§ 1
§ 2 Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 4 il vettore dovrà appropriatamente e accuratamente caricare, rimaneggiare, stivare, trasportare, conservare, curare e scaricare le merci trasportate. § 3 Tuttavia nessun vettore, capitano o agente del vettore sarà in obbligo di dichiarare o di menzionare nella polizza di carico marche, numero, quantità o peso, che egli abbia ragionevole motivo di sospettare non rappresentino in modo esatto le merci effettivamente da lui ricevute o che egli abbia avuto ragionevoli mezzi di verificare. § 4 Questa polizza di carico costituirà presunzione, salvo prova contraria, che il vettore ha ricevuto le merci in essa polizza descritte in conformità del paragrafo 3 a, b e c. Nondimeno, la prova contraria non è ammessa qualora la polizza di carico sia stata trasferita a un terzo titolare di buona fede.
§ 5 Il caricatore sarà considerato come garante verso il vettore dell’esattezza, al tempo della caricazione, delle marche, numero, quantità, e peso come da esso dichiarati e il caricatore dovrà tenere indenne il vettore da ogni perdita, danni e spese sorgenti o risultanti da inesattezze in ordine a tali specificazioni. Il diritto del vettore a tale indennità non limiterà in alcun modo la sua responsabilità e il suo obbligo in virtù del contratto di trasporto verso qualsiasi altra persona che non sia il caricatore. § 6 Eccetto il caso in cui venga dato avviso per iscritto delle perdite o dei danni e della generica natura di tali perdite e danni al vettore o al suo agente al porto di scaricazione prima o all’atto della rimozione delle merci e del loro trasferimento nel possesso della persona che abbia diritto alla riconsegna di esse, in forza del contratto di trasporto, questa rimozione costituirà una presunzione, salvo prova contraria, della riconsegna, da parte del vettore, delle merci, in conformità delle enunciazioni della polizza di carico. Se le perdite o i danni non sono apparenti l’avviso dev’essere dato nei tre giorni dalla riconsegna. Le riserve scritte non sono necessarie se la condizione delle merci sia stata, al tempo del loro ricevimento, oggetto di una constatazione in contraddittorio. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 6 bis , il vettore e la nave sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità relativa alle merci, a meno che un’azione sia promossa entro un anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere state consegnate. Questo termine può nondimeno essere prolungato mediante accordo conchiuso tra le Parti, posteriormente all’evento che ha dato origine all’azione. Nel caso di ogni effettiva o presunta perdita o danno, il vettore e il ricevitore consentiranno reciprocamente ogni ragionevole facilitazione per ispezionare e verificare il numero dei colli. § 6
bis
Le azioni di regresso possono essere esercitate anche dopo la scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente, e esse sono promosse entro il termine stabilito dalla legge del tribunale adito. Nondimeno, questo terminenon può essere inferiore a tre mesi a contare dalla data in cui la persona che promuove l’azione di regresso ha soddisfatto la pretesa o ha ricevuto il reclamo. § 7 Dopo che le merci sono state caricate la polizza di carico da emettersi dal vettore, dal capitano o dall’agente del vettore, a favore del caricatore sarà, se il caricatore lo richieda, una polizza di carico per merce imbarcata, purché, qualora il caricatore abbia previamente ottenuto qualche documento costituente titolo a tali merci, restituisca lo stesso contro la emissione della polizza di carico per merce imbarcata. Il vettore, il capitano o l’agente avrà pure la facoltà di annotare, nel porto di caricazione, sul documento rilasciato precedentemente, il nome o i nomi della nave o delle navi sulle quali le merci sono state imbarcate e la data o le date della caricazione, e qualora questo documento rechi una tale annotazione, lo stesso dovrà, agli effetti di questo articolo, essere considerato come costituente una polizza per merce imbar
c
a
ta.
§ 8 Qualsiasi clausola, pattuizione o accordo in un contratto di trasporto, che esonerino il vettore o la nave da responsabilità per perdita o danno relativi alle merci, derivanti da negligenza, colpa o mancanza dei doveri e degli obblighi prescritti in questo articolo o che diminuiscano detta responsabilità in modo diverso da quello stabilito in queste regole saranno nulli, e di niun effetto. Una clausola di cessione del beneficio dell’assicurazione al vettore o qualsiasi clausola equipollente, verrà considerata come esonerante il vettore dalla sua responsabilità.
Il vettore, prima dell’inizio del viaggio e al principio dello stesso, sarà obbligato a esercitare la dovuta diligenza per:
- mettere la nave in condizioni di navigabilità;
- convenientemente equipaggiare, attrezzare, approvvigionare la nave;
- rendere le stive, i locali frigoriferi e tutte le altre parti della nave in cui le merci sono trasportate, sicure e atte a ricevere, trasportare e conservare le merci.
Il vettore, o il capitano o l’agente del vettore, dopo aver preso in consegna le merci, dovrà, a richiesta del caricatore, emettere a favore del caricatore una polizza di carico dalla quale risultino, fra le altre cose:
- le principali marche necessarie per l’identificazione delle merci, quali sono, per iscritto, fornite dal caricatore prima che cominci la caricazione di esse merci, purché tali marche siano impresse, o siano altrimenti in modo chiaro poste in evidenza sopra le merci, se queste sono ricoperte, o sulle casse o involucri in cui queste merci sono contenute, in modo tale da rimanere normalmente leggibili fino al termine del viaggio;
- il numero dei colli e dei pezzi, o la quantità o il peso a seconda dei casi, giusta le dichiarazioni scritte del caricatore;
- lo stato e la condizione apparente delle merci.