I proprietari delle navi e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente alle rivendicazioni previste dall’articolo 2.
Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l’armatore, l’armatore gerente di una nave d’alto mare.
«Addetto al recupero» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di salvataggio. Le operazioni di salvataggio comprendono anche le operazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).
Se vengono presentate rivendicazioni di cui all’articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell’addetto al salvataggio, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.
Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s’intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.
L’assicuratore che copre le responsabilità relative a rivendicazioni soggette a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell’assicurato.
Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un’ammissione di responsabilità.