Qualora una nave effettui viaggi internazionali fra porti vicini di due o più Stati, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione delle presenti disposizioni sempreché la nave sia strettamente adibita a questi viaggi e che i Governi degli Stati in cui sono situati tali porti ritengano che per l’esiguo pericolo o le condizioni del percorso fra tali porti non è giustificata o consentita l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione alle navi che compiono tali viaggi.
Ogni nave che presenti nuove caratteristiche può essere dispensata da un’amministrazione dall’applicazione di quelle disposizioni della presente convenzione che potessero impedire seriamente le ricerche intese a migliorare tali caratteristiche e la loro attuazione a bordo di navi effettuanti viaggi internazionali. Tuttavia occorre che la nave si adegui alle prescrizioni dettate dall’amministrazione per garantire la sicurezza generale della nave, tenuto conto del servizio cui essa è adibita, e ritenute accettabili da Governi degli Stati frequentati dalla nave.
L’Amministrazione che concede l’esenzione in virtù dei paragrafi 1 e 2 ne comunica all’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (dappresso «Organizzazione») i particolari e i motivi che l’Organizzazione, a sua volta, trasmetterà per informazione agli altri Governi contraenti.
Se, in seguito a circostanze eccezionali, una nave non abitualmente adibita a viaggi internazionali ne debba compiere uno, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione di una o più disposizioni della presente Convenzione, sempreché sia soddisfatto a quelle condizioni ritenute sufficienti dall’amministrazione per garantire la sicurezza durante il viaggio da compiere.