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0.747.313.24

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1954 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 settembre 1955

RU 1956 783; FF 1953 III 749 ediz. ted. 1953 III 781

Traduzione

(Stato 20 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente:

  1. sia davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa;
  2. sia davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un’altra nave appartenente al medesimo convenuto nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro sarebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia;
  3. sia davanti al tribunale del luogo in cui l’urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne.

L’attore sceglie fra questi tribunali quello davanti al quale proporre l’azione.

L’attore non potrà, per i medesimi fatti, intentare alla stessa controparte una nuovo azione davanti a un’altra giurisdizione, se non desiste dall’azione già proposta.

Art. 2

Le disposizioni dell’articolo primo non pregiudicano il diritto delle Parti di proporre un’azione per urto davanti ad una giurisdizione scelta di comune accordo, oppure di sottoporre l’azione all’arbitrato.

Art. 3

Le domande riconvenzionali, causate da uno stesso urto fra navi, possono essere proposte davanti al tribunale competente, secondo il disposto dell’articolo primo, a decidere l’azione principale.

Se vi sono più attori, ognuno può proporre la propria azione davanti al tribunale già adito per un’azione diretta contro la stessa controparte e causata dallo stesso urto fra navi.

Se all’urto concorsero più navi, le disposizioni della presente convenzione non impediscono al tribunale adito, in applicazione del disposto dell’articolo primo, di dichiararsi competente, secondo le regole di competenza della propria legge nazionale, a giudicare tutte le azione intentate a causa dell’unico evento.

Art. 4

La presente convenzione regge, anche se non vi è stato urto, le azioni di risarcimento dei danni, causati, sia per esecuzione od omissione di manovra, sia per inosservanza dei regolamenti, da una nave a un’altra nave oppure a cose o persone a bordo.

Art. 5

Le disposizioni della presente convenzione non modificano le regole giuridiche che vigono negli Stati contraenti circa gli urti fra navi da guerra oppure fra navi appartenenti allo Stato od adibite al suo servizio.

Art. 6

La presente convenzione non regge le azioni fondate su contratti di trasporto od altri contratti.

Art. 7

La presente convenzione non si applica ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta, del 17 ottobre 1868, 1 concernente la navigazione sul Reno.

Art. 8

Le disposizioni della presente convenzione sono applicate a tutti gli interessati quando tutte le navi in causa battono bandiera degli Stati delle Alte Parti contraenti.

S’intende tuttavia:

  1. che l’applicazione di dette disposizioni agli interessati, soggetti di uno Stato non contraente, potrà, da ogni Stato contraente, essere subordinata alla reciprocità;
  2. che é applicabile la legge nazionale e non la convenzione quando tutti gli interessati sono soggetti dello Stato stesso cui appartiene il tribunale adito.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 10

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 11

La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 12

a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione. b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

Art. 13

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministro degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli stati firmatari e aderenti. La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 12, lettera a.

Art. 14

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione. Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 15

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 16

a. Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione, dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente. b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 15. c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo. Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

0.747.313.24

Campo d’applicazione il 20 giugno 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

18 agosto

1964 A

18 febbraio

1965

Antigua e Barbuda

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Argentina

19 aprile

1961 A

19 ottobre

1961

Bahamas

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Belgio

10 aprile

1961

10 ottobre

1961

Belize

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

Benin

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Burkina Faso

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Cambogia*

12 novembre

1956 A

12 maggio

1957

  1. Camerun

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Ciad

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

  1. Cina
  1. Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao b

18 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

17 marzo

1994 A

17 settembre

1994

Comore

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Congo (Brazzaville)

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Congo (Kinshasa)

17 luglio

1967 A

17 gennaio

1968

Costa d’Avorio

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Costa Rica*

13 luglio

1955 A

13 gennaio

1956

Croazia

30 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Dominica

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Egitto

24 agosto

1955

24 febbraio

1956

Figi

22 agosto

1972 S

10 ottobre

1970

Francia

25 maggio

1957

25 novembre

1957

  1. Territori francesi d’oltremare

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Gabon

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Germania

6 ottobre

1972

6 aprile

1973

Gibuti

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Grecia

15 marzo

1965

15 settembre

1965

Grenada

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Guinea

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Guyana

29 marzo

1963 A

29 marzo

1963

Irlanda

17 ottobre

1989 A

17 aprile

1990

Italia

9 novembre

1979

9 maggio

1980

Kiribati

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

Lussemburgo

18 febbraio

1991 A

18 agosto

1991

Madagascar

13 luglio

1965 S

26 giugno

1960

Mali

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Marocco

11 luglio

1990 A

11 gennaio

1991

Mauritania

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Maurizio

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

Niger

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Nigeria

7 novembre

1963 A

7 maggio

1964

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 maggio

1968

Polonia

14 marzo

1986 A

14 settembre

1986

Portogallo

4 maggio

1957

4 novembre

1957

Regno Unito

18 marzo

1958

18 settembre

1959

  1. Anguilla

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Bermuda

30 maggio

1963 A

30 novembre

1963

  1. Gibilterra

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

  1. Guernesey

8 dicembre

1966 A

8 giugno

1967

  1. Isola di Man

14 aprile

1993

14 ottobre

1993

  1. Isole Caimane

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

17 ottobre

1969 A

17 aprile

1970

  1. Isole Turche e Caicos

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

  1. Isole Vergini britanniche

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

  1. Montserrat

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Sant’Elena

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Rep. Centrafricana

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Romania

28 novembre

1995 A

28 maggio

1996

Saint Kitts e Nevis

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Saint Lucia

21 marzo

1990 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

29 ottobre

2001 S

28 ottobre

1979

Salomone, Isole

17 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Santa Sede

10 agosto

1956

10 febbraio

1957

Senegal

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Serbia

14 marzo

1955

14 settembre

1955

Seychelles

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

Siria

1° agosto

1974 A

1° febbraio

1975

Slovenia

13 ottobre

1993 S

25 giugno

1991

Spagna

8 dicembre

1953

14 settembre

1955

Svizzera

28 maggio

1954 A

14 settembre

1955

Togo

23 aprile

1958

23 ottobre

1958

Tonga

13 giugno

1978 A

13 dicembre

1978

Tuvalu

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 18 ott. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.