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0.747.356.11

Protocollo
della Convenzione d’Atene del 1974
relativa al trasporto per mare di passeggeri
e dei loro bagagli

RU 1989 1512; FF 1986 II 541

Traduzione

Concluso a Londra il 19 novembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19871
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 1989

(Stato 28 aprile 2026)

Le Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione d’Atene relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, fatta ad Atene il 13 dicembre 1974 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo:

«Convenzione» indica la Convenzione d’Atene del 1974 relativa al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli.

«Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.

«Segretario generale» indica il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. II

Il paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

  1. La responsabilità del vettore derivante dalla morte o da lesioni personali di un passeggero è limitata, in ogni caso, a 46 666 unità di conto per trasporto. Se, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere accordata sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può eccedere tale limite.

L’Articolo 8 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

  1. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai bagagli di cabina è limitata, in ogni caso, a 833 unità di conto per passeggero e per trasporto.
  2. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai veicoli, ivi compresi tutti i bagagli trasportati nel veicolo o su di esso, è limitata, in ogni caso, a 3333 unità di conto per veicolo e per trasporto.
  3. La responsabilità del vettore derivante da perdita o danni subiti dai bagagli diversi da quelli contemplati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è limitata, in ogni caso, a 1200 unità di conto per passeggero e per trasporto.
  4. Il vettore e il passeggero possono convenire che dall’importo per cui è responsabile il vettore sia dedotta una franchigia non eccedente 117 unità di conto in caso di danni causati a un veicolo e 13 unità di conto per passeggero un caso di perdita o di danni subiti da altri bagagli. Tale ammontare va dedotto dall’importo della perdita o del danno.

L’articolo 9 della Convenzione e il suo titolo sono sostituiti come segue: Unità di conto o unità monetaria e conversione

  1. L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione è il Diritto di prelievo speciale quale definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui agli articoli 7 e 8 sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato a cui appartiene il tribunale adito, in base al valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data adottata di comune accordo dalle parti. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
  2. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo monetario internazionale o la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, al momento della ratifica o dell’adesione, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:a)per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 7, 700 000 unità monetarie;b)per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 8, 12 500 unità monetarie;c)per quanto concerne il paragrafo 2 dell’articolo 8, 50 000 unità monetarie;d)per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 8, 18 000 unità monetarie;e)per quanto concerne il paragrafo 4 dell’articolo 8, la franchigia non eccederà 1750 unità monetarie in caso di danni causati a un veicolo e 200 unità monetarie per passeggero in caso di perdita o di danni subiti da altri bagagli.
  3. L’unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale degli importi indicati nel presente paragrafo è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
  4. Il calcolo menzionato nell’ultimo periodo del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 2 devono essere effettuati, per quanto possibile, in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto negli articoli 7 e 8. Al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo III e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all’unità di conto o all’unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 1, o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 2, secondo i casi.

Art. III Firma, ratifica e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o chi vi hanno aderito, e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni concernenti l’unità di conto della Convenzione d’Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, tenuta a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 21 dicembre 1977 presso la sede dell’Organizzazione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo è sottoposto alla ratificazione, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.

Gli Stati della Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o aderirvi.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito presso il Segretario generale di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo che hanno avuto luogo gli adempimenti richiesti per l’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.

Art. IV Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati, che l’hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che dieci Stati l’hanno firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Tuttavia, il presente Protocollo non potrà entrare in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

Per ogni Stato che successivamente firma il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la firma o il deposito.

Art. V Denuncia

Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di tale Parte.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale, che informerà tutte le altre Parti del ricevimento dello strumento di denuncia e della data in cui esso è stato depositato.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento di denuncia o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in detto strumento.

Art. VI Revisione e modifica

L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l’emendamento del presente Protocollo.

L’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti del presente Protocollo per rivedere o emendare quest’ultimo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Art. VII Depositario

Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:i)di ogni nuova firma e di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data in cui tale firma o deposito è stato effettuato;ii)della data d’entrata in vigore del presente Protocollo;iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo e della data in cui la denuncia ha effetto;iv)di ogni emendamento del presente Protocollo;
  2. trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a ogni Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.

All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme alla Segreteria generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. VIII Lingue

Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede. Vengono effettuate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola, preparate dal Segretario generale dell’Organizzazione e depositate con l’originale munito delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976

(Seguono le firme)

0.747.356.11

Campo d’applicazione il 28 aprile 20264

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Arabia Saudita

25 gennaio

2019 A

25 aprile

2019

Argentina

28 aprile

1987 A

30 aprile

1989

Bahamas

28 aprile

1987 A

30 aprile

1989

Cina*

1° giugno

1994 A

30 agosto

1994

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

24 giugno

2005

24 giugno

2005

Dominica

31 agosto

2001 A

29 novembre

2001

Estonia

8 ottobre

2002 A

6 gennaio

2003

Liberia

28 aprile

1987 A

30 aprile

1989

Libia

8 novembre

2012 A

6 febbraio

2013

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

15 maggio

1991

Polonia

28 aprile

1987 A

30 aprile

1989

Svizzera*

15 dicembre

1987 A

30 aprile

1989

Tonga

18 settembre

2003 A

17 dicembre

2003

Ucraina

11 novembre

1994 A

9 febbraio

1995

Vanuatu

13 gennaio

1989 A

30 aprile

1989

Yemen

28 aprile

1987 A

30 aprile

1989

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere consultati sul Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
  2. Dal 28 apr. 1987 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS di Hong Kong.

0.747.356.11

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero, riferendosi ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 9 della Convenzione d’Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, introdotti dall’articolo II del Protocollo del 19 novembre 1976, dichiara che la Svizzera calcolerà come segue il valore della sua moneta nazionale in diritti di prelievo speciali (DPS):

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d’America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DPS è determinato in funzione di codesto corso del dollaro e del corso del dollaro in DPS, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DPS che pubblicherà nel suo bollettino mensile.