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0.747.354.112

Protocollo
che modifica la Convenzione internazionale
del 25 agosto 1924 sull’internazionale di alcune regole
in materia di polizza di carico, nel tenore del Protocollo di modifica
del 23 febbraio 1968

Traduzione1

Concluso a Bruxelles il 21 dicembre 1979
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 20 gennaio 1988
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 1988

(Stato 10 marzo 2017)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

in quanto Parti alla Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, fatta a Bruxelles il 25 agosto 1924 2 ,nel tenore del Protocollo di modifica, fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968 3 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, il termine «Convenzione» indica la Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico e il relativo Protocollo di firma, fatto a Bruxelles il 25 agosto 1924, nel tenore del Protocollo di modifica, fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968.

Art. II

Il comma (a) del paragrafo 5 dell’articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

  1. A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l’imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore a 666,67 unità di conto per collo o unità o 2 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato.»

Il comma (d) del paragrafo 5 dell’articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

  1. L’unità di conto menzionata nel presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario Internazionale. La somma menzionata nel comma (a) sarà convertita nella moneta nazionale alla data determinata dalla legge della giurisdizione adita.
  2. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato nel modo determinato da questo Stato.
  3. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni di cui sopra può, all’atto della ratifica del Protocollo del 1979 o dell’adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:(i)per quanto concerne la somma di 666,67 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 10 000 unità monetarie;(ii)per quanto concerne la somma di 2 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 30 unità monetarie.
  4. L’unità monetaria menzionata nella frase precedente corrisponde a 65,5 milligrammi d’oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle somme menzionate in detta frase avverrà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.
  5. Il calcolo e la conversione menzionati nelle frasi precedenti saranno eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto per le somme menzionate nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo.
  6. Gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo o, secondo i casi, i risultati della conversione all’atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all’unità di conto o all’unità monetaria.»

Art. III

Qualsiasi controversia fra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, se non può essere composta mediante negoziato, è sottoposta ad arbitrato a domanda di una di esse. Se, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda d’arbitrato, le Parti non pervengono a un’intesa circa l’organizzazione dell’arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Art. IV

Ogni Parte contraente può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o all’atto dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolata dall’articolo III.

Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può, in qualsiasi momento, ritirarla con notifica indirizzata al Governo belga.

Art. V

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione del 25 agosto 1924 o il Protocollo del 23 febbraio 1968 o sono Parti della Convenzione.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato.

La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è Parte della Convenzione vale parimenti per la Convenzione.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Art. VII

Gli Stati non menzionati nell’articolo V potranno aderire al presente Protocollo.

L’adesione al presente Protocollo vale parimenti per la Convenzione.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Art. VIII

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione.

Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo il quinto deposito, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. IX

Le Parti contraenti potranno denunziare il presente Protocollo con notifica al Governo belga.

La denunzia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la notifica.

Art. X

Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratifica, dell’adesione o in qualsiasi momento successivo, notificare per scritto al Governo belga a quali dei suoi territori di cui assicura le relazioni internazionali s’applica il presente Protocollo. Il Protocollo sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto questa notifica, ma non prima della data d’entrata in vigore del presente Protocollo rispetto a detto Stato.

Questa estensione varrà parimenti per la Convenzione se questa non è ancora applicabile a detti territori.

Le Parti contraenti che hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) potranno, in qualsiasi momento, avvisare il Governo belga che il Protocollo cessa d’applicarsi ai territori in questione. Questa denunzia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la pertinente notifica.

Art. XI

Il Governo belga notificherà agli Stati firmatari e aderenti:

  1. Le firme, ratifiche e adesioni ricevute in applicazione degli articoli V, VI e VII.
  2. La data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in applicazione dell’articolo VIII.
  3. Le notifiche in merito all’applicazione territoriale, fatte in esecuzione dell’articolo X.
  4. Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell’articolo II.
  5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell’articolo IV.
  6. Le denunzie ricevute in applicazione dell’articolo IX.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.

(Seguono le firme)

0.747.354.112

Campo d’applicazione il 10 marzo 20174

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Australia

16 luglio

1993 A

16 ottobre

1993

Belgio

7 settembre

1983

14 febbraio

1984

Croazia

28 ottobre

1998 A

28 gennaio

1999

Cina-Hong Kong

20 giugno

1997

1° luglio

1997

Danimarca*

3 novembre

1983 A

14 febbraio

1984

Finlandia

1° dicembre

1984

1° marzo

1985

Francia

18 novembre

1986

18 febbraio

1987

Giappone

1° marzo

1993

1° giugno

1993

Grecia

23 marzo

1993 A

23 giugno

1993

Italia*

22 agosto

1985

22 novembre

1985

Lettonia

4 aprile

2002 A

4 ottobre

2002

Lituania

2 dicembre

2003 A

2 giugno

2004

Lussemburgo

18 febbraio

1991 A

18 maggio

1991

Messico

20 maggio

1994 A

20 agosto

1994

Norvegia

1° dicembre

1983

1° marzo

1984

Nuova Zelanda

20 dicembre

1994 A

20 marzo

1995

Paesi Bassi*

18 febbraio

1986

18 maggio

1986

Curaçao

6 febbraio

2014

6 maggio

2014

Polonia

6 luglio

1984

6 ottobre

1984

Regno Unito

2 marzo

1982

14 febbraio

1984

Bermuda

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Gibilterra

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Isola di Man

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Isole Caimane

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Isole Turche e Caicos

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Isole Vergini britanniche

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Montserrat

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Terra antartica britannica

20 ottobre

1983

14 febbraio

1984

Russia

29 aprile

1999 A

29 luglio

1999

Spagna

6 gennaio

1982

14 febbraio

1984

Svezia

14 novembre

1983

14 febbraio

1984

Svizzera*

20 gennaio

1988

20 aprile

1988

  1. Riserve e dichiarazioni.
  1. Dal 14 feb. 1984 al 30 giu. 1997, il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

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Riserve e dichiarazioni

Danimarca

Il protocollo non si applica alle Isole Féroé né alla Groenlandia.

Italia

All’atto della ratificazione, l’Italia ha fatto la seguente dichiarazione:

«… che ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione, nel tenore emendato dai Protocolli fatti a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e il 21 dicembre 1979, ogni Stato parte della Convenzione del 1924 5 , della Convenzione emendata dal protocollo del 1968 6 o del Protocollo del 1979 sarà considerato dall’Italia come Stato contraente.»

Paesi Bassi

Il protocollo è applicabile al Regno in Europa.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara, riferendosi all’articolo 4 paragrafo 5 comma d) della Convenzione del 25 agosto 1924 sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, sostituito dall’articolo II del Protocollo del 21 dicembre 1979, che la Svizzera calcola nel modo seguente il valore, in diritto speciale di prelievo (DSP), della sua moneta nazionale:

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d’America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP è determinato secondo questo corso del dollaro e secondo il corso in dollari del DSP, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio dei DSP, che pubblicherà nel suo Bollettino mensile.