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Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 Conchiusa a Londra il 23 giugno 1969 Approvata dall’Assemblea federale il 30 novembre 1976 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 21 giugno 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1982

RU 1982 1326; FF 1976 II 1153

Traduzione

(Stato 21 marzo 2023)

I Governi contraenti,

Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali;

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo è di stipulare una Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale derivante dalla Convenzione

I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente Convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:

  1. per «norme» si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;
  2. per «amministrazione» si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;
  3. per «viaggio internazionale» si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente Convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;
  4. per «stazza lorda» si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente Convenzione;
  5. per «stazza netta» si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente Convenzione;
  6. per «nuova nave» si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  7. per «esistente nave» si intende una navenon nuova;
  8. per «lunghezza» si intende una lunghezza pari al 96 % della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all’85 % del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l’asse del timone al galleggiamento, là ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale è calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;
  9. per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.1

Art. 3 Campo d’applicazione

3) Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente Convenzione trova applicazione in virtù delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potrà essere determinata in base alle disposizioni che l’amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

1) La presente Convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:

  1. navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;
  2. navi immatricolate in territori cui la presente Convenzione è estesa in virtù dell’art. 20;
  3. navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.

2) La presente convenzione si applica:

  1. alle nuove navi;
  2. alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dal l’amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;
  3. alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;
  4. a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Dette navi ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.

Art. 4 Eccezioni

1) La presente Convenzione non si applica:

  1. a navi da guerra;
  2. a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi).

2) Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione:

  1. sui Grandi Laghi dell’America del Nord e sul Saint‑Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell’isola di Anticosti e prolungata, a nord dell’isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest;
  2. sul mar Caspio;
  3. sul Rio della Plata, sul Paranà e sull’Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.

Art. 5 Cause di forza maggiore

1) Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente Convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperativi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore. 2) Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Art. 6 Determinazione della stazza

La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà compito dell’amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati. In ogni caso, l’amministrazione interessata si porterà interamente garante della stazza lorda e netta così determinata.

Art. 7 Rilascio del certificato

1) Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2) Tale certificato sarà rilasciato dall’amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l’amministrazione si assumerà l’intera responsabilità di detto certificato.

Art. 8 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo

1) Un Governo contraente potrà, su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2) Al Governo richiedente dovrà esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza. 3) Il certificato così rilasciato comporterà una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell’art. 7, e sarà riconosciuto negli stessi termini. 4) Non potrà esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

Art. 9 Forma del certificato

1) Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia né l’inglese, né il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue. 2) Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all’allegato II.

Art. 10 Abrogazione del certificato

1) Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà invalidato e abrogato dall’amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che è abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subito modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta. 2) Il certificato rilasciato ad una nave da un’amministrazione perderà la sua validità qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3) Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura (1969) perdurerà valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascerà un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a più breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sarà tenuto ad inoltrare quanto prima all’amministrazione, a seguito dell’avvenuto cambiamento di nazionalità, copia del certificato di cui la nave era munita all’epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.

Art. 11 Riconoscimento del certificato

Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido dei certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 12 Ispezione

2) Tale ispezione non dovrà in alcun modo causare ritardi alla nave. 3) Ove l’ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969), tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovrà esserne immediatamente informato.

1) Qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potrà esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a ciò abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovrà unicamente tendere a verificare:

  1. che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale di stazzatura (1969) ancor valido;
  2. che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.

Art. 13 Benefici derivanti dalla Convenzione

I benefici derivanti dalla presente Convenzione non potranno esser invocati da una nave che non sia titolare di un certificato ancor valido, rilasciato in applicazione della presente Convenzione.

Art. 14 Trattati, Convenzioni e accordi anteriori

2) Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sarà in conflitto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest’ultima prevarranno.

1) Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente Convenzione, manterrà immutata la sua validità per la durata ad esso conferita nei riguardi di:

  1. navi cui la presente Convenzione non si applica;
  2. navi cui la presente Convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.

Art. 15 Comunicazione di dati

I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all’Organizzazione e a depositare presso di essa:

  1. un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente Convenzione, affinché siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
  2. il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente Convenzione;
  3. l’elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinché ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.

Art. 16 Firma, ratifica e adesione

2) La ratifica o l’adesione avrà luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l’Organizzazione, la quale sarà tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente Convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonché della data di deposito del relativo strumento. L’Organizzazione avrà inoltre cura di informare tutti i Governi aventi già sottoscritto la presente Convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.

1) La presente Convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e resterà in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all’Agenzia internazionale per l’energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia2, potranno divenire parti contraenti della presente Convenzione attraverso:

  1. firma senza riserva di ratifica;
  2. firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero
  3. adesione.

Art. 17 Entrata in vigore

1) La presente Convenzione entrerà in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la Convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all’articolo 16. L’Organizzazione avrà cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla presente Convenzione della data della sua entrata in vigore. 2) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l’adesione diverrà operante a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, o tre mesi dopo l’avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest’ultima data sia posteriore. 3) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la Convenzione diverrà operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento. 4) Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perché un emendamento della presente Convenzione diventi operante, o dopo la data in cui, in virtù dell’articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all’unanimità della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della Convenzione.

Art. 18 Emendamenti

1) La presente Convenzione potrà esser emendata su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure qui di seguito enunciate. 5) L’Organizzazione dovrà informare i Governi contraenti di ogni emendamento che divenga operante in virtù del presente articolo, come pure della data della sua entrata in vigore. 6) Qualsiasi ratifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo comporterà il deposito del relativo strumento presso l’Organizzazione, la quale ne informerà tutti i Governi contraenti.

2) Emendamento per approvazione unanime:

  1. Su richiesta di un Governo contraente, il testo dell’emendamento proposto sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, affinché lo esaminino in vista della sua unanime approvazione.
  2. L’emendamento così adottato entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti, salvo che una data più ravvicinata non sia da questi convenuta. Il Governo contraente che non abbia provveduto a notificare all’Organizzazione il suo assenso o il suo dissenso nei riguardi dell’emendamento proposto entro 24 mesi dalla data in cui l’Organizzazione gliene avrà dato comunicazione, sarà considerato come avente approvato il detto emendamento.

3) Emendamento previo esame in seno all’Organizzazione:

  1. Su richiesta di un Governo contraente, l’Organizzazione potrà esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione presentato da quel Governo. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato per la sicurezza marittima in seno all’organizzazione, l’emendamento sarà reso noto a tutti i membri dell’Organizzazione nonché a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima che venga sottoposto all’esame dell’Assemblea dell’Organizzazione.
  2. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti perché lo approvino.
  3. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
  4. Nell’adottare un emendamento, l’Assemblea potrà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e dei due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato per la sicurezza marittima, presenti e votanti in seno ad essa, proporre che si sancisca che tale emendamento riveste una particolare importanza, per cui qualsiasi Governo contraente che in virtù del capoverso c) si dichiari contrario, e non approvi tale emendamento entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione, allo scadere del suddetto termine. Tale decisione dovrà preliminarmente raccogliere i voti favorevoli dei due terzi dei Governi contraenti.
  5. Nessuna delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo osta a che il Governo contraente che sia ricorso per un emendamento alla procedura fissata da questo paragrafo opti in qualsiasi momento per una altra procedura che gli sembri più consona, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.

4) Emendamento previa conferenza:

  1. Su richiesta formulata da un Governo contraente, ed appoggiata da un terzo almeno dei Governi contraenti, l’Organizzazione potrà convocare una conferenza dei governi, onde esaminare gli emendamenti proposti alla presente Convenzione.
  2. Ogni emendamento adottato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti dovrà esser trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’approvazione.
  3. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
  4. Nell’adottare un emendamento, la conferenza indetta in virtù del capoverso a) di cui sopra potrà sancire, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, che questo riveste una particolare importanza per cui qualsiasi Governo contraente che, in virtù del capoverso c), si dichiari contrario e non approvi l’emendamento entro il termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione allo scadere del suddetto termine.

Art. 19 Denuncia

1) Qualsiasi Governo contraente potrà sempre denunciare la presente Convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti. 2) La denuncia dovrà effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione, la quale dovrà renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti. 3) La denuncia sortirà effetto a un anno dalla data in cui sarà stata notificata all’Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

Art. 20 Territori

3) L’Organizzazione dovrà informare tutti i Governi contraenti dell’estensione della Convenzione a uno o più territori in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente Convenzione sarà o cesserà di essere applicata.

  1. a) Le Nazioni Unite, se responsabili dell’amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorità del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione è da ritenersi estesa a quel territorio.
  2. L’applicazione della presente Convenzione si estenderà al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.
  3. a) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della Convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.
  4. La Convenzione cesserà di applicarsi al territorio oggetto della notifica è un anno dopo la data di arrivo della stessa all’Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo più lungo in essa specificato.

Art. 21 Deposito e registrazione

1) La presente Convenzione sarà depositata presso l’Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti. 2) All’entrata in vigore della presente Convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale dell’Organizzazione al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite affinché lo registri e lo pubblichi in conformità dell’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. 22 Lingue

La presente Convenzione è stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all’originale, recante in calce le rispettive firme.

Allegato I4

Norme per il calcolo della stazza lorda e della stazza netta delle navi

Norma 1Generalità

1) La stazza di una nave consta della stazza lorda e della stazza netta.

2) La stazza lorda e la stazza netta saranno calcolate in base alle disposizioni delle presenti norme.

3) Sarà compito dell’amministrazione determinare la stazza lorda e la stazza netta dei nuovi tipi di mezzi navali le cui caratteristiche di costruzione sono tali per cui l’applicazione delle presenti norme sarebbe difficoltosa o darebbe adito a risultati errati. In tal caso, quest’ultima dovrà specificare all’Organizzazione il metodo seguito, che verrà diffuso a titolo indicativo a tutti Governi contraenti.

Norma 2Definizione delle espressioni usate negli allegati

Le seguenti nuove definizioni sono aggiunte dopo la definizione 8:

1) Ponte superiore

Per ponte superiore, si intende l’intero ponte più elevato, esposto alle intemperie ed al mare, le cui aperture, situate nelle parti esposte alle intemperie, sono tutte dotate di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie, e sotto al quale tutte le aperture praticate nelle murate della nave sono munite di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie. Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, esso sarà delimitato dalla linea della parte inferiore del ponte esposto alle intemperie e dal suo prolungamento, parallelamente alla parte superiore del ponte.

2) Puntale dello scafo

  1. Per puntale dello scafo si intende la distanza calcolata in verticale tra la parte superiore della chiglia e il piano inferiore del ponte superiore, al punto di intersezione tra il ponte e la murata della nave. Nelle navi in legno o di costruzione mista, tale distanza sarà calcolata partendo dallo spigolo inferiore della battura di chiglia. Ove le forme della parte inferiore dell’ordinata maestra siano cave, o esistano spessi garbi, tale distanza sarà calcolata partendo dal punto in cui il prolungamento in direzione dell’asse della linea della parte piatta del fondo interseca i lati della chiglia.
  2. Nelle navi con trincarino arrotondato, il puntale dello scafo sarà calcolato fino all’intersezione delle linee, fuori ossatura, del ponte e del fasciame, prolungate come se il trincarino avesse una forma angolare.
  3. Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, e la sua sovrastruttura si trovi al di sopra del punto adottato per determinare il puntale di chiglia, quest’ultimo sarà calcolato fino in corrispondenza di una linea di riferimento, prolungante la linea della parte inferiore del ponte parallelamente alla sua sovrastruttura.

3) Larghezza

Per larghezza di una nave, si intende la larghezza massima al centro della nave, calcolata fuori ossatura per le navi a scafo metallico, e fuori fasciame per le navi a scafo non metallico.

4) Spazi chiusi

Per spazi chiusi si intendono tutti gli spazi delimitati dallo scafo della nave, da paratie fisse o mobili, da ponti o strutture di riparo, che non siano teloni fissi o amovibili. Nessuna discontinuità del ponte, e nessuna apertura praticata nello scafo della nave, in un ponte, in una struttura di riparo o nelle pareti divisorie delimitanti uno spazio, né l’assenza di pareti divisorie, ostano a considerare uno spazio come spazio chiuso.

5) Spazi esclusi

Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma, gli spazi contemplati ai capoversi a) – e) del presente paragrafo sono da definirsi spazi esclusi, e non rientrano nel volume degli spazi chiusi. Nondimeno, gli spazi così definiti che rispondono ad almeno uno dei tre seguenti requisiti debbono considerarsi spazi chiusi:

  1. spazi dotati di dormienti o di altri dispositivi che consentano di stivare un carico o delle provviste;
  2. spazi muniti di dispositivi di chiusura delle aperture;
  3. costruzione che consenta una qualsiasi forma di chiusura.
  4. a) i) Gli spazi situati all’interno di una costruzione davanti ad un’apertura di estremità da ponte a ponte, fatta eccezione per una fascia che non superi di oltre 25 mm (un pollice) l’altezza dei bagli contigui del ponte, e la cui larghezza sia pari o superiore al 90% della larghezza del ponte al traverso dell’apertura. Tale disposizione sarà attuata in modo da escludere dagli spazi chiusi unicamente lo spazio compreso tra l’apertura vera e propria e una linea parallela alla linea o al frontone dell’apertura, tracciata ad una distanza da questa pari a metà della larghezza del ponte per il traverso dell’apertura (appendice 1, fig. 1). ii)Se, in base ad una qualsivoglia disposizione, fatta eccezione per la convergenza del fasciame esterno, la larghezza dello spazio considerato corrisponde a meno del 90% della larghezza del ponte, dal volume degli spazi chiusi verrà unicamente escluso lo spazio compreso tra il piano dell’apertura ed una linea parallela che passi per il punto in cui la larghezza dello spazio è pari o inferiore al 90% della larghezza del ponte (appendice 1, figg. 2, 3, 4).iii)Ove un intervallo completamente aperto, fatta eccezione per pavesi o parapetti, separi due qualsiasi spazi di cui almeno uno può considerarsi escluso in virtù dei capoversi a) i) e/o ii), tale esclusione verrà meno se la distanza che separa questi due spazi è inferiore alla minor semi-larghezza del ponte, verticalmente a tale distanza (appendice 1, figg. 5 e 6).
  5. Gli spazi situati sotto i ponti o le strutture di riparo, esposti al mare ed alle intemperie, e, sui lati esposti, unicamente collegati col corpo della nave dai sostegni necessari alla loro solidità. Un parapetto, un pavese e un cornicione potranno esser installati, come pure dei sostegni sul fasciame della nave, purché l’apertura tra la parte superiore del parapetto o del pavese ed il cornicione abbia un’altezza minima di 0,75 m (2,5 piedi), ovvero corrisponda a un terzo dell’altezza dello spazio considerato, ove questo valore sia superiore (appendice 1, fig. 7).
  6. Gli spazi che, in una costruzione che va da un bordo all’altro, si trovino direttamente di fronte ad aperture laterali opposte la cui altezza corrisponda almeno a 0,75 m (2,5 piedi), ovvero a un terzo dell’altezza della costruzione, ove questo valore sia superiore. Se vi è apertura solo su di un lato, lo spazio, da escludere dal volume degli spazi chiusi sarà limitato allo spazio interno compreso fra l’apertura e, al massimo, una semilarghezza di ponte, verticalmente all’apertura (appendice 1, fig. 8).
  7. Gli spazi situati direttamente al di sotto di una apertura non coperta praticata nel ponte, purché tale apertura sia esposta alle intemperie e lo spazio non compreso negli spazi chiusi riguardi solo la superficie dell’apertura di ponte (appendice 1, fig. 9).
  8. Le nicchie formate dai tramezzi delimitanti una costruzione, esposte alle intemperie e la cui apertura si estenda da ponte a ponte, senza possibilità di chiusura, purché la larghezza interna delle nicchie sia superiore alla larghezza dell’imboccatura, e la sua profondità all’interno della costruzione non sia superiore a due volte la larghezza dell’imbocco (appendice 1, fig. 10).

6) Passeggeri

Per passeggeri si intendono tutti coloro che non siano:

  1. il capitano od i membri dell’equipaggio o altri impiegati o addetti ai servizi di bordo, nonché
  2. bambini di età inferiore ad 1 anno.

7) Spazi adibiti al carico

Per spazi adibiti al carico, rientranti nel calcolo della stazza netta, si intendono quegli spazi chiusi destinati al trasporto di merci da scaricare dalla nave, calcolati nel determinare la stazza lorda. Gli spazi adibiti al carico dovranno essere contrassegnati dalle lettere SC (stiva adibita al carico), alte non meno di 100 mm, (4 pollici) e scritte con caratteri indelebili e poste in bella vista.

8) Stagno alle intemperie

Un dispositivo è «stagno alle intemperie» se non lascia penetrare acqua con qualsiasi condizione di tempo riscontrabile in mare.

9) Audit

Per audit si intende un processo sistematico, indipendente e adeguatamente documentato volto a ottenere elementi di prova dell’audit e ad analizzarli in modo obiettivo per stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti.

10) Programma di audit

Per Programma di audit si intende il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO stabilito dall’Organizzazione e che tiene conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione 5 .

11) Codice d’applicazione

Per Codice d’applicazione si intende il Codice d’applicazione degli strumenti dell’IMO (Codice III) adottato dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1070(28).

12) Norma di audit

Con norma di audit si intende il Codice d’applicazione.

Norma 3Stazza lorda

La stazza lorda (GT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula:

  1. GT = K1 V

in cui

  1. = volume complessivo di tutti gli spazi chiusi della nave espresso in metri cubi;
  2. = 0,2 + 0,02 log10 V (K1 potrà anche esser ottenuto per mezzo della tabella riportata nell’appendice 2).

Norma 4Stazza netta

1) La stazza netta (NT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula:

in cui:

a) il fattore non dovrà essere superiore a 1;

b) il termine K 2 V c non dovrà essere inferiore a 0,25 GT;

c) NT non dovrà essere inferiore a 0,30 GT,

ed in cui:

  1. = volume complessivo degli spazi adibiti al carico, espresso in metri cubi;
  2. = 0,2 + 0,02 log10 Vc (K2 potrà anche essere ottenuto per mezzo della tabella riportata nell’appendice 2);

K 3 = 1,25 ,

  1. = puntale dello scafo al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla norma 2‑2;
  2. = pescaggio, fuori ossatura, calcolato al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla presente norma, paragrafo 2;
  3. = numero di passeggeri in cabine con non oltre 8 cuccette;
  4. = numero di passeggeri, a prescindere da quelli di cabine con non oltre 8 cuccette;
  5. = numero complessivo dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, conformemente alle indicazioni del certificato rilasciato alle navi passeggeri; ove N1 + N2 sia inferiore a 13, N1 e N2 saranno considerati eguali a zero;
  6. = stazza lorda della nave calcolata in base alle disposizioni della norma 3.

2) Per pescaggio fuori ossatura (d), di cui si parla al paragrafo 1 della presente norma, si intende uno dei seguenti pescaggi:

  1. per le navi cui si applica la vigente Convenzione internazionale sulle linee di carico6, pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva (da non confondere con le linee di carico per il trasporto di legname in coperta), fissato conformemente alla Convenzione suddetta;
  2. per le navi passeggeri, il pescaggio corrispondente alla massima linea di carico per compartimenti, fissata in base alla vigente Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, o, eventualmente, in base a qualsiasi altro accordo internazionale;
  3. per le navi non contemplate dalla Convenzione internazionale sulle linee di carico, per le quali è tuttavia fissato un bordo libero in base a regolamenti nazionali, il pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva così fissata;
  4. per le navi per le quali non è stato fissato un bordo libero, ma aventi un pescaggio limitato, in conformità dei regolamenti nazionali, il pescaggio massimo autorizzato;
  5. per le altre navi, il 75% del puntale dello scafo al centro della nave, così come definito dalla norma 2‑2.

Norma 5Modifica della stazza netta

1) Qualora le caratteristiche di una nave, quali V, V c , d, N 1 , N 2 , definite in base alle norme 3 e 4 siano modificate con conseguente aumento della stazza netta determinata in base alla norma 4, la stazza netta della nave corrispondente alle nuove caratteristiche dovrà essere prontamente calcolata e applicata.

2) Alle navi che dispongano di più bordi liberi conformemente alla norma 4, paragrafo 2, capoversi a) e b) dovrà esser riconosciuta un’unica stazza netta, che verrà determinata conformemente alle disposizioni della norma 4 e corrisponderà al bordo libero attribuito a seconda del tipo d’impiego della nave.

3) Qualora vengano modificate le caratteristiche di una nave, quali V, Vc, d, N1, N2, definite in base alle norme 3 e 4, o venga modificato il suo bordo libero, di cui al paragrafo 2 della presente norma, e qualora tali modifiche determinino una riduzione della stazza netta, calcolata in base alle disposizioni contemplate dalla norma 4, un nuovo certificato di stazzatura (1969) indicante la nuova stazza della nave non potrà esser rilasciato prima dello scadere di dodici mesi dalla data di rilascio del certificato ancor valido. Questa disposizione non si applica tuttavia:

  1. alle navi che cambino bandiera;
  2. alle navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute importanti dall’amministrazione, quali la soppressione di una sovrastruttura con conseguente modifica del bordo libero attribuito;
  3. alle navi passeggeri destinate al trasporto di un gran numero di passeggeri non provvisti di cuccette, per viaggi di particolare natura, quali dei pellegrinaggi.

Norma 6Calcolo dei volumi

1) Tutti i volumi rientranti nel computo della stazza lorda e della stazza netta dovranno esser misurati, indipendentemente dagli impianti di isolamento o altri sistemi, fino alla parte interna del fasciame o delle lamiere di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite in metallo, e fino alla parte esterna del fasciarne o alla parte interna delle superfici di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite con altro materiale.

2) Il volume delle appendici dovrà esser incluso nel volume globale.

3) Il volume degli spazi esposti al mare potrà esser escluso dal volume globale.

Norma 7Misurazioni e calcoli

1) Tutte le misure utilizzate per calcolare i volumi dovranno presentare uno scarto massimo di 1 cm o di 1 / 20 di piede.

2) I volumi saranno calcolati ricorrendo ai metodi comunemente usati per lo spazio considerato e con uno scarto giudicato soddisfacente dall’amministrazione.

3) I calcoli dovranno essere adeguatamente dettagliati per poter essere facilmente controllati.

Appendice 1

Figure cui è menzione nella norma 2 paragrafo 5)

Nelle figure qui di seguito:

O = spazio escluso

C = spazio chiuso

I = spazio da considerarsi come spazio chiuso.

Le parti tratteggiate raffigurano gli spazi chiusi.

B = larghezza del ponte per il traverso dell’apertura.

Nelle navi con trincarino arrotondato, la larghezza sarà misurata come da fig. 11.

Norma 2 (5) (a) (i)

Fig. 1

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 2

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 3

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 4

Norma 2 (5) (a) (iii)

Fig. 5

Norma 2 (5) (a) (iii)

Fig. 6

Norma 2 (5) (b)

h = , almeno o 0,75 m (2,5 piedi) a seconda del valore maggiore

Fig. 7

Norma 2 (5) (c)

h = almeno o 0,75 m (2,5 piedi) a seconda del valore maggiore

Aperture laterali opposte Apertura su un solo lato

Fig. 8

Norma 2 (5) (d)

Fig. 9

Norma 2 (5) (e)

Fig. 10

Raggio Nave con trincarini arrotondati Raggio

Fig. 11

Appendice 2

Coefficienti K1 e K2 di cui alle norme 3 e 4 1)

V o V c = volume in metri cubi

V o Vc

K1 o K2

V o Vc

K1 o K2

V o Vc

K1 o K2

V o Vc

K1 o K2

10

0.2200

45,000

0.2931

330,000

0.3104

670,000

0.3165

20

0.2260

50,000

0.2940

340,000

0.3106

680,000

0.3166

30

0.2295

55,000

0.2948

350,000

0.3109

690,000

0.3168

40

0.2320

60,000

0.2956

360,000

0.3111

700,000

0.3169

50

0.2340

65,000

0.2963

370,000

0.3114

710,000

0.3170

60

0.2356

70,000

0.2969

380,000

0.3116

720,000

0.3171

70

0.2369

75,000

0.2975

390,000

0.3118

730,000

0.3173

80

0.2381

80,000

0.2981

400,000

0.3120

740,000

0.3174

90

0.2391

85,000

0.2986

410,000

0.3123

750,000

0.3175

100

0.2400

90,000

0.2991

420,000

0.3125

760,000

0.3176

200

0.2460

95,000

0.2996

430,000

0.3127

770,000

0.3177

300

0.2495

100,000

0.3000

440,000

0.3129

780,000

0.3178

400

0.2520

110,000

0.3008

450,000

0.3131

790,000

0.3180

500

0.2540

120,000

0.3016

460,000

0.3133

800,000

0.3181

600

0.2556

130,000

0.3023

470,000

0.3134

810,000

0.3182

700

0.2569

140,000

0.3029

480,000

0.3136

820,000

0.3183

800

0.2581

150,000

0.3035

490,000

0.3138

830,000

0.3184

900

0.2591

160,000

0.3041

500,000

0.3140

840,000

0.3185

1,000

0.2600

170,000

0.3046

510,000

0.3142

850,000

0.3186

2,000

0.2660

180,000

0.3051

520,000

0.3143

860,000

0.3187

3,000

0.2695

190,000

0.3056

530,000

0.3145

870,000

0.3188

4,000

0.2720

200,000

0.3060

540,000

0.3146

880,000

0.3189

5,000

0.2740

210,000

0.3064

550,000

0.3148

890,000

0.3190

6,000

0.2756

220,000

0.3068

560,000

0.3150

900,000

0.3191

7,000

0.2769

230,000

0.3072

570,000

0.3151

910,000

0.3192

8,000

0.2781

240,000

0.3076

580,000

0.3153

920,000

0.3193

9,000

0.2791

250,000

0.3080

590,000

0.3154

930,000

0.3194

10,000

0.2800

260,000

0.3083

600,000

0.3156

940,000

0.3195

15,000

0.2835

270,000

0.3086

610,000

0.3157

950,000

0.3196

20,000

0.2860

280,000

0.3089

620,000

0.3158

960,000

0.3196

25,000

0.2880

290,000

0.3092

630,000

0.3160

970,000

0.3197

30,000

0.2895

300,000

0.3095

640,000

0.3161

980,000

0.3198

35,000

0.2909

310,000

0.3098

650,000

0.3163

990,000

0.3199

40,000

0.2920

320,000

0.3101

660,000

0.3164

1,000,000

0.3200

I coefficienti K 1 e K 2 , per i valori intermedi di V o V c , sono ottenuti per interpolazione lineare.

Allegato II7

Certificato internazionale di stazzatura delle navi (1969)

(Timbro ufficiale)

Rilasciato conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 a nome del Governo di

(nome ufficiale del Paese per esteso)

nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore il 19

da

(titolo ufficiale per esteso della persona o dell’organismo competente in base alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969)

Nome della nave

Numero o lettere segnaletiche

Porto di immatricolazione

Data*

* Data in cui la chiglia della nave è stata montata, o in cui i lavori di costruzioni della nave erano a uno stadio di avanzamento equipollente (art. 2-6), o data in cui la nave ha subito importanti trasformazioni o modifiche (art. 3, 2) b), a seconda del caso.

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza
(art. 2-8)

Larghezza
(norma 2-3)

Puntale dello scafo dal centro della nave al ponte superiore (norma 2-2)

STAZZA DELLA NAVE

STAZZA LORDA

STAZZA NETTA

Si certifica che la stazza della nave è stata calcolata conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969.

Rilasciato a il 19

(luogo di rilascio del certificato) (data di rilascio)

(firma del funzionario che ha rilasciato il certificato)
e/o
(timbro dell’autorità che ha rilasciato il certificato)

Qualora il certificato sia firmato, aggiungere la seguente frase:

Il sottoscritto certifica di essere stato debitamente abilitato dal Governo suddetto a rilasciare il presente certificato.

(firma)

SPAZI INCLUSI NELLA STAZZA

STAZZA LORDA

STAZZA NETTA

Designazione dello spazio

Ubicazione

Lunghezza

Designazione dello spazio

Ubicazione

Lunghezza

Sottoponte

NUMERO DI PASSEGGERI
(norma 4-1)

Numero di passeggeri in cabine con al massimo 8 cuccette

Numero di passeggeri, a prescindere da quelli in cabine con al massimo 8 cuccette

SPAZI ESCLUSI
(norma 2-5)

PESCAGGIO FUORI OSSATURA
(norma 4-2)

Contrassegnare con un asterisco (*) gli spazi sopra citati comprendenti spazi chiusi e spazi esclusi.

Data e luogo della prima stazzatura

Data e luogo dell’ultima ristazzatura

OSSERVAZIONI:

Allegato III8

Verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione

Norma 8Applicazione

I Governi contraenti applicano le disposizioni del Codice d’applicazione nell’adempiere gli obblighi e le responsabilità loro incombenti in virtù della presente Convenzione.

Norma 9Verifica della conformità

1) Ogni Governo contraente è sottoposto ad audit periodici svolti dall’Organizzazione conformemente alla norma di audit al fine di accertare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2) Il Segretario Generale dell’Organizzazione è responsabile dell’amministrazione del Programma di audit conformemente alle direttive elaborate dall’Organizzazione 9 .

3) Ogni Governo contraente è responsabile di agevolare lo svolgimento dell’audit e l’attuazione di un programma di misure destinato a dare seguito alle conclusioni, sulla base delle direttive adottate dall’Organizzazione.

4) L’audit di ogni Governo contraente deve:

  1. rispettare uno scadenzario globale stabilito dal Segretario Generale dell’Organizzazione che tenga conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione; e
  2. essere svolto a intervalli regolari, tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione.

0.747.305.412

Campo d’applicazione il 21 marzo 202310

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

3 aprile

2003 A

3 luglio

2003

Algeria

4 ottobre

1976 A

18 luglio

1982

Angola

4 ottobre

2001 A

4 gennaio

2002

Antigua e Barbuda

3 marzo

1987 A

3 giugno

1987

Arabia Saudita

20 gennaio

1975 A

18 luglio

1982

Argentina

24 gennaio

1979

18 luglio

1982

Australia

21 maggio

1982 A

21 agosto

1982

Austria

7 ottobre

1975 A

18 luglio

1982

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

1° ottobre

1997

Bahamas

22 luglio

1976 A

18 luglio

1982

Bahrein

21 ottobre

1985 A

21 gennaio

1986

Bangladesh

6 novembre

1981 A

18 luglio

1982

Barbados

1° settembre

1982 A

1° dicembre

1982

Belgio

2 giugno

1975

18 luglio

1982

Belize

9 aprile

1991 A

9 luglio

1991

Benin

1° novembre

1985 A

1° febbraio

1986

Bielorussia

4 ottobre

2019 A

4 gennaio

2020

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 settembre

1999

Bosnia ed Erzegovina

8 maggio

2018 A

8 agosto

2018

Brasile

30 novembre

1970

18 luglio

1982

Brunei

23 ottobre

1986 A

23 gennaio

1987

Bulgaria*

14 ottobre

1982

14 gennaio

1983

Cambogia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Canada

18 luglio

1994

18 ottobre

1994

Capo Verde

4 luglio

2003 A

4 luglio

2003

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile*

22 novembre

1982 A

22 febbraio

1983

Cina*

8 aprile

1980 A

17 luglio

1982

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

9 maggio

1986 A

9 agosto

1986

Colombia

16 giugno

1976 A

18 luglio

1982

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Brazzaville)

7 agosto

2002 A

7 novembre

2002

Corea (Nord)

18 ottobre

1989 A

18 gennaio

1990

Corea (Sud)

18 gennaio

1980

18 luglio

1982

Costa Rica

27 maggio

2009 A

27 agosto

2009

Côte d’Ivoire

5 ottobre

1987 A

5 gennaio

1988

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

9 novembre

1982 A

9 febbraio

1983

Danimarca*

22 giugno

1982

22 settembre

1982

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Ecuador

21 settembre

1995 A

21 dicembre

1995

El Salvador

25 aprile

1997 A

25 luglio

1997

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

15 marzo

1984

Eritrea

22 aprile

1996 A

22 luglio

1996

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 marzo

1992

Etiopia

18 luglio

1985 A

18 ottobre

1985

Figi

29 novembre

1972 A

18 luglio

1982

Filippine

6 settembre

1978

18 luglio

1982

Finlandia

6 febbraio

1973

18 luglio

1982

Francia*

31 ottobre

1980

18 luglio

1982

Gabon

12 aprile

2005 A

12 luglio

2005

Gambia

1° novembre

1991 A

1° febbraio

1992

Georgia

19 aprile

1994 A

19 luglio

1994

Germania*

7 maggio

1975

18 luglio

1982

Ghana

13 dicembre

1973

18 luglio

1982

Giamaica

8 settembre

2000 A

8 dicembre

2000

Giappone

17 luglio

1980

18 luglio

1982

Gibuti

12 ottobre

2015 A

12 gennaio

2016

Giordania

3 ottobre

1995 A

3 gennaio

1996

Grecia

19 agosto

1983

19 novembre

1983

Grenada

28 giugno

2004 A

28 settembre

2004

Guatemala

20 febbraio

2008 A

20 maggio

2008

Guinea

19 gennaio

1981 A

18 luglio

1982

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

Haiti

6 aprile

1989 A

6 luglio

1989

Honduras

2 dicembre

1998 A

2 marzo

1999

India

26 maggio

1977 A

18 luglio

1982

Indonesia

14 marzo

1989

14 giugno

1989

Iran

28 dicembre

1973 A

18 luglio

1982

Iraq

29 agosto

1972 A

18 luglio

1982

Irlanda

11 aprile

1985

11 luglio

1985

Islanda

17 giugno

1970

18 luglio

1982

Isole Cook

21 dicembre

2001 A

21 marzo

2002

Isole Marshall

25 aprile

1989 A

25 luglio

1989

Israele**

13 febbraio

1975

18 luglio

1982

Italia

10 settembre

1974

18 luglio

1982

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

15 dicembre

1992 A

15 marzo

1993

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 maggio

2007

Kuwait

2 marzo

1983

2 giugno

1983

Lettonia

11 maggio

1998 A

11 agosto

1998

Libano

16 dicembre

1994 A

16 marzo

1995

Liberia

25 settembre

1972

18 luglio

1982

Libia

28 aprile

2005 A

28 luglio

2005

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Madagascar

27 luglio

2017

27 ottobre

2017

Malaysia

24 aprile

1984 A

24 luglio

1984

Maldive

2 giugno

1983 A

2 settembre

1983

Malta

20 marzo

1989 A

20 giugno

1989

Marocco

28 giugno

1990 A

28 settembre

1990

Mauritania

24 novembre

1997 A

24 febbraio

1998

Maurizio

11 ottobre

1988 A

11 gennaio

1989

Messico

14 luglio

1972

18 luglio

1982

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 gennaio

2006

Monaco

19 gennaio

1971 A

18 luglio

1982

Mongolia

26 giugno

2002 A

26 settembre

2002

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

30 ottobre

1991 A

30 gennaio

1992

Myanmar

4 maggio

1988 A

4 agosto

1988

Namibia

27 novembre

2000 A

27 febbraio

2001

Nauru

18 giugno

2018 A

18 settembre

2018

Nicaragua

2 febbraio

1994 A

2 maggio

1994

Nigeria

13 novembre

1984 A

13 febbraio

1985

Niue

18 maggio

2012 A

18 agosto

2012

Norvegia

26 agosto

1971

18 luglio

1982

Nuova Zelanda*

6 gennaio

1978 A

18 luglio

1982

Oman

24 settembre

1990 A

24 dicembre

1990

Paesi Bassi

16 giugno

1981

18 luglio

1982

Aruba c

16 giugno

1981

18 luglio

1982

Curaçao

16 giugno

1981

18 luglio

1982

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

16 giugno

1981

18 luglio

1982

Sint Maarten

16 giugno

1981

18 luglio

1982

Pakistan

17 ottobre

1994

17 gennaio

1995

Palau

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Panama

9 marzo

1978 A

18 luglio

1982

Papua Nuova Guinea

25 ottobre

1993 A

25 gennaio

1994

Perù

16 luglio

1982 A

16 ottobre

1982

Polonia

27 luglio

1976

18 luglio

1982

Portogallo

1° giugno

1987

1° settembre

1987

Qatar

3 febbraio

1986 A

3 maggio

1986

Regno Unito*

8 gennaio

1971

18 luglio

1982

Bermuda

11 novembre

1982

6 dicembre

1982

Gibilterra

7 dicembre

1988

1° dicembre

1988

Guernesey

30 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Isola di Man

11 ottobre

1984

19 ottobre

1984

Isole Caimane

9 maggio

1988

23 giugno

1988

Isole Falkland

16 giugno

1995

16 giugno

1995

Jersey

24 ottobre

2005

24 ottobre

2005

Vergini Britanniche, Isole

15 settembre

2009

15 settembre

2009

Romania*

21 maggio

1976 A

18 luglio

1982

Russia*

20 novembre

1969

18 luglio

1982

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 settembre

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

28 ottobre

1983 A

28 gennaio

1984

Salomone, Isole

30 giugno

2004 A

30 settembre

2004

Samoa

18 maggio

2004 A

18 agosto

2004

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Seicelle

17 luglio

2017 A

17 ottobre

2017

Senegal

16 gennaio

1997 A

16 aprile

1997

Serbia

29 aprile

1971

18 luglio

1982

Sierra Leone

26 luglio

2001 A

26 ottobre

2001

Singapore

6 giugno

1985 A

6 settembre

1985

Siria*

6 febbraio

1975 A

18 luglio

1982

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

6 novembre

1972

18 luglio

1982

Sri Lanka

11 marzo

1992 A

11 giugno

1992

Stati Uniti*

10 novembre

1982

10 febbraio

1983

Sudafrica

24 novembre

1982 A

24 febbraio

1983

Sudan

21 maggio

2002 A

21 agosto

2002

Svezia

11 maggio

1979

18 luglio

1982

Svizzera

21 giugno

1977

18 luglio

1982

Tanzania

28 marzo

2001 A

28 giugno

2001

Thailandia

11 giugno

1996 A

11 settembre

1996

Togo

19 luglio

1989 A

19 ottobre

1989

Tonga

12 aprile

1977 A

18 luglio

1982

Trinidad e Tobago

15 febbraio

1979 A

18 luglio

1982

Tunisia

13 gennaio

1999 A

13 aprile

1999

Turchia

16 maggio

1980 A

18 luglio

1982

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 maggio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 A

22 novembre

1985

Ucraina

25 ottobre

1993 A

25 gennaio

1994

Ungheria*

23 maggio

1975 A

18 luglio

1982

Uruguay

3 febbraio

1989 A

3 maggio

1989

Vanuatu

13 gennaio

1989 A

13 aprile

1989

Venezuela

6 luglio

1983

6 ottobre

1983

Vietnam

18 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Yemen

6 marzo

1979 A

18 luglio

1982

  1. Riserve e dichiarazioni
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 18 lug. 1982 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 19 nov. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. Il 1° gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.