vi aderiscono.

A contare dall’entrata in vigore, la presente Convenzione è registrata a cura dell’organizzazione conformemente all’articolo 102 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2

Art. 34 Lingue

La presente Convenzione è allestita in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede. Sono state allestite delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola deposte con l’esemplare originale e provviste delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto la loro firma alla presente convenzione.

Fatto a Londra, il cinque aprile 1966.

(Seguono le firme)

Allegato I aIII3

0.747.305.411

Campo d’applicazione il 20 maggio 20254

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

30 maggio

2003 A

30 agosto

2003

Algeria

4 ottobre

1976 A

4 gennaio

1977

Angola

3 ottobre

1991 A

3 gennaio

1992

Antigua e Barbuda

9 febbraio

1987 A

9 maggio

1987

Arabia Saudita

5 settembre

1975 A

5 dicembre

1975

Argentina

3 giugno

1971

3 settembre

1971

Australia

29 luglio

1968

29 ottobre

1968

Austria

4 agosto

1972 A

4 novembre

1972

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

1° ottobre

1997

Bahamas

22 luglio

1976 A

22 ottobre

1976

Bahrein

21 ottobre

1985 A

21 gennaio

1986

Bangladesh

10 maggio

1978 A

10 agosto

1978

Barbados

1° settembre

1982 A

1° dicembre

1982

Belarus

7 gennaio

1994 A

7 aprile

1994

Belgio

22 gennaio

1969

22 aprile

1969

Belize

2 aprile

1991 A

2 luglio

1991

Benin

1° novembre

1985 A

1° febbraio

1986

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 settembre

1999

Brasile

12 settembre

1969

12 dicembre

1969

Brunei

6 marzo

1987 A

6 giugno

1987

Bulgaria

30 dicembre

1968

30 marzo

1969

Cambogia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Camerun

14 maggio

1984 A

14 agosto

1984

Canada

14 gennaio

1970

14 aprile

1970

Capo Verde

28 aprile

1977 A

28 luglio

1977

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cecoslovacchia

Cile

10 marzo

1975 A

10 giugno

1975

Cina*

5 ottobre

1973 A

5 gennaio

1974

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

5 maggio

1969 A

5 agosto

1969

Colombia

6 maggio

1987 A

6 agosto

1987

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Brazzaville)

6 giugno

1986 A

6 settembre

1986

Congo (Kinshasa)

20 maggio

1968 A

20 agosto

1968

Corea (Nord)

18 ottobre

1989 A

18 gennaio

1990

Corea (Sud)

10 luglio

1969

10 ottobre

1969

Côte d’Ivoire

19 luglio

1971

19 ottobre

1971

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

6 febbraio

1969 A

6 maggio

1969

Danimarca

28 giugno

1967

21 luglio

1968

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Dominicana, Repubblica

28 giugno

1973 A

28 settembre

1973

Ecuador

12 gennaio

1976 A

12 aprile

1976

Egitto*

6 dicembre

1968

6 marzo

1969

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

15 marzo

1984

Eritrea

22 aprile

1996 A

22 luglio

1996

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 marzo

1992

Etiopia

18 luglio

1985 A

18 ottobre

1985

Figi

29 novembre

1972 A

1° marzo

1973

Filippine

4 marzo

1969

4 giugno

1969

Finlandia

15 maggio

1968 A

15 agosto

1968

Francia

30 novembre

1966

21 luglio

1968

Gabon

21 gennaio

1982 A

21 aprile

1982

Gambia

1° novembre

1991 A

1° febbraio

1992

Georgia

19 aprile

1994 A

19 luglio

1994

Germania*

9 aprile

1969

9 luglio

1969

Ghana

25 settembre

1968

25 dicembre

1968

Giamaica

18 agosto

1982 A

18 novembre

1982

Giappone

15 maggio

1968

15 agosto

1968

Gibuti

1° marzo

1984 A

1° giugno

1984

Giordania

17 maggio

2000 A

17 agosto

2000

Grecia

12 giugno

1968

12 settembre

1968

Grenada

28 giugno

2004 A

28 settembre

2004

Guatemala

5 settembre

1994 A

5 dicembre

1994

Guinea

19 gennaio

1981 A

19 aprile

1981

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

Haiti

6 aprile

1989 A

6 luglio

1989

Honduras

16 novembre

1977 A

16 febbraio

1978

India

19 aprile

1968

21 luglio

1968

Indonesia

17 gennaio

1977 A

17 aprile

1977

Iran

5 ottobre

1973 A

5 gennaio

1974

Iraq

13 febbraio

2025 A

13 maggio

2025

Irlanda

28 agosto

1968

28 novembre

1968

Islanda

24 giugno

1970

24 settembre

1970

Isole Marshall

26 aprile

1988 A

26 luglio

1988

Israele

5 luglio

1967

21 luglio

1968

Italia

19 aprile

1968

21 luglio

1968

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

12 settembre

1975 A

12 dicembre

1975

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 maggio

2007

Kuwait

28 agosto

1968

28 novembre

1968

Lettonia

20 maggio

1992 A

20 agosto

1992

Libano

7 luglio

1970 A

7 ottobre

1970

Liberia

8 maggio

1967

21 luglio

1968

Libia

12 agosto

1974 A

12 novembre

1974

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Madagascar

16 gennaio

1967

21 luglio

1968

Malawi

7 gennaio

2002 A

7 aprile

2002

Malaysia

12 gennaio

1971 A

12 aprile

1971

Maldive

29 gennaio

1968 A

21 luglio

1968

Malta

11 settembre

1974 A

11 dicembre

1974

Marocco

19 gennaio

1968 A

21 luglio

1968

Mauritania

4 dicembre

1967 A

21 luglio

1968

Maurizio

11 ottobre

1988 A

11 gennaio

1989

Messico

25 marzo

1970 A

25 giugno

1970

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 gennaio

2006

Monaco

25 marzo

1970 A

25 giugno

1970

Mongolia

3 febbraio

2003 A

3 giugno

2003

Montenegro

10 febbraio

2009 S

3 giugno

2006

Mozambico

30 ottobre

1991 A

30 gennaio

1992

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 febbraio

1988

Namibia

22 febbraio

2002 A

22 maggio

2002

Nauru

7 giugno

2018 A

7 settembre

2018

Nicaragua

2 febbraio

1994 A

2 maggio

1994

Nigeria

14 novembre

1968 A

14 febbraio

1969

Norvegia

18 marzo

1968

21 luglio

1968

Nuova Zelanda

5 febbraio

1970

5 maggio

1970

Isole Cook

21 dicembre

2001 A

21 marzo

2002

Niue

27 giugno

2012 A

27 settembre

2012

Oman

20 agosto

1975 A

20 novembre

1975

Paesi bassi

21 luglio

1967

21 luglio

1968

Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Curaçao

21 luglio

1967

21 luglio

1968

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

21 luglio

1967

21 luglio

1968

Sint Maarten

21 luglio

1967

21 luglio

1968

Pakistan

5 dicembre

1968

5 marzo

1969

Palau

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Panama

13 maggio

1966 F

21 luglio

1968

Papua Nuova Guinea

18 maggio

1976 A

18 agosto

1976

Perù

18 gennaio

1967

21 luglio

1968

Polonia

28 maggio

1969

28 agosto

1969

Portogallo*

22 dicembre

1969 A

22 marzo

1970

Qatar

31 gennaio

1980 A

1° maggio

1980

Regno Unito*

11 luglio

1967

21 luglio

1968

Bermuda

27 maggio

1975 A

1° aprile

1975

Gibilterra

1° novembre

1988 A

1° dicembre

1988

Isola di Man

11 ottobre

1984 A

19 ottobre

1984

Isole Caimane

9 maggio

1988 A

23 giugno

1988

Isole Falkland

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Isole Turche e Caicos

7 luglio

2004

7 luglio

2004

Isole Vergini britanniche

10 giugno

2004

10 giugno

2004

Jersey

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Sant'Elena

10 giugno

2004

10 giugno

2004

Romania

3 giugno

1971 A

3 settembre

1971

Russia c

4 luglio

1966 F

21 luglio

1968

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 settembre

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

29 aprile

1986 A

29 luglio

1986

Salomone, Isole

30 giugno

2004 A

30 settembre

2004

Samoa

23 ottobre

1979 A

23 gennaio

1980

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Seicelle

1° ottobre

1976 A

1° gennaio

1977

Senegal

18 agosto

1977 A

18 novembre

1977

Serbia b

25 ottobre

1968

25 gennaio

1969

Sierra Leone

13 agosto

1993 A

13 novembre

1993

Singapore

21 settembre

1971 A

21 dicembre

1971

Siria

6 febbraio

1975 A

6 maggio

1975

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

30 marzo

1967 A

21 luglio

1968

Spagna

1° luglio

1968

1° ottobre

1968

Sri Lanka

10 maggio

1974 A

10 agosto

1974

Stati Uniti

17 novembre

1966

21 luglio

1968

Guam

9 settembre

1975 A

9 settembre

1975

Isole Midway, Wake, Johnston

18 marzo

1976 A

18 marzo

1976

Isole Vergini americane

9 settembre

1975 A

9 settembre

1975

Portorico

9 settembre

1975 A

9 settembre

1975

Samoa americane

9 settembre

1975 A

9 settembre

1975

Territorio sotto tutela delle Isole
del Pacifico

9 settembre

1975 A

9 settembre

1975

Sudafrica

14 dicembre

1966

21 luglio

1968

Sudan

26 settembre

1991 A

26 dicembre

1991

Suriname

29 novembre

1975 S

25 novembre

1975

Svezia

28 luglio

1967 A

21 luglio

1968

Svizzera

23 aprile

1968

23 luglio

1968

Taiwan (Taipei cinese) c

24 luglio

1968

24 ottobre

1968

Tanzania

28 febbraio

1989 A

28 maggio

1989

Thailandia

30 dicembre

1992 A

30 marzo

1993

Togo

19 luglio

1989 A

19 ottobre

1989

Tonga

12 aprile

1977 A

12 luglio

1977

Trinidad e Tobago

24 agosto

1966

21 luglio

1968

Tunisia

23 agosto

1966

21 luglio

1968

Turchia

5 agosto

1968 A

5 novembre

1968

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 maggio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 A

22 novembre

1985

Ucraina

25 ottobre

1993 A

25 gennaio

1994

Uganda

10 ottobre

2019 A

10 gennaio

2020

Ungheria

25 settembre

1973 A

25 dicembre

1973

Uruguay

18 aprile

1977 A

18 luglio

1977

Vanuatu

28 luglio

1982 A

28 ottobre

1982

Venezuela

15 ottobre

1974

15 gennaio

1975

Vietnam d

18 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Yemen e

6 marzo

1979 A

6 giugno

1979

Zambia

2 settembre

1970 A

2 dicembre

1970

  1. Riserve, dichiarazioni.
    Le riserve, dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 16 ago. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. 25.10.1968: Ratificazione dalla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
  1. Dal 24 ott. al 5 gen. 1974 (data d'adesione della Repubblica popolare Cinese), la Conv. era applicabile alla sola provincia di Taiwan (come anche per le isole Penghu, Kinmen e Matsu) in virtù dell'adesione delle autorità taiwanese alla Conv. Dal 5 gen. 1974, la
    Conv. vale per la provincia di Taiwan e anche per le isole menzionate in virtù del fatto che sono considerate parte integrante della Cina e che la Cina è diventata partita alla Conv.
  1. 24.06.1968: Adesione della Repubblica del Vietnam.
  1. 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.