Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un’appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.
Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1 od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 – «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l’ispezione ne dovrà informare all’istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l’autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l’ambiente.
Nell’esercizio dell’ispezione di cui al paragrafo 1 se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3 della Regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l’ambiente, il Contraente che effettua l’ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.
Nell’effettuare l’ispezione di cui al presente Articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.
Questo Articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non‑Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.