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Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare Conchiusa a Londra il 20 ottobre 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 24 settembre 1975 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 30 dicembre 1975 Entrata in vigore per la Svizzera il 15 luglio 1977

RU 1977 1084; FF 1975 I 917

Traduzione

(Stato 29 gennaio 2024)

Le Parti della presente Convenzione,

Desiderose di mantenere un livello elevato di sicurezza in mare,

Consapevoli della necessità di rivedere e di aggiornare le regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, allegate all’atto finale della Conferenza internazionale del 1960 1 per la salvaguardia della vita umana in mare,

avendo esaminato dette regole alla luce dei fatti accaduti dopo la loro approvazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Le Parti alla presente Convenzione si obbligano a conferire effetto alle regole e altri allegati costituenti il regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (qui di seguito «il Regolamento»), allegato alla presente Convenzione.

Art. II Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 1° giugno 1973 e permane successivamente aperta all’adesione.

Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, oppure quelli partecipi dello Statuto della Corte internazionale di giustizia possono divenir parte della presente Convenzione mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione; oppure
  3. l’adesione.

La ratificazione, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (in seguito «Organizzazione»). Quest’ultima informa i governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, del deposito di ogni strumento e della data di detto deposito.

Art. III Applicazione territoriale

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando è responsabile dell’amministrazione di un territorio, oppure qualsiasi Parte contraente incaricata d’assicurare le relazioni internazionali di un territorio può, in ogni momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione a questo territorio, mediante una notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito «Segretario generale»).

L’applicazione della presente Convenzione è allargata al territorio designato nella notificazione a contare dalla data di ricezione di quest’ultima oppure da qualsiasi altra data che vi fosse indicata.

Qualsiasi notificazione, inviata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ritirata rispetto ad uno qualsiasi dei territori menzionati in questa notificazione; l’allargamento dell’applicazione della presente Convenzione a questo territorio prende fine alla scadenza del termine di un anno o di qualsiasi altro termine posteriore, indicato al momento del ritiro della notificazione.

Il Segretario generale informa tutte le Parti contraenti della notificazione di qualsiasi allargamento o del ritiro di qualsiasi allargamento, comunicato in virtù del presente articolo.

Art. IV Entrata in vigore

  1. a) La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno quindici Stati, le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 65 per cento, per numero di navi o per tonnellaggio, della flotta mondiale delle navi di 100 tonnellate o più di stazza lorda, sono divenuti partecipi della presente Convenzione, tenuto conto che delle due condizioni sarà determinante la prima ad essere adempiuta.
  2. Nonostante le disposizioni dell’alinea a) del presente paragrafo, la presente Convenzione non entra in vigore innanzi il 1° gennaio 1976.

La data d’entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano la Convenzione o vi aderiscono conformemente all’articolo II, dopo che le condizioni prescritte nell’alinea a) del paragrafo 1 sono state soddisfatte e prima che la Convenzione entri in vigore, è quella dell’entrata in vigore della Convenzione.

Per gli Stati che ratificano, accettano, approvano la Convenzione o vi aderiscono dopo la data della sua entrata in vigore, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento previsto all’articolo II.

Dopo la data dell’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo VI, qualsiasi ratificazione, accettazione, approvazione o adesione s’applica al testo modificato della Convenzione.

Alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il regolamento sostituisce e abroga le regole internazionali del 1960 2 per prevenire gli abbordi in mare.

Il Segretario generale informa i governi degli Stati, che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore.

Art. V Conferenza incaricata della revisione dei testi

L’Organizzazione può convocare una conferenza avente per oggetto la revisione della presente Convenzione o il Regolamento, oppure la Convenzione e il Regolamento.

A domanda del terzo almeno delle Parti contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti contraenti aventi per oggetto la revisione della presente Convenzione o il Regolamento, oppure la Convenzione e il Regolamento.

Art. VI Emendamenti al Regolamento

Qualsiasi emendamento al Regolamento, proposto da una Parte contraente, è esaminato in seno all’Organizzazione a domanda di questa Parte.

L’emendamento, se è adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato della sicurezza marittima dell’Organizzazione, è comunicato a tutte le Parti contraenti e a tutti i Membri dell’Organizzazione, sei mesi almeno prima d’essere esaminato dall’Assemblea dell’Organizzazione. Qualsiasi Parte contraente, che non è membro dell’Organizzazione, ha diritto di partecipare all’esame dell’emendamento da parte dell’Assemblea.

L’emendamento, se è adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti dell’Assemblea, è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti per approvazione.

Siffatto emendamento entra in vigore a una data che sarà fissata dall’Assemblea al momento della sua adozione, salvo che, a una data anteriore stabilita dall’Assemblea al momento dell’adozione, più di un terzo delle Parti contraenti abbiano notificato all’Organizzazione la loro opposizione all’emendamento. La decisione dell’Assemblea relativa alle date menzionate nel presente paragrafo è presa alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Qualsiasi emendamento, se entra in vigore, sostituisce e rende caduco, per tutte le Parti contraenti che non hanno sollevato opposizione all’emendamento, qualsiasi disposizione anteriore a cui si applica.

Il Segretario generale informa tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell’Organizzazione di qualsiasi domanda e comunicazione ricevuta in applicazione del presente articolo come anche della data d’entrata in vigore di ogni emendamento.

Art. VII Disdetta

La presente Convenzione può essere disdetta da una Parte contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore rispetto a questa Parte.

La disdetta avviene mediante il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione. Il Segretario generale informa tutte le altre Parti contraenti della ricezione dello strumento di disdetta e della data del suo deposito.

Una disdetta ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento, oppure alla scadenza di qualsiasi altro termine posteriore indicato nello strumento.

Art. VIII Deposito e registrazione

La presente Convenzione e il Regolamento sono depositati presso l’Organizzazione; il Segretario generale ne trasmette copia certificata conforme a tutti i governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.

Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale ne trasmette il testo alla Segretaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. IX Lingue

La presente Convenzione e il Regolamento sono allestiti in un solo esemplare in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimente fede. Ne sono parimente allestite traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, le quali sono depositate con l’esemplare originale munito delle firme.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, hanno apposto la firma alla presente Convenzione.

Fatto a Londra, il venticinque ottobre millenovecentosettantadue.

(Seguono le firme)

Regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare

Parte A – in generale

Regola ICampo d’applicazione

  1. Le presenti regole s’applicano a tutte le navi in alto mare e in tutte le acque con esso comunicanti e accessibili alle navi di mare.
  2. Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali, emanate dalle autorità competenti, riguardo alla navigazione nelle rade, nei porti, sui fiumi, sui laghi oppure sulle idrovie della navigazione interna, comunicanti con l’alto mare e accessibili alle navi di mare. Nondimeno, queste prescrizioni speciali devono essere conformi per quanto possibile alle presenti regole.
  3. 4 Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali emanate dal governo di uno Stato per aumentare il numero dei fanali di posizione, dei segnali luminosi, dei segnali o segnali acustici utilizzabili dalle navi da guerra e dalle navi in convoglio oppure per aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi o segnali utilizzabili dalle navi intente alla pesca e costituenti una flottiglia da pesca. Questi fanali di posizione, segnali luminosi, segnali o segnali acustici supplementari devono, per quanto possibile, essere tali da non poterli confondere con qualsiasi altro fanale o segnale autorizzato per altro nelle presenti regole.
  4. L’Organizzazione può adottare dispositivi di separazione del traffico ai fini delle presenti regole.
  5. 5 Ogni qualvolta un governo considera che una nave di costruzione speciale o adibita ad operazioni speciali non può conformarsi a tutte le disposizioni di una qualsiasi regola, per quanto concerne il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali e dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, questa nave deve conformarsi a quelle altre disposizioni concernenti il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, le quali, secondo il parere del governo interessato, permettono, in questi casi, di conformarsi per quanto possibile alle presenti regole.

Regola 2Responsabilità

  1. Nessuna disposizione delle presenti regole può esonerare sia una nave, sia il suo proprietario, il suo capitano o il suo equipaggio dalle conseguenze di una negligenza qualsiasi, per quanto concerne l’applicazione delle presenti regole o qualsiasi precauzione dettata dall’esperienza ordinaria del marinaio o dalle circostanze particolari in cui si trova la nave.
  2. Nell’interpretazione e nell’applicazione delle presenti regole, deve essere tenuto debitamente conto di tutti i pericoli della navigazione e dei rischi d’abbordo come anche di tutte le circostanze particolari, segnatamente dei limiti d’impiego delle navi in causa, che possono obbligare a scostarsi dalle presenti regole per evitare un pericolo immediato.

Regola 3Definizioni generali

Ai fini delle presenti regole, salvo disposizione contraria nel contesto:

  1. 6 Il termine «nave» designa qualsiasi natante o apparecchio di qualunque natura, compresi i natanti senza immersione, gli ekranoplani e gli idrovolanti, che sono utilizzati o possono essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua.
  2. L’espressione «nave a propulsione meccanica» designa qualsiasi nave mossa da macchine.
  3. Il termine «nave a vela» designa qualsiasi nave mossa da vele, anche se possiede una macchina propulsiva, a condizione però che quest’ultima non sia utilizzata.
  4. L’espressione «nave intenta a pescare» designa qualsiasi nave che pesca con reti, lenze o a strascico, oppure altre attrezzature di pesca che riducono la sua capacità di governo, ma non si applica alle navi che pescano con lenze trascinate o altre attrezzature da pesca che non riducono la sua capacità di governo.
  5. L’espressione «idrovolante» designa qualsiasi aeromobile concepito per manovrare sull’acqua.
  6. L’espressione «nave che non può governare» designa una nave che, a cagione di circostanze eccezionali, non è in grado di manovrare conformemente alle presenti regole e non può dunque scostarsi dalla rotta di un’altra nave.
  7. L’espressione «nave a capacità di governo limitata» designa qualsiasi nave la cui capacità di governo, conformemente alle presenti regole, è limitata a cagione dei lavori eseguiti, e che non può pertanto scostarsi dalla rotta di un’altra nave. Le «navi con limitata capacità di manovra» comprendono, senza che questa elencazione sia considerata limitativa:7i)le navi intente a posare o a rimuovere un segnale per la navigazione, un cavo o una condotta subacquea, oppure ad assicurarne la manutenzione;ii)le navi impegnate in operazioni di dragaggio, di idrografia o oceanografia, oppure in lavori subacquei;iii)le navi in rotta intente ad eseguire rifornimenti o trasbordi di persone, di provviste o di un carico;iv)le navi occupate in operazioni di lancio o di ricupero d’aeromobili;v)8le navi occupate in operazione di sminamento;vi)le navi intente ad eseguire un operazione di rimorchiatura, che permette difficilmente al rimorchiatore e al rimorchio di modificare la loro rotta.
  8. 9 L’espressione «nave ostacolata dalla sua immersione» designa qualsiasi nave a propulsione meccanica la quale, a cagione della sua immersione e della profondità d’acqua e della larghezza disponibili delle acque navigabili, può difficilmente modificare la sua rotta.
  9. L’espressione «facente rotta» s’applica a qualsiasi nave che non è ancorata, né ormeggiata a terra, né incagliata.
  10. Le espressioni «lunghezza» e «larghezza» di una nave designano la sua lunghezza fuori tutto e la larghezza massima.
  11. Due navi si devono intendere «in vista una dell’altra» soltanto quando una nave può essere osservata visualmente dall’altra.
  12. L’espressione «visibilità ridotta» designa qualsiasi situazione in cui la visibilità è ridotta da nebbia, foschia, neve, forti piovaschi o tempeste di sabbia, o per qualsiasi altra causa analoga.
  13. 10 Il termine «ekranoplano» designa un natante multimodale il cui principale modo di funzionamento è il volo in prossimità della superficie, sfruttando l’effetto suolo.

Parte B Regole di governo e manovra

Sezione I Condotta delle navi in tutte le condizioni di visibilità

Regola 4Campo d’applicazione

Le regole della presente sezione s’applicano in tutte le condizioni di visibilità.

Regola 5Vedetta

Qualsiasi nave deve permanentemente assicurare un servizio di vedetta, visivo e auditivo, adeguata, utilizzando parimente ogni mezzo disponibile, adeguato alle circostanze e alle condizioni esistenti, in modo da permettere una piena valutazione della situazione e del rischio d’abbordo.

Regola 6Velocità di sicurezza

Qualsiasi nave deve mantenere permanentemente una velocità di sicurezza tale da poter prendere adeguati provvedimenti efficaci per evitare un abbordo e per arrestarsi ad una distanza adattata alle circostanze ed alle condizioni esistenti.

I fattori seguenti devono segnatamente essere presi in considerazione per determinare la velocità di sicurezza:

  1. Per tutte le navi:i)la visibilità;ii)la densità del traffico e segnatamente le concentrazioni di navi da pesca o di altre navi;iii)la capacità di governo della nave e più particolarmente la sua distanza d’arresto e le sue qualità di rotazione nelle condizioni esistenti;iv)di notte, la presenza di uno sfondo luminoso, come quello provocato da fari costieri o la luminosità dei propri fanali;v)lo stato del vento, del mare e delle correnti e la prossimità di rischi per la navigazione;vi)l’immersione in funzione della profondità d’acqua disponibile.
  2. Inoltre, dalle navi che utilizzano un radar:i)le caratteristiche, l’efficienza e i limiti d’utilizzazione delle attrezzature radar;ii)i limiti risultanti dalla scala di portata del radar;iii)l’effetto dello stato del mare, delle condizioni meteorologiche ed altre sorgenti di disturbo per lo schermo radar;iv)il fatto che i piccoli natanti, i ghiacci e gli altri oggetti galleggianti possono anche non poter essere localizzati dall’impianto radar a una distanza sufficiente;v)il numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate dal radar;vi)il fatto che è possibile valutare più esattamente la visibilità, qualora il radar sia utilizzato per determinare la distanza delle navi e degli altri oggetti situati nei dintorni.
Regola 7Rischio d’abbordo

a) Qualsiasi nave deve utilizzare tutti i sistemi disponibili, adeguati alle circostanze e alle condizioni esistenti, per determinare se esiste un rischio d’abbordo. Il rischio d’abbordo, se sussistono dubbi, deve essere considerato esistente.

b) Se vi è a bordo un’attrezzatura radar in stato d’esercizio, essa va utilizzata ricorrendo, segnatamente, all’esplorazione a lunga portata per avvertire in anticipo il rischio d’abbordo, come anche al «plotting» radar o a qualsiasi altra osservazione sistematica equivalente degli oggetti accertati.

c) Si deve evitare di trarre conclusioni da osservazioni insufficienti, in particolare da informazioni radar insufficienti.

d) La valutazione di un rischio d’abbordo deve segnatamente tener conto delle considerazioni seguenti:

  1. vi è rischio d’abbordo se il rilevamento alla bussola di una nave che si avvicina non muta in modo notevole;
  2. un siffato rischio può talvolta sussistere anche se si osserva una variazione notevole del rilevamento, in particolare qualora si avvicina una nave assai grande, un convoglio rimorchiato oppure una nave a breve distanza.
Regola 8Manovra per evitare gli abbordi

a) 11 Qualsiasi manovra intrapresa per evitare un abbordo deve essere conforme alle regole stabilite nella presente parte e, se le circostanze lo consentono, essere eseguita decisamente, tempestivamente e conformemente ai buoni usi dell’arte marittima.

b) Qualsiasi mutamento di rotta e/o di velocità, inteso ad evitare un abbordo, deve, ove le circostanze lo permettano, essere sufficientemente importante per essere immediatamente riconosciuto da qualsiasi nave che lo osserva visualmente o al radar; deve essere evitata una successione di mutamenti poco importanti di rotta e/o di velocità.

c) Se la nave dispone di posto sufficiente, il mero mutamento di rotta può essere la manovra più efficiente per evitare di trovarsi in posizione troppo ravvicinata, a condizione che questa manovra sia fatta tempestivamente e decisamente e non conduca ad un’altra posizione troppo ravvicinata.

d) Le manovre eseguite per evitare l’abbordo con un’altra nave devono essere tali da permettere di passare ad una distanza sufficiente. L’efficacia delle manovre deve essere attentamente controllata fintanto che l’altra nave sia definitivamente passata e libera.

e) Una nave, ove risulti necessario per evitare un abbordo o aumentare il tempo di valutazione della situazione, deve ridurre la sua velocità o spegnere l’abbrivo arrestando o invertendo il dispositivo di propulsione.

  1. 12 Una nave che, in virtù di una qualsiasi delle presenti regole, è tenuta a non ostacolare il passaggio di un’altra nave o a consentirne il libero passaggio deve, se lo esigono le circostanze, manovrare senza indugio onde lasciare sufficientemente posto all’altra nave per consentirne il libero passaggio.
  2. Una nave che è tenuta a non ostacolare il passaggio di un’altra nave o a consentirne il libero passaggio non è esonerata da tale obbligo se si avvicina all’altra nave in modo tale che esista un rischio di abbordo e deve, quando esegue la manovra, tenere debitamente conto delle manovre che potrebbero esigere le regole della presente parte.
  3. Una nave il cui passaggio non dev’essere ostacolato è tenuta a conformarsi alle regole della presente parte quando le due navi si avvicinano in modo tale che esista un rischio di abbordo.
Regola 9Canali stretti

a) Le navi in rotta in un canale stretto o in una via d’accesso devono, se è possibile farlo senza pericolo, mantenersi possibilmente vicine al limite esterno destro del canale o della via d’accesso.

b) Le navi di lunghezza inferiore a 20 metri e le navi a vela non devono ostacolare il passaggio delle navi le quali possono navigare in tutta sicurezza soltanto all’interno di un canale stretto o di una via d’accesso.

c) Le navi intente a pescare non devono ostacolare il passaggio delle altre navi che navigano all’interno di un canale stretto o di una via d’accesso.

d) Una nave non deve attraversare un canale stretto o una via d’accesso qualora ostacoli il passaggio delle navi che possono navigare in tutta sicurezza soltanto all’interno di questo canale o di questa via d’accesso; queste ultime navi possono utilizzare il segnale sonoro indicato nella regola 34 d), se è dubbia l’intenzione della nave attraversante il canale o la via d’accesso.

  1. i) In un canale stretto o in una via d’accesso, se il sorpasso può avvenire soltanto ove la nave da sorpassare manovri per consentire al sorpassante di superarla in tutta sicurezza, la nave intenzionata a sorpassare deve annunciare la sua intenzione emettendo il segnale sonoro adeguato, prescritto nella regola 34 c) i). La nave da sorpassare deve, se è d’accordo, emettere il segnale adeguato prescritto nella regola 34 c ii) e manovrare in modo da permettere un sorpasso in tutta sicurezza. Se è in dubbio, può emettere i segnali sonori prescritti nella regola 34 d);
  2. la presente regola non dispensa la nave che raggiunge l’altra dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni della regola 13.

f) La nave, che si avvicina ad un gomito o ad un luogo situato in un canale stretto o in una via d’accesso dove altre navi possono essere nascoste dalla presenza d’ostacoli, deve navigare in questa zona con particolare prudenza e vigilanza ed emettere il segnale adeguato, prescritto dalla regola 34 e).

g) Qualsiasi nave deve, se le circostanze lo consentono, evitare di gettar l’ancora in un canale stretto.

Regola 10Dispositivi di separazione del traffico

a) 13 La presente regola s’applica ai dispositivi di separazione del traffico adottati dall’Organizzazione e non esonera nessuna nave dagli obblighi imposti in virtù di una qualsiasi delle altre regole.

b) Le navi che navigano all’interno di un dispositivo di separazione del traffico devono:

  1. seguire il corrispondente senso unico nella direzione generale del traffico per questa via;
  2. scostarsi in tutta la misura possibile dalla linea o dalla zona di separazione del traffico;
  3. normalmente, immettersi nel senso unico o uscirne soltanto alla fine del medesimo; nel caso in cui si immettono o ne escono lateralmente, le navi devono eseguire detta manovra in un angolo possibilmente assai ridotto rispetto alla direzione generale del traffico.

c) 14 Le navi devono evitare per quanto possibile l’attraversamento di vie a senso unico; nondimeno, ove vi siano obbligate, l’attraversamento deve possibilmente avvenire seguendo una rotta che sia per quanto possibile perpendicolare alla direzione generale del traffico.

  1. 15 Le navi con devono utilizzare una zona di navigazione costiera quando possono, in tutta sicurezza, utilizzare la via di circolazione appropriata del dispositivo adiacente di separazione del traffico. Tuttavia, le navi di lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela e le navi durante la pesca possono utilizzare la zona di navigazione costiera;
  2. nonostante le disposizioni del paragrafo d) i), le navi possono utilizzare una zona di navigazione costiera per entrare od uscire da un porto, un’installazione o una struttura al largo, una stazione di pilotaggio o qualsiasi altro posto che si trovi all’interno della zona di navigazione costiera o per evitare un pericolo immediato.

e)16 Una nave, ad eccezione di quelle che attraversano un dispositivo o che si immettono o escono da un senso unico, non deve di norma penetrare in una zona di separazione o attraversare una linea di separazione salvo:

  1. in caso d’urgenza, per evitare un pericolo immediato;
  2. per pescare in una zona di separazione.

f) Le navi che navigano vicino alle estremità di un dispositivo di separazione del traffico devono usare una vigilanza particolare.

g) Le navi devono evitare, in tutta la misura possibile, di gettare l’ancora all’interno di un dispositivo di separazione del traffico o nelle zone vicine alle estremità.

h) Le navi che non utilizzano un dispositivo di separazione del traffico devono scostarsene il più ampiamente possibile.

i) Le navi intente a pescare non devono ostacolare il passaggio delle navi che seguono una via a senso unico.

j) Le navi d’una lunghezza inferiore a 20 metri e le navi a vela non devono ostacolare il passaggio delle navi a propulsione meccanica che seguono una via a senso unico.

k) 17 Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.

l) 18 Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua operazioni di posa, riparazione o recupero di un cavo sottomarino all’interno di un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.

Sezione II Comportamento delle navi in vista le une delle altre

Regola 11Campo d’applicazione

Le regole della presente sezione s’applicano alle navi che sono in vista le une delle altre.

Regola 12Navi a vela

a) Quando due navi a vela stanno avvicinandosi l’una all’altra in modo da implicare pericolo d’abbordo, una di esse deve scostarsi dalla rotta dell’altra come segue:

  1. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciar libera la rotta all’altra;
  2. quando tutte le due hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopra vento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;
  3. se una nave che prende il vento dalla sinistra avvista un’altra nave che è sopra vento e non può determinare con certezza se questa nave prende il vento da sinistra o da destra, la prima deve scostarsi dalla rotta dell’altra.

b) Ai fini dell’applicazione della presente regola, per lato dal quale proviene il vento deve intendersi il lato opposto a quello in cui è bordata la boma della randa e nel caso di navi a vela quadra il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

Regola 13Nave che raggiunge un’altra

a) 19 Nonostante le disposizioni delle regole delle sezioni e (I e II della parte B) e la nave che raggiunge l’altra che deve scostarsi dalla rotta di quest’ultima.

b) È considerata nave che raggiunge un’altra quella che si avvicina ad un’altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest’ultima, ossia che si trova in una posizione tale rispetto alla nave raggiunta che, di notte, potrebbe scorgerne soltanto il fanale di poppavia e nessuno dei fanali laterali.

c) Una nave, se non può determinare con certezza se raggiunge un’altra, deve considerarsi nave che raggiunge un’altra e manovrare di conseguenza.

d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento fra le due navi può far considerare la nave che raggiunge l’altra una nave che ne incrocia la rotta ai termini della presente regola, né esonerarla dall’obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l’abbia oltrepassata e che non sia libera da essa.

Regola 14Navi facenti rotte opposte

a) Quando due navi a propulsione meccanica si fanno incontro con rotte diametralmente opposte o quasi opposte, in modo da implicare pericolo d’abbordo, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla sinistra dell’altra.

b) Si considera sussistente una siffata situazione quando una nave ne avvista un’altra immediatamente o quasi immediatamente a proravia, in modo che, di notte, scorgerebbe i fanali d’albero dell’altra nave, in una linea o quasi in una linea e/o i suoi due fanali laterali, e che, di giorno, scorgerebbe l’altra nave su un angolo corrispondente.

c) Quando una nave non può determinare con certezza se sussiste una tale situazione, deve considerare che essa esiste effettivamente e manovrare di conseguenza.

Regola 15Rotte che si incrociano

Quando due navi a propulsione meccanica seguono rotte che si incrociano in modo da implicare un pericolo d’abbordo, la nave che avvista l’altra sulla destra deve scostarsi dalla rotta di quest’ultima e, se le circostanze lo permettono, evitare di incrociare la sua rotta a proravia.

Regola 16Manovra della nave tenuta a scostarsi

Qualsiasi nave che è tenuta a scostarsi dalla rotta di un’altra nave deve, per quanto possibile, manovrare tempestivamente e decisamente in modo da scostarsi ampiamente.

Regola 17Manovra della nave obbligata a tenere la rotta
  1. i) Se una nave è tenuta a scostarsi dalla rotta di un’altra nave, quest’altra deve mantenere la rotta e la velocità.
  2. Nondimeno, quest’ultima nave può manovrare essa stessa per evitare l’abbordo, non appena le appare evidente che la nave tenuta a scostarsi dalla rotta non esegue la manovra adeguata, prescritta dalle presenti regole.

b) La nave tenuta a mantenere la rotta e la velocità, se viene a trovarsi per qualunque motivo, talmente vicina all’altra in modo che l’abbordo non può essere evitato con la sola manovra della nave tenuta a scostarsi, deve a sua volta procedere alla manovra più conveniente per evitare l’abbordo.

c) Una nave a propulsione meccanica, che manovra per evitare un abbordo con un’altra nave a propulsione meccanica, la cui rotta si incrocia con la sua nelle condizioni previste nell’alinea a) ii) della presente regola, non deve, se le circostanze lo consentono, spostarsi a sinistra, qualora l’altra nave si trovi pure alla sua sinistra.

d) La presente regola non può esonerare la nave che deve lasciar libera la rotta dall’obbligo di scostarsi dalla rotta dell’altra nave.

Regola 18Responsabilità reciproche delle navi

Salvo disposizioni contrarie delle regole 9, 10 e 13:

a) una nave a propulsione meccanica facente rotta deve scostarsi dalla rotta:

  1. di una nave che non può governare;
  2. di una nave a capacità di governo limitata;
  3. di una nave intenta a pescare;
  4. di una nave a vela.

b) Una nave a vela facente rotta deve scostarsi dalla rotta:

  1. di una nave che non può governare;
  2. di una nave a capacità di governo limitata;
  3. di una nave intenta a pescare.

c) Una nave intenta a pescare e facente rotta deve, nella misura del possibile, scostarsi dalla rotta:

  1. di una nave che non può governare;
  2. di una nave a capacità di governo limitata.
  3. i) Qualsiasi nave diversa da una nave che non può governare o a capacità di governo limitata deve, se le circostanze lo permettono, evitare di intralciare il libero passaggio di una nave ostacolata dalla sua immersione, che mostra i segnali previsti alla regola 28.
  4. Una nave ostacolata dalla sua immersione deve navigare con prudenza particolare, tenendo debitamente conto della sua situazione speciale.

e) Un idrovolante in acqua deve, di norma, tenersi ampiamente scostato da tutte le navi per evitare di ostacolare la loro navigazione. Nondimeno, se sussiste pericolo d’abbordo, l’idrovolante deve conformarsi alle regole della presente parte.

  1. 20 Un ekranoplano deve mantenere una distanza di sicurezza da tutte le altre navi ed evitare di interferire con la loro navigazione quando decolla, atterra o vola in prossimità della superficie.
  2. Un ekranoplano operante sulla superficie dell’acqua deve essere conforme alle norme della presente parte in quanto nave a propulsione meccanica.

Sezione III Comportamento delle navi nel caso di visibilità ridotta

Regola 19Comportamento delle navi in caso di visibilità ridotta

a) La presente regola s’applica alle navi che non sono in vista le une delle altre e navigano all’interno o in prossimità di zone con visibilità ridotta.

b) Qualsiasi nave deve navigare a una velocità di sicurezza adeguata alle circostanze esistenti e alle condizioni di visibilità ridotta. Le navi a propulsione meccanica devono tenere le loro macchine pronte a manovrare immediatamente.

c) Qualsiasi nave, se applica le regole della sezione I della presente parte, deve tener debitamente conto delle circostanze esistenti e delle condizioni di visibilità ridotta.

d) Una nave che rivela al radar solo la presenza di un’altra nave, deve determinare se sta insorgendo una situazione di posizioni assai ravvicinate e/o se sussiste un pericolo d’abbordo. In questo caso, essa deve prendere tempestivamente provvedimenti per evitare siffatta situazione; nondimeno, se i provvedimenti consistono in un mutamento di rotta, occorre evitare, nella misure del possibile, le manovre seguenti:

  1. un mutamento di rotta verso sinistra, nel caso di una nave che si trova a proravia del traverso, salvo se questa nave sta per essere raggiunta;
  2. un mutamento di rotta in direzione di una nave che sopraggiunge sul traverso o a poppavia del traverso.

e) Salvo qualora sia stato stabilito che non sussiste alcun pericolo d’abbordo, qualunque nave che riceve, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale di nebbia di una nave, oppure che non può evitare una situazione di posizioni assai ravvicinate con un’altra nave situata a proravia del suo traverso, deve ridurre la sua velocità al minimo necessario per mantenere la rotta. Essa deve, se necessario, spegnere l’abbrivio e, in ogni circostanza, navigare con estrema precauzione fintanto che sia scomparso il pericolo d’abbordo.

Parte C Fanali e segnali

Regola 20Campo d’applicazione

a) Le regole della presente parte devono essere osservate in ogni tempo.

b) Le regole concernenti i fanali devono essere osservate dal tramonto alla levata del sole. Durante questo intervallo, non deve essere mostrato alcun altro fanale che possa essere confuso con i fanali prescritti nelle presenti regole e che possa intralciare la visibilità o le caratteristiche di quest’ultimo o che possa impedire di assicurare una vedetta disfacente.

c) I fanali prescritti nelle presenti regole, se esistono, devono parimente essere mostrati dalla levata al tramonto del sole, in caso die visibilità ridotta, e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze in cui detto provvedimento è giudicato necessario.

d) Le regole concernenti i segnali devono essere osservate di giorno.

e) I fanali e i segnali prescritti nelle presenti regole devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato I delle presenti regole.

Regola 21Definizioni

a) L’espressione «fanale di testa d’albero» designa un fanale bianco, posto sopra dell’asse longitudinale della nave, che mostra una luce ininterrotta su un arco d’orizzonte di 225 gradi ed è fissato in modo da mostrare questa luce dalla prora fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato.

b) L’espressione «fanale laterale» designa un fanale verde posto sul lato dritto e un fanale rosso posto sul lato sinistro, che mostrano ciascuno una luce ininterrotta su un arco d’orizzonte di 112,5 gradi e sono disposti in modo da mostrare questa luce dalla prora fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro lato rispettivo. A bordo delle navi di lunghezza inferiore a 20 metri, i fanali laterali possono essere combinati in un solo fanale posto nell’asse longitudinale della nave.

c) L’espressione «fanale poppiero» designa un fanale bianco, collocato per quanto possibile a poppavia, che mostra una luce ininterrotta su un arco d’orizzonte di 135 gradi ed è disposto in modo da mostrare questa luce su un settore di 67,5 gradi da ciascun lato a partire da poppavia.

d) L’espressione «fanale di rimorchiatura» designa un fanale giallo avente le stesse caratteristiche del fanale poppiero, definito nel paragrafo c) della presente regola.

e) L’espressione «fanale visibile su tutto l’arco d’orizzonte» designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su un arco d’orizzonte di 360 gradi.

f) L’espressione «fanale a luce intermittente» designa un fanale a luce intermittente regolare, il cui ritmo deve essere di almeno 120 lampi al minuto.

Regola 22Portata luminosa dei fanali

I fanali prescritti nelle presenti regole devono avere l’intensità designata nella sezione 8 dell’Allegato I del presente regolamento, in modo da essere visibili alle seguenti distanze minime:

a) per le navi di lunghezza uguale o superiore a 50 metri:

  1. fanale di testa d’albero: 6 miglia
  2. fanale laterale: 3 miglia
  3. fanale poppiero: 3 miglia
  4. fanale di rimorchiatura: 3 miglia
  5. fanale bianco, rosso, verde o giallo visibile su tutto l’arco d’orizzonte: 3 miglia.

b) per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri, ma inferiore a 50 metri:

  1. fanale di testa d’albero: 5 miglia; se la lunghezza della nave è inferiore a 20 metri: 3 miglia
  2. fanale laterale: 2 miglia
  3. fanale poppiero: 2 miglia
  4. fanale di rimorchiatura: 2 miglia
  5. fanale bianco, rosso, verde o giallo, visibile su tutto l’arco d’orizzonte: 2 miglia

c) per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri:

  1. fanale di testa d’albero: 2 miglia
  2. fanale laterale: 1 miglio
  3. fanale poppiero: 2 miglia
  4. fanale di rimorchiatura: 2 miglia
  5. fanale bianco, rosso, verde o giallo visibile su tutto l’arco d’orizzonte: 2 miglia.

d)21 per le navi od oggetti rimorchiati parzialmente sommersi e di difficile avvistamento:

  1. fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte: 3 miglia.

Regola 23Navi a propulsione meccanica in rotta

a) Una nave a propulsione meccanica facente rotta deve mostrare:

  1. un fanale di testa d’albero a proravia;
  2. un secondo fanale di testa d’albero a poppavia del primo e più alto di quest’ultimo; nondimeno, le navi di lunghezza inferiore a 50 metri non sono tenute a mostrare questo fanale, ma possono farlo;
  3. fanali laterali;
  4. un fanale poppiero.

b) Un natante a cuscino d’aria, esercitato senza immersione, deve mostrare, oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola un fanale giallo a luce intermittente visibile su tutto l’arco d’orizzonte.

c) 22 Un ekranoplano, quando decolla, atterra o vola in prossimità della superficie, deve mostrare, oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola, un fanale rosso intermittente di forte intensità, visibile su tutto l’orizzonte.

  1. 23 Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 12 metri può, in luogo dei fanali prescritti al paragrafo a) della presente regola, mostrare un fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte e fanali laterali.
  2. una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 7 metri e con velocità massima non superiore ai 7 nodi può, in sostituzione dei fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola, mostrare un fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte; ove possibile deve mostrare anche due fanali laterali;
  3. il fanale di testa d’albero o il fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte a bordo di una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 12 metri può non essere situato sull’asse longitudinale della nave ove non fosse possibile collocarlo su quest’asse, alla condizione che i fanali laterali siano uniti in un solo fanale disposto sull’asse longitudinale della nave medesima o situato il più vicino possibile all’asse longitudinale sul quale si trova il fanale di testa d’albero o il fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte.

Regola 24Convogli rimorchiati e spinti

a) Una nave a propulsione meccanica che rimorchia deve mostrare:

  1. invece del fanale prescritto nella regola 23 a) i) [o nella regola 23a) ii)]24 a proravia due fanali di testa d’albero sovrapposti. Se la lunghezza del convoglio rimorchiato, misurata dalla poppa della nave rimorchiatrice all’estremita poppiera del rimorchio, supera 200 metri, essa deve mostrare 3 di questi fanali sovrapposti;
  2. fanali laterali;
  3. un fanale poppiero;
  4. un fanale di rimorchiatura, collocato verticalmente al di sopra del fanale poppiero;
  5. nel luogo più cospicuo, se la lunghezza del convoglio rimorchiato supera 200 metri, un segnale biconico.

b) Una nave che spinge e una nave spinta in avanti, collegate da un raccordo rigido in modo da formare un’unità composta, devono essere considerate come una nave a propulsione meccanica e mostrare i fanali prescritti nella regola 23.

c) Una nave a propulsione meccanica che spinge in avanti o rimorchia lateralmente deve, salvo ove trattisi di un’unità composta, mostrare:

  1. invece del fanale prescritto nella regola 23 a) i), a proravia due fanali di testa d’albero sovrapposti;
  2. due fanali laterali;
  3. un fanale poppiero.

d) Una nave a propulsione meccanica, cui si applicano le disposizioni dei paragrafi a) o 25 c) della presente regola, deve parimente conformarsi alle disposizioni della regola 23 a) ii).

e) Una nave od oggetto rimorchiato ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo g) della presente regola deve mostrare:26

  1. fuochi laterali;
  2. un fuoco poppiero;
  3. nel luogo più cospicuo, se la lunghezza del convoglio rimorchiato supera 200 metri, un segnale biconico.

f) Restando inteso che i fanali d’un numero qualunque di navi rimorchiate o affiancate oppure spinte in gruppo deve corrispondere a quelli di una sola nave:

  1. una nave spinta in avanti, che non fa parte di un’unità composta, deve mostrare alla sua estremità prodiera fanali laterali;
  2. una nave rimorchiata lateralmente deve mostrare un fanale poppiero e, nella sua estremità prodiera, fanali laterali.

g)27 Una nave od oggetto rimorchiato parzialmente sommerso e di difficile avvistamento, o un insieme di queste navi od oggetti rimorchiati, devono mostrare:

  1. quando la sua larghezza è inferiore ai 25 metri, un fanale a luce bianca visibile a giro d’orizzonte a prua o in prossimità di essa ed un altro all’estremità poppiera o in prossimità di essa fatta eccezione per i contenitori in gomma che non sono obbligati a mostrare un fanale alla loro estremità prodiera o in prossimità di essa;
  2. quando la sua larghezza è uguale o superiore ai 25 metri, due fanali supplementari a luce bianca visibili a giro d’orizzonte alle estremità della sua larghezza o in prossimità di esse;
  3. quando la sua larghezza supera i 100 metri, fanali supplementari a luce bianca visibili a giro d’orizzonte fra i fanali prescritti nei commi i) e ii) collocati in modo tale che la distanza fra i fanali non superi i 100 metri;
  4. un segnale biconico all’estremità poppiera o in prossimità dell’estremità poppiera dell’ultima nave od oggetto rimorchiato e quando la fila di rimorchi supera la lunghezza di 200 metri, un segnale biconico supplementare nel punto più avanzato e visibile.

h) 28 Ove, per un giustificato motivo, la nave o l’oggetto rimorchiato si trovi nell’impossibilità di mostrare i fanali o i segnali prescritti nei paragrafi e) o g) della presente regola, debbono essere usati tutti gli accorgimenti possibili per illuminare la nave o l’oggetto rimorchiato o almeno per segnalarne la presenza.

i) 29 Ove, per un giustificato motivo, una nave non adibita normalmente ad operazioni di rimorchio sia nell’impossibilità di mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o c) della presente regola, essa non è tenuta a mostrare questi fanali allorquando procede al rimorchio di un’altra nave in pericolo o che necessita di assistenza per altri motivi. Debbono essere prese tutte le misure atte a segnalare nel modo previsto dalla regola 36, il collegamento fra il rimorchiante e il rimorchiato, particolarmente illuminando il cavo di rimorchio.

Regola 25Navi a vela in rotta e navi a remi

a) Una nave a vela in rotta deve mostrare:

  1. fanali laterali;
  2. un fanale poppiero.

b) A bordo di una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 30 metri, i fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola possono essere raggruppati in un solo fanale posto in cima o nella parte superiore dell’albero, nel luogo più cospicuo.

c) Oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola, una nave a vela in rotta può mostrare in cima o nella parte superiore dell’albero, nel luogo dove sono più apparenti, due fanali sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte, tenuto conto che il fanale superiore deve essere rosso e quello inferiore verde. Nondimeno, i due fanali non devono essere mostrati simultaneamente al fanale autorizzato nel paragrafo b) della presente regola.

  1. i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) della presente regola, ma se lo omette, deve essere pronta a mostrare immediatamente, per prevenire un abbordo, una lampada elettrica o un fanale con luce bianca.
  2. Una nave a remi può mostrare i fanali prescritti nella presente regola per le navi a vela ma, se lo omette, deve essere pronta a mostrare immediatamente, per prevenire un abbordo, una lampada elettrica o un fanale con luce bianca.

e) Una nave che fa rotta simultaneamente a vela e con un mezzo di propulsione meccanico deve mostrare a proravia, nel luogo più cospicuo, un segnale di forma conica con la punta rivolta in basso.

Regola 26Navi da pesca

a) Una nave intenta a pescare, se fa rotta o se è all’ancora, deve mostrare soltanto i fanali e i segnali prescritti nella presente regola.

b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante o un altro apparecchio di pesca, deve mostrare:

  1. due fanali sovrapposti, visibili su tutto l’arco d’orizzonte, dei quali il superiore deve essere verde e quello inferiore bianco, oppure un segnale formato di due coni sovrapposti riuniti con la punta; ...31;
  2. un fanale di testa d’albero disposto ad altezza superiore a quella del fanale verde visibile su tutto l’arco d’orizzonte e posteriormente a quest’ultimo. Le navi di lunghezza inferiore a 50 metri non sono tenute a mostrare questo fanale ma possono farlo;
  3. se ha dell’abbrivo oltre ai fanali prescritti nel presente paragrafo, fanali laterali e un fanale poppiero.

c) Una nave intenta a pescare, diversa da una nave intenta alla pesca a strascico deve mostrare:

  1. due fanali sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte, di cui quello superiore deve essere rosso e quello inferiore bianco, oppure un segnale formato di due coni sovrapposti riuniti con la punta; ...32;
  2. se il suo attrezzo di pesca risulta spiegato su una distanza orizzontale superiore a 150 metri a partire dalla nave, un fanale bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte oppure in cono, con la punta rivolta in alto, nell’allineamento dell’attrezzo;
  3. se è in abbrivo è spento, oltre ai fanali prescritti nel presente paragrafo, fanali laterali e un fanale poppiero.

d) 33 I segnali suppletivi descritti nell’allegato II del presente regolamento si applicano ad una nave intenta a pescare a breve distanza da altre navi intente a pescare.

e) Una nave che non è intenta a pescare non deve mostrare i fanali o i segnali prescritti nella presente regola, ma solamente quelli per una nave della sua lunghezza.

Regola 27Navi che non possono governare e navi a capacità
di governo limitata

a) Una nave che non può governare deve mostrare:

  1. nel luogo più cospicuo, due fanali rossi sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte;
  2. nel luogo più cospicuo, due palloni o segnali analoghi sovrapposti;
  3. se è in abbrivo, oltre ai fanali prescritti nel presente paragrafo, i fanali laterali e un fanale poppiero.

b) Una nave a capacità di governo limitata, diversa da una nave che esegue operazioni di sminamento34 deve mostrare:

  1. nel luogo più cospicuo, tre fanali sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte, tenuto conto che il fanale superiore e quello inferiore devono essere rossi e quello mediano bianco;
  2. nel luogo più cospicuo, tre segnali sovrapposti, tenuto conto che il segnale superiore e quello inferiore devono essere palloni e quello mediano un bicono;
  3. se è in abbrivo, oltre ai fanali prescritti nell’alinea i), un fanale oppure35 fanali di testa d’albero, fanali laterali e un fanale poppiero;
  4. se è ancorata, oltre ai fanali o segnali prescritti negli alinea i) e ii), i fanali o segnali prescritti nella regola 30.

c) 36 Una nave a propulsione meccanica intenta ad eseguire un’operazione di rimorchio che rende difficile un mutamento di rotta sia alla nave che rimorchia sia al rimorchiato deve, oltre ai fanali e segnali prescritti dalla regola 24 a), mostrare i fanali o i segnali di cui ai paragrafi b) i) e b) ii) della presente regola.

d) Una nave a capacità di governo limitata, intenta a lavori di dragaggio o occupata in operazioni subacque, deve mostrare i fanali e i segnali prescritti nei commi i), ii) e iii) del paragrafo b)37 della presente regola e, se esiste un’ostruzione, deve mostrare inoltre:

  1. due fanali rossi visibili su tutto l’arco d’orizzonte o due palloni sovrapposti per indicare il lato in cui si trova l’ostruzione;
  2. due fanali verdi visibili su tutto l’arco d’orizzonte o due biconi sovrapposti per indicare il lato sul quale può passare un’altra nave;
  3. iii)38 quando è alla fonda, invece dei fanali o del segnale prescritti dalla regola 30, i fanali o segnali previsti nel presente paragrafo.

e)39 Una nave che partecipa ad operazioni di immersione e che non può per le sue dimensioni, mostrare tutti i fanali o segnali prescritti dal paragrafo d) della presente regola, deve mostrare:

  1. nel sito più visibile, tre fanali sovrapposti visibili a giro d’orizzonte con i fanali superiore ed inferiore a luce rossa e quello centrale a luce bianca;
  2. una riproduzione rigida, di almeno un metro di altezza, della bandiera «A» del Codice internazionale dei segnali. È necessario fare in modo che questa riproduzione sia visibile a giro d’orizzonte.

f) 40 Una nave impegnata in un’operazione di sminamento deve mostrare, oltre ai fanali previsti per le navi a propulsione meccanica nella regola 23 o i fanali oppure il segnale prescritti per le navi alla fonda nella regola 30, secondo i casi, tre fanali a luce verde visibili a giro d’orizzonte oppure tre palloni. Deve mostrare uno di questi fanali o segnali in prossimità della testa d’albero di trinchetto ed uno di questi fanali o segnali a sciascuna estremità del pennone di trinchetto. Questi fanali o segnali indicano che è pericoloso per un’altra nave accostarsi a meno di 1000 metri da quella che effettua lo sminamento.

g) 41 Le navi di lunghezza inferiore ai 12 metri, eccettuate quelle impegnate in operazioni di immersione, non sono tenute a mostrare i fanali e segnali prescritti dalla presente regola.

h) I segnali prescritti nella presente regola non sono segnali di navi in pericolo che chiedono assistenza. I segnali di quest’ultima categoria costituiscono l’oggetto dell’allegato IV del presente Regolamento.

Regola 28Navi ostacolate dalla loro immersione

Una nave ostacolata dalla sua immersione può, oltre ai fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica nella regola 23, mostrare nel luogo più cospicuo tre fanali rossi sovrapposti, visibili su tutto l’arco d’orizzonte oppure un segnale cilindrico.

Regola 29Navi pilota

a) Una nave pilota in servizio di pilotaggio deve mostrare:

  1. in testa all’albero o in prossimità di quest’ultima, due fanali sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte, di cui il fanale superiore deve essere bianco e il fanale inferiore rosso;
  2. inoltre, se fa rotta, due fanali laterali e un fanale poppiero;
  3. 42 alla fonda, oltre ai fanali prescritti dal comma i), il fanale, i fanali od il segnale prescritti dalla regola 30 per le navi alla fonda.

b) Una nave pilota, se non è in servizio di pilotaggio, deve mostrare i fanali o i segnali prescritti per una nave della sua lunghezza.

Regola 30Navi all’ancora e navi incagliate

a) Una nave all’ancora deve mostrare nel luogo più cospicuo:

  1. a proravia, un fanale bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte oppure un pallone;
  2. a poppavia, o vicino a poppavia, ad un’altezza inferiore al fanale prescritto nell’alinea i), un fanale bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte.

b) Una nave all’ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare, nel luogo più cospicuo, un fanale bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola.

c) Inoltre, una nave all’ancora può utilizzare i fanali di lavoro disponibili oppure fanali equivalenti per illuminare i ponti. Questa disposizione è coercitiva per le navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri.

d) Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) della presente regola e, inoltre, nel luogo più cospicuo:

  1. due fanali rossi sovrapposti visibili su tutto l’arco d’orizzonte;
  2. tre palloni sovrapposti.

e) 43 Le navi di lunghezza inferiore a 7 metri, se sono all’ancora non sono tenute a mostrare i fanali od il segnale prescritti nei paragrafi a) e b) della presente regola, salvo se sono all’ancora o incagliati in un canale stretto, in una via d’accesso o in una rada, in prossimità di questi luoghi ovvero su rotte abitualmente frequentate da altre navi.

f) 44 Le navi di lunghezza inferiore ai 12 metri, se incagliate, non sono tenute a mostrare i fanali o segnali prescritti nei commi i) e ii) del paragrafo d) della presente regola.

Regola 3145Idrovolanti

Un idrovolante o un ekranoplano che si trova nell’impossibilità di mostrare i fanali e i segnali presentanti le caratteristiche e situati nei luoghi prescritti dalle regole della presente parte deve mostrare fanali e segnali il più possibilmente simili a quelli prescritti dalle presenti regole.

Parte D Segnali sonori e luminosi

Regola 32Definizioni

a) Il termine «fischio» designa qualsiasi apparecchio di segnalazione sonora atto ad emettere i suoni prescritti e conforme alle indicazioni dell’allegato III del presente Regolamento.

b) L’espressione «suono breve» designa un suono di una durata di circa un secondo.

c) L’espressione «suono prolungato» designa un suono di una durata di 4 a 6 secondi.

Regola 33Materiale di segnalazione sonora

a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri devono essere munite di un fischio, le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri devono essere munite di una campana oltre al fischio e le navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri devono inoltre essere munite di un gong il cui suono e timbro non devono poter essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana e il gong devono soddisfare le indicazioni dell’allegato III del presente regolamento. La campana o il gong, oppure ambedue, possono essere sostituiti da un altro oggetto avente rispettivamente le stesse caratteristiche sonore, a condizione che sia sempre possibile azionare manualmente i segnali prescritti. 46

b) Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri non sono tenute ad avere a bordo gli apparecchi di segnalazione sonora prescritti nel paragrafo a) della presente regola, ma devono, se lo omettono, essere munite di un dispositivo capace di emettere un segnale sonoro efficace.

Regola 34Segnali di manovra e segnali d’avvertimento

a) Qualora navi siano in vista le une delle altre, una nave a propulsione meccanica facente rotta deve, se effettua manovre autorizzate o prescritte nelle presenti regole, indicare tali manovre mediante i segnali seguenti, emessi con il fischio:

  1. un suono breve per significare «sto accostando a dritta»;
  2. due suoni brevi per significare «sto accostando a sinistra»;
  3. tre suoni brevi per significare «vado indietro con le macchine».

b) Tutte le navi possono completare i segnali a fischio prescritti nel paragrafo a) della presente regola con segnali luminosi ripetuti, secondo i bisogni, durante la manovra:

  1. questi segnali luminosi hanno il significato seguente:–un lampo: «sto accostando a dritta»;–due lampi: «sto accostando a sinistra»;–tre lampi: «vado indietro con le macchine»;
  2. ogni lampo deve avere una durata di un secondo circa, tenuto conto che l’intervallo fra i lampi deve essere d’un secondo circa e l’intervallo fra segnali successivi deve essere di almeno 10 secondi;
  3. il fanale utilizzato per questo segnale deve, se esiste, essere un fanale a luce bianca visibile su tutto l’arco d’orizzonte a una distanza di 5 miglia almeno e deve essere conforme alle disposizioni dell’allegato I al presente Regolamento.

c) Se delle navi sono in vista le une delle altre in un canale stretto o in una via d’accesso:

  1. la nave che intende raggiungere l’altra deve, conformemente alle disposizioni della regola 9 e) i), indicare la sua intenzione emettendo con il fischio i segnali seguenti:–due suoni prolungati seguiti da un suono breve per significare «intendo raggiungervi a dritta»;–due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi per significare «intendo raggiungervi a sinistra»;
  2. la nave che sta per essere raggiunta deve, manovrando conformemente alle disposizioni della regola 9 e) i), indicare il suo accordo emettendo con il fischio il segnale seguente:–un suono prolungato, un suono breve, un suono prolungato e un suono breve, emessi in questo ordine.

d) Qualora due navi in vista l’una dell’altra s’accostino l’una all’altra e se, per un motivo qualsiasi, una di esse non comprende l’intenzione o le manovre dell’altra, oppure è incerta che l’altra nave prende le misure sufficienti per evitare l’abbordo, la nave che ha dubbi li esprime immediatamente emettendo con il fischio una rapida serie di almeno cinque suoni brevi. Questo segnale può essere completato con un segnale luminoso di almeno cinque lampi brevi e rapidi.

e) Una nave, che s’avvicina ad un gomito o ad una parte di un canale o di una via d’accesso dove un ostacolo può nascondere altre navi, deve emettere un suono prolungato. Qualsiasi nave che viene nella sua direzione e riceve il segnale dall’altra parte del gomito o dietro l’ostacolo, deve rispondere a questo segnale emettendo un suono prolungato.

f) Se a bordo di una nave sono installati fischi a una distanza di più di 100 metri gli uni dagli altri, per emettere segnali di manovra o d’avvertimento dev’essere utilizzato un solo fischio.

Regola 35Segnali sonori in caso di visibilità ridotta

Tanto di giorno, quanto di notte, all’interno o in prossimità di una zona in cui la visibilità è ridotta, i segnali prescritti nella presente regola devono essere utilizzati come segue:

a) Una nave a propulsione meccanica che è in abbrivo deve emettere un suono prolungato ad intervalli non superiori a due minuti.

b) Una nave in rotta, a macchine ferme e con l’abbrivo spento, deve emettere, ad intervalli non superiori a due minuti, due suoni prolungati separati da un intervallo di due secondi circa.

c) Una nave che non può governare, una nave a capacità di governo limitata, una nave ostacolata dalla sua immersione, una nave a vela, una nave intenta a pescare e una nave che ne rimorchia o ne spinge un’altra, deve emettere, invece dei segnali prescritti nei paragrafi a) o b) della presente regola, tre suoni consecutivi, ossia un suono prolungato seguito da due suoni brevi, a intervalli non superiori a due minuti.

d) 47 Una nave intenta alla pesca quando è alla fonda, ed una nave con capacità di manovra limitata intenta ai suoi lavori alle fonda, devono emettere invece dei segnali prescritti nel paragrafo g) della presente regola, il segnale prescritto nel paragrafo c) della presente regola.

e) 48 Una nave rimorchiata oppure, se ne sono rimorchiate diverse, l’ultima nave del convoglio deve, se vi è equipaggio a bordo, emettere, ad intervalli non superiori a due minuti, quattro suoni consecutivi, ossia un suono prolungato seguito da tre suoni brevi. Se è possibile, detto segnale deve essere emesso immediatamente dopo il segnale del rimorchiatore

f) 49 Una nave intenta a spingere e una nave spinta in avanti, collegate da un raccordo rigido in modo da costituire un’unità composta, devono essere considerate una nave a propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o b) della presente regola.

g) 50 Una nave all’ancora deve suonare la campana rapidamente durante cinque secondi circa, ad intervalli non superiori a un minuto. A bordo di una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri, la campana deve essere suonata a proravia della nave e immediatamente dopo deve essere rapidamente suonato il gong durante cinque secondi circa a poppavia. Una nave all’ancora può inoltre emettere tre suoni consecutivi, ossia un suono breve seguito da un suono prolungato e da un suono breve, per segnalare la sua posizione e la possibilità di un abbordo con una nave che si avvicina.

h) 51 Una nave incagliata deve suonare la campana e, in caso di bisogno, il gong, come è prescritto nel paragrafo g 52 della presente regola. Inoltre, essa deve dare tre colpi di campana separati e distinti immediatamente prima e dopo il suono rapido della campana. In più, una nave incagliata può emettere con il fischio un segnale adeguato.

i) 53 Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a 20 metri non è tenuta a suonare la campana come prescritto nei paragrafi g) e h) della presente regola. Tuttavia, se non lo fa, deve emettere un altro segnale sonoro efficace a intervalli non superiori a due minuti.

j) 54 La nave pilota in servizio di pilotaggio può, oltre ai segnali prescritti ai paragrafi a), b) o g) 55 della presente regola, emettere un segnale d’identificazione consistente in quattro suoni brevi.

k) 56 La nave pilota in servizio di pilotaggio può, oltre ai segnali prescritti ai paragrafi a), b) o g) 57 della presente regola, emettere un segnale d’identificazione consistente in quattro suoni brevi.

Regola 36Segnali destinati ad attirare l’attenzione

Qualsiasi nave può, se giudica necessario d’attirare l’attenzione di un’altra nave, emettere segnali luminosi o sonori che non possano essere confusi con qualunque altro segnale autorizzato in una qualsiasi delle presenti regole, oppure dirigere il fascio del suo proiettore in direzione del pericolo che minacchia la nave ma in modo tale da non disturbare altre navi. Ogni fanale destinato ad attirare l’attenzione di un’altra nave non deve poter essere confuso con un segnale di ausilio alla navigazione. Ai fini della presente regola dovrà essere evitato l’impiego di fanali a luci intermittenti o ruotanti ad alta intensità, quali i fari giroscopici. 58

Regola 37Segnali di emergenza

Una nave in pericolo che domanda assistenza deve utilizzare o mostrare i segnali descritti 59 nell’allegato IV del presente Regolamento.

Parte E Esenzioni

Regola 38Esenzioni

Qualsiasi nave (o categoria di navi) che soddisfa alle prescrizioni delle regole internazionali del 1960 60 per prevenire gli abbordi in mare e che sia stata impostata oppure che si trova in uno stadio di costruzione equivalente, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, può beneficiare delle esenzioni seguenti che si applicano a detto regolamento:

a) Impianto dei fanali la cui portata luminosa è prescritta nella regola 22: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente Regolamento.

b) Impianto dei fanali i cui colori sono prescritti nella sezione VII dell’allegato I del presente regolamento: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

c) Cambiamento del luogo dei fanali risultante dal passaggio dalle misure britanniche al sistema metrico e dall’arrotondamento delle cifre delle misure: esenzione permanente.

  1. i) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I61 esenzione permanente.
  2. Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo di navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I del presente regolamento: nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

e) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero risultante dalle prescrizioni della sezione 2 b) dell’allegato I 62 nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

f) Cambiamento del luogo dei fanali laterali risultante dalle prescrizioni delle sezioni 2 (g) e 3 (b) dell’allegato I 63 nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

g) Specificazione del materiale di segnalazione sonora prescritto nell’allegato III 64 nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

h) 65 Cambiamento di collocazione dei fanali visibili a giro d’orizzonte derivante dalle prescrizioni della sezione 9 b) dell’Allegato I al presente Regolamento: esenzione permanente.

Parte F66Verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione

Regola 39Definizioni

a) Il termine «audit» designa un processo sistematico, indipendente e adeguatamente documentato volto a ottenere elementi di prova dell’audit e ad analizzarli in modo obiettivo per stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti.

b) L’espressione «Programma di audit» designa il Programma di audit degli Stati membri dell’Organizzazione marittima internazionale stabilito dall’Organizzazione e che tiene conto delle direttive elaborate da quest’ultima.

c) L’espressione «Codice d’applicazione» designa il Codice d’applicazione degli strumenti dell’Organizzazione marittima internazionale (Codice III) adottato dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1070(28).

d) L’espressione «norma di audit» designa il Codice d’applicazione.

Regola 40Applicazione

Le Parti contraenti applicano le disposizioni del Codice d’applicazione nell’adempiere gli obblighi e le responsabilità loro incombenti in virtù della presente Convenzione.

Regola 41Verifica della conformità

a) Ogni Parte contraente è sottoposta ad audit periodici svolti dall’Organizzazione conformemente alla norma di audit al fine di accertare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

b) Il segretario generale dell’Organizzazione è responsabile dell’amministrazione del Programma di audit conformemente alle direttive elaborate dall’Organizzazione.

c) Ogni Parte contraente è responsabile di agevolare lo svolgimento dell’audit e l’attuazione di un programma di azione destinato a dare seguito alle conclusioni, sulla base delle direttive adottate dall’Organizzazione.

d) L’audit di ogni Parte contraente deve:

  1. rispettare uno scadenzario globale stabilito dal segretario generale dell’Organizzazione che tenga conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione; e
  2. essere svolto a intervalli regolari, tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione.

Allegato I67

Posizione e caratteristiche tecniche dei fanali
e segnali

1. Definizione

L’espressione «altezza al di sopra dello scafo» designa l’altezza al di sopra del ponte continuo più elevato. Questa altezza deve essere misurata a partire dal punto sotto il fanale alla verticale del medesimo.

2. Disposizione verticale dei fanali e distanza fra di loro

a) A bordo delle navi a propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, i fanali di testa d’albero devono essere disposti come segue:

  1. il fanale di testa d’albero anteriore oppure, ove occorra, il fanale unico deve trovarsi ad un’altezza di 6 metri almeno al di sopra dello scafo e, se la larghezza della nave supera 6 metri, a un’altezza al di sopra dello scafo almeno uguale a questa larghezza, tenuto però conto che tale altezza non deve superare 12 metri;
  2. quando esistono due fanali di testa d’albero, il fanale posteriore deve trovarsi a un’altezza di almeno 4,5 metri superiore a quella del fanale anteriore.

b) La distanza verticale fra i fanali di testa d’albero delle navi a propulsione meccanica deve essere tale che il fanale posteriore possa sempre essere visto distintamente al di sopra del fanale anteriore, a una distanza di 1000 metri a proravia della nave al livello del mare, in tutte le condizioni normali d’assetto.

c) Il fanale di testa d’albero di una nave a propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a 12 metri, ma inferiore a 20 metri, deve trovarsi a un’altezza di 2,5 metri almeno al di sopra dello scafo.

d) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri può avere il fanale più elevato a un’altezza inferiore a 2,5 metri al di sopra dello scafo. Nondimeno, se porta un fanale di testa d’albero in più dei fanali laterali e del fanale poppiero oppure il fanale visibile su tutto l’arco d’orizzonte prescritto nella regola 23 c) in più dei fanali laterali, il fanale di testa d’albero o il fanale visibile su tutto l’arco d’orizzonte deve trovarsi a un metro almeno al di sopra dei fanali laterali.

e) Uno dei due o tre fanali di testa d’albero prescritti per una nave a propulsione meccanica che ne rimorchia o spinge un’altra, deve trovarsi nella medesima collocazione del fanale di testa d’albero a prua o a poppa restando inteso che se il fanale inferiore di testa albero poppiero si trova sull’albero poppiero, deve essere collocato almeno 4,5 metri più in alto rispetto al fanale di testa d’albero prodiero.

  1. i) Il fanale o i fanali di testo d’albero prescritti nella regola 23 a) devono essere collocati al di sopra ed a debita distanza dagli altri fanali ed ostacoli ad eccezione di quelli descritti nel comma ii).
  2. Ove non sia possibile collocare al di sopra dei fanali di testa d’albero i fanali visibili a giro d’orizzonte previsti dalla regola 27 b) i) o dalla regola 28, essi possono essere collocati al di sopra del fanale o dei fanali di testa d’albero poppiero oppure, su un piano verticale, fra il fanale o i fanali di testa d’albero prodiero ed il fanale o i fanali di testa d’albero poppiero a condizione che, in quest’ultimo caso, siano adempiute le prescrizioni del paragrafo c) della sezione 3 del presente Allegato.

g) I fanali laterali di una nave a propulsione meccanica devono trovarsi a un’altezza al di sopra dello scafo non superiore ai tre quarti dell’altezza del fanale di testa d’albero anteriore. Essi non devono essere collocati troppo in basso affinchè non siano confusi con le luci del ponte.

h) I fanali laterali, quando sono riuniti in un fanale combinato e portati da una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 20 metri, devono trovarsi a un metro almeno al disotto del fanale di testa d’albero.

i) Se le regole prescrivono due o tre fanali sovrapposti, questi ultimi devono essere spaziati nel modo seguente:

  1. a bordo di una nave di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, questi fanali devono essere spaziati di due metri almeno, il fanale inferiore deve trovarsi ad una altezza die almeno 4 metri al disopra del ponte salvo se la nave è tenuta a portare un fanale di rimorchiatura;
  2. ...
  3. i fanali, se sono tre, devono essere collocati ad intervalli regolari.

j) i fanali inferiore dei due fanali visibili su tutto l’arco d’orizzonte, prescritti per le navi intente a pescare, deve trovarsi a un’altezza sopra i fanali laterali almeno uguale al doppio della distanza separante i due fanali verticali.

k) Se una nave reca due fanali d’ancoraggio, quello anteriore prescritto dalla regola 30 a) i) deve trovarsi ad un’altezza di almeno 4,5 metri superiore a quella del fanale posteriore. A bordo di una nave di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, il fanale d’ancoraggio anteriore deve trovarsi ad una altezza di almeno 6 metri al disopra del ponte.

3. Disposizione orizzontale dei fanali e spazio fra di loro

a) Se per una nave a propulsione meccanica sono prescritti due fanali di testa d’albero, la distanza orizzontale che li separa deve essere almeno uguale alla metà della lunghezza della nave, ancorché non sia necessario che detta distanza superi 100 metri. Il fanale anteriore non deve essere collocato, rispetto alla prora della nave, a una distanza superiore al quarto della lunghezza della nave.

b) A bordo di una nave a propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, i fanali laterali non devono trovarsi davanti ai fanali di testa d’albero anteriori. Essi vanno disposti sul lato della nave o in prossimità di quest’ultimo.

c) Quando i fanali prescritti dalla regola 27 b) i) o dalla regola 28 sono collocati su un piano verticale fra il fanale o i fanali di testa d’albero prodiero ed il fanale o i fanali di testa d’albero poppiero, questi fanali visibili a giro d’orizzonte devono trovarsi ad una distanza orizzontale di almeno 2 metri dall’asse longitudinale della nave in senso trasversale.

d) Se per una nave a propulsione meccanica è prescritto un solo fanale di testa d’albero, quest’ultimo deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, detto fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave, bensì quanto più a proravia possibile.

4. Particolari concernenti la disposizione dei fanali di direzione per le navi da pesca, le navi da dragaggio e le navi occupate in lavori subacquei

a) Il fanale di direzione dell’attrezzo spiegato di una nave intenta a pescare, prescritti nella regola 26 c) ii), deve essere collocato a una distanza orizzontale di 2 metri almeno e di 6 metri al massimo dai due fanali rosso e bianco visibili su tutto l’arco d’orizzonte. Questo fanale deve essere collocato ad un’altezza che non sia né superiore a quella del fanale bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte prescritto nella regola 26 c) i), né inferiore a quella dei fanali laterali.

b) La distanza orizzontale fra i fanali e i segnali che, a bordo d’una nave occupata in lavori di dragaggio o in lavori subacquei, indicano il lato d’ostruzione e/o il lato sul quale il passaggio può avvenire senza pericolo, come quelli prescritti nella regola 27 d) i)e ii), e i fanali e segnali prescritti nella regola 27 b) i) e ii), deve essere possibilmente ampia e comunque almeno di 2 metri. Il più elevato di questi fanali o segnali non deve in ogni caso essere posto ad un’altezza maggiore del fanale o segnale inferiore facente parte della serie di tre fanali o segnali prescritti nella regola 27 b) i) e ii).

5. Schermatura dei fanali laterali

I fanali laterali delle navi di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri devono essere muniti dal lato della nave di schermi dipinti in nero e essere conformi alle prescrizioni della sezione 9 del presente Allegato. A bordo delle navi di lunghezza inferiore ai 20 metri i fanali laterali, ove necessari per adempiere alle prescrizioni della sezione 9 del presente allegato, devono essere muniti dal lato della nave, di schermi verniciati in nero opaco. Nel caso di un fanale combinato, che utilizza un filamento verticale unico e una separazione assai stretta fra il settore verde e il settore rosso, non è necessario prevedere schermi esterni.

6. Segnali

a) I segnali devono essere neri ed avere le dimensioni seguenti:

  1. un pallone deve avere almeno 0,6 metri di diametro;
  2. un cono deve avere un diametro di base di almeno 0,6 metri e un’altezza uguale al diametro;
  3. un segnale cilindrico deve avere un diametro di almeno 0,6 metri e un’altezza pari al doppio del diametro;
  4. un bicono si compone di due coni di cui all’alinea ii) precedente, aventi la base comune.

b) La distanza verticale fra i segnali deve essere almeno di 1,5 metri.

c) A bordo di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, i segnali possono avere dimensioni inferiori ma sempre proporzionate alle dimensioni della nave; la distanza che li separa può essere conseguentemente ridotta.

7. Colore dei fanali

La colorazione di tutti i fanali di navigazione deve essere conforme alle norme seguenti, stabilite nei limiti indicati dalla tavola cromatica della commissione internazionale dell’illuminazione (CII).

I limiti di zona dei diversi colori sono indicati dalle seguenti coordinate dei vertici degli angoli:

i)

Bianco

x

0.525

0.525

0.452

0.310

0.310

0.443

y

0.382

0.440

0.440

0.348

0.283

0.382

ii)

Verde

x

0.028

0.009

0.300

0.203

y

0.385

0.723

0.511

0.356

iii)

Rosso

x

0.680

0.660

0.735

0.721

y

0.320

0.320

0.265

0.259

iv)

Giallo

x

0.612

0.618

0.575

0.575

y

0.382

0.382

0.425

0.406

8. Intensità luminosa dei fanali

a) L’intensità luminosa minima dei fanali dev’essere calcolata con la formula:

I

=

3,34 × 106 × T × D2 × K–D

dove

I

=

Intensità luminosa in candele nelle condizioni d’esercizio

T

=

Valore di soglia della densità d’illuminazione con 2 x 10–7 lux

D

=

Portata luminosa in miglia marine

K

=

Coeffiziente di visibilità.
Per i fanali prescritti, K è uguale allo 0,8, ciò che corrisponde a una visibilità meteorologica di circa 13 miglia marine

b) La tabella seguente indica alcuni valori ottenuti con questa formula:

Portata luminosa in miglia marine

D

Intensità luminosa in candele
K = 0,8
I

1

0,9

2

4,3

3

12

4

27

5

52

6

94

Nota: L’intensità luminosa massima dei fanali di navigazione dovrebbe essere limitata in modo da evitare abbagliamenti. La limitazione dell’intensità luminosa non dev’essere ottenuta mediante comando variabile.

9. Settori orizzontali di visibilità

  1. i) I fanali laterali devono, installati che siano, disporre verso proravia delle intensità minime richieste. Le intensità devono diminuire fintanto che risultano praticamente nulle fra 1 e 3 gradi fuori dei settori prescritti.
  2. Per i fanali poppieri e i fanali di testa d’albero come anche per i fanali laterali al limite del settore di visibilità situato a 22,5 gradi a poppavia del traverso, le intensità minime richieste devono essere mantenute su tutto l’arco d’orizzonte dei settori prescritti nella regola 21 fino a 5 gradi all’interno di questi settori. A partire da 5 gradi all’interno dei settori prescritti, l’intensità può diminuire fino al 50 per cento entro il limite dei settori prescritti; successivamente, essa deve diminuire costantemente fino a risultare praticamente nulla a 5 gradi al massimo fuori dei settori prescritti.
  3. i) Ad eccezione dei fanali d’ancoraggio prescritto dalla regola 30 che non devono necessariamente essere posti troppo al di sopra dello scafo, i fanali visibili su tutto l’arco d’orizzonte devono essere collocati in modo da non essere nascostida alberi, da alberi completivi o da qualsiasi altra struttura entro settori angolari superiori a 6 gradi.
  4. Se nella pratica è impossibile ottemperare al paragrafo b) i) della presente sezione ponendo un solo fanale visibile su tutto l’orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l’orizzonte e adeguatamente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio.

10. Settori verticali di visibilità

a) I settori verticali di visibilità dei fanali elettrici una volta istallati ad eccezione dei fanali istallati a bordo delle navi a vela facenti rotta devono esser tali da mantenere:

  1. almeno l’intensità minima richiesta di 5 gradi al di sopra del piano orizzontale a 5 gradi al di sotto di questo piano;
  2. almeno il 60 per cento dell’intensità minima richiesta di 7,5 gradi al di sopra del piano orizzontale a 7,5 gradi al di sotto di questo piano.

b) Nel caso di navi a vela facenti rotta i settori verticali di visibilità dei fanali elettrici una volta istallati devono essere tali da mantenere:

  1. almeno l’intensità minima di 5 gradi al di sopra del piano orizzontale a 5 gradi al di sotto di questo piano;
  2. almeno 50 per cento dell’intensità minima richiesta di 25 gradi al di sopra del piano orizzontale a 25 gradi al di sotto di questo piano.

c) Per i fanali diversi da quelli elettrici, queste indicazioni devono essere osservate il più fedelmente possibile.

11. Intensità dei fanali non elettrici

I fanali non elettrici devono avere, per quanto possibile le intensità minime indicate nella tavola della sezione 8 del presente allegato.

12. Fanali di manovra

Nonostante le disposizioni della sezione 2 f) del presente allegato, il fanale di manovra descritto nella regola 34 b) deve essere situato nello stesso piano assiale del fanale o dei fanali di testa d’albero e, per quanto è possibile, a una distanza verticale di 2 metri almeno al di sopra del fanale di testa d’albero anteriore, a condizione d’essere collocato a distanza verticale di almeno 2 metri al disopra o al disotto del fanale di testa d’albero posteriore. Ove vi sia un solo fanale di testa d’albero, il fanale di manovra, se esiste, deve essere collocato nel luogo più cospicuo, a una distanza verticale di almeno 2 metri dal fanale di testa d’albero.

13. Mezzi navali ad alta velocità68

a) Il fanale di testa d’albero dei mezzi navali ad alta velocità può essere sistemato a un’altezza che, in relazione alla larghezza del mezzo navale, è inferiore a quella prescritta nella sezione 2 a) i) del presente allegato, a condizione che l’angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d’albero e i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi.

b) A bordo dei mezzi navali ad alta velocità di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, la distanza verticale richiesta tra il fanale dell’albero anteriore e quello dell’albero principale, che il paragrafo 2 a) ii) del presente allegato fissa a 4,5 metri, può essere modificata a condizione che il suo valore non sia inferiore a quello determinato applicando la seguente formula:

y=(a+17ψ)C1000+2

In questa formula:

  1. è l’altezza, espressa in metri, del fanale dell’albero principale al di sopra del fanale dell’albero anteriore;
  2. è l’altezza, espressa in metri, del fanale dell’albero anteriore sopra la superficie dell’acqua, durante il funzionamento;
  3. è l’assetto in corso di esercizio, espresso in gradi;
  4. è la distanza orizzontale tra i fanali di testa d’albero, espressa in metri.

14. Approvazione

La costruzione dei fanali e dei segnali e l’istallazione e bordo dei fanali devono essere giudicate soddisfacenti dall’autorità competente dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera.

Allegato II69

Segnali suppletivi delle navi da pesca intente a pescare in prossimità le une delle altre

1. In generale

I fanali menzionati nel presente allegato, se sono mostrati in applicazione delle disposizioni della regola 26 d), devono essere posti nel luogo più cospicuo, a 0,9 metri almeno gli uni dagli altri e a un livello inferiore a quello dei segnali prescritti nella regola 26 b) e c) i). Essi devono essere visibili su tutto l’arco d’orizzonte a una distanza di almeno un miglio, ancorché questa distanza debba essere inferiore alla portata dei fanali prescritti nelle presenti regole per le navi da pesca.

2. Segnali per le sciabiche

a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso devono mostrare:

  1. quando gettano le reti: due fanali bianchi sovrapposti;
  2. quando tirano le reti: un fanale bianco collocato verticalmente sopra ad un fanale rosso:
  3. se le loro reti sono impigliate in un ostacolo: due fanali rossi sovrapposti.

b) Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente alla pesca a strascico in coppia devono mostrare.

  1. di notte, un proiettore diretto in avanti e in direzione dell’altra nave facente parte della coppia di sciabiche;
  2. se gettano o tirano le reti oppure se le reti sono impigliate in un ostacolo, i fanali prescritti nella sezione 2 a) sottoindicata.

c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intenta alla pesca a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso o intenta alla pesca a strascico in coppia, può mostrare i fanali prescritti nel paragrafo a) o b) della presente sezione secondo il caso.

3. Segnali per navi intente a pescare con reti d’aggiramento

Le navi intente a pescare con reti d’aggiramento possono mostrare due fanali gialli sovrapposti. Questi ultimi devono illuminarsi alternativamente ogni secondo, con un’uguale durata di luce e d’oscurità. Essi possono essere mostrati soltanto quando la nave è ostacolata dai suoi dispositivi di pesca.

Allegato III70

Caratteristiche tecniche del materiale di segnalazione sonora

1. Fischi

a) Frequenza e portata sonora

La frequenza di base del segnale deve essere compresa fra 70 e 700 Hz. La portata sonora del segnale di un fischio è determinata dalle frequenze, che possono comprendere la frequenza di base e/o una o più frequenze maggiori, situate fra 180 e 700 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri o tra 180 e 2100 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, e che forniscono i livelli di pressione acustica specificati al paragrafo 1 c) seguente.

b) Limite delle frequenze di base

Allo scopo di garantire un’ampia gamma nelle caratteristiche dei fischi, la frequenza di base di un fischio deve essere compresa entro i limiti seguenti:

  1. fra 70 e 200 Hz a bordo di una nave di lunghezza uguale o superiore a 200 metri;
  2. fra 130 e 350 Hz a bordo di una nave di lunghezza uguale o superiore a 75 metri, ma inferiore a 200 metri;
  3. fra 250 e 700 Hz a bordo di una nave di lunghezza inferiore a 75 metri.

c) Intensità del segnale e portata sonora

Un fischio installato a bordo di una nave deve assicurare, nella direzione della sua intensità massima e a una distanza di un metro, un livello di pressione acustica di una banda di almeno un terzo d’ottavo nella gamma di frequenza 180–700 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri o 180–2100 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, equivalente a un livello di pressione acustica almeno uguale al valore appropriato indicato nella seguente tabella.

Lunghezza della nave in metri

Livello di pressione acustica
a un metro in decibel,
riferimento di 2 × 10–5 N/m2
(banda di un terzo d’ottavo)

Portata sonora
in miglia nautiche

200 e oltre

143

2

75 e oltre ma meno di 200

138

1,5

20 e oltre ma meno di 75

130

1

120*1

Meno di 20

115*2

0,5

111*3

* 1 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 180 e 450 Hz.

* 2 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 450 e 800 Hz.

* 3 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 300 e 2100 Hz.

d) Caratteristiche direzionali

In tutte le direzioni del piano orizzontale comprese in un settore di ± 45 gradi per rapporto all’asse, il livello di pressione acustica di un fischio direzionale non deve essere inferiore di più di 4 dB al livello di pressione acustica prescritta sull’asse. In qualsiasi altra direzione del piano orizzontale, il livello di pressione acustica non deve essere inferiore di più di 10 dB al livello della pressione acustica prescritta sull’asse, in modo che la portata in ogni direzione sia uguale alla metà almeno della portata sull’asse. Il livello di pressione acustica deve essere misurato nella banda di un terzo d’ottavo che produce la portata sonora.

e) Disposizione dei fischi

Un fischio direzionale, se è autorizzato come fischio unico a bordo di una nave, deve essere installato in modo da produrre la sua intensità massima sul davanti della nave.

f) Impianto di più fischi

Più fischi, se sono installati a più di 100 metri gli uni dagli altri, devono essere collocati in modo da non essere azionati simultaneamente.

g) Complesso di fischi

Se, in ragione della presenza d’ostacoli, il campo acustico di un solo fischio o di uno dei fischi menzionati nel paragrafo f) rischia di comprendere una zona in cui il livello acustico del segnale risulta sensibilmente ridotto, è raccomandato d’utilizzare un complesso di fischi installati in modo da evitare la riduzione del livello acustico. Giusta le regole, un complesso di fischi è considerato un fischio unico. I fischi di un siffatto complesso non devono essere situati a più di 100 metri gli uni dagli altri e devono essere collocati in modo da poter essere azionati simultaneamente. Le loro frequenze devono differire le une dalle altre di almeno 10 Hz.

2. Campana o gong

a) Intensità del segnale

Le campane, i gong o qualsiasi altro dispositivo avente caratteristiche acustiche analoghe devono assicurare un livello di pressione acustica di almeno 110 dB ad una distanza di 1 metro da questo materiale.

b) Costruzione

Le campane e i gong devono essere costruiti con materiale anticorrosivo e concepiti in modo da emettere un suono chiaro. Il diametro dell’apertura della campana non deve essere inferiore a 300 millimetri sulle navi di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri. Se è possibile, si raccomanda di installare un battaglio a comando meccanico, in modo da garantire una forza di percussione costante, pur mantenendo la possibilità di azionarlo a mano. La massa del battaglio non deve essere inferiore al 3 per cento di quella della campana.

3. Approvazione

La costruzione e il funzionamento del materiale di segnalazione sonora come anche il suo impianto a bordo della nave devono essere giudicati soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera.

Allegato IV71

Segnali di pericolo

1. I segnali seguenti, utilizzati o mostrati insieme o separatamente, indicano il pericolo e il bisogno d’assistenza:

  1. colpi di cannone o altri segnali esplosivi, a intervalli di un minuto circa;
  2. suono continuo emesso da un apparecchio qualsiasi per segnali da nebbia;
  3. razzi o bombe proiettanti stelle rosse, lanciati singolarmente a brevi intervalli;
  4. segnale emesso da qualsiasi sistema di segnalazione, composto dal gruppo . . . _ _ _ . . . (SOS) del codice Morse;
  5. segnale radiotelefonico consistente nella parola «Mayday»;
  6. segnale di pericolo N. C. del Codice internazionale dei segnali;
  7. segnale consistente in una bandiera quadrata avente, al di sopra o al di sotto, un pallone o un oggetto analogo;
  8. fuochi accesi sulla nave (come quelli che si possono produrre bruciando barili di catrame, di olio ecc.);
  9. razzo a paracadute o fuoco a mano che produce una luce rossa;
  10. segnale fumogeno che produce un fumo di colore arancione;
  11. movimenti lenti e ripetuti, dall’alto in basso, delle braccia allargate;
  12. segnale di pericolo emesso tramite chiamata selettiva digitale (DSC) su:i)canale VHF 70, oii)frequenze 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz o 16804,5 kHz in MF/HF;
  13. segnale di pericolo nel senso nave–costa trasmesso dalla stazione terrestre di bordo Inmarsat o da un altro fornitore di servizi mobili via satellite;
  14. segnali emessi da radioboe di localizzazione di sinistri;
  15. segnali approvati emessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio.

2. È vietato l’uso di uno qualsiasi dei segnali suddetti salvo allo scopo di indicare un caso di pericolo o un bisogno d’assistenza, come anche l’uso di altri segnali che possono essere confusi con uno dei segnali suddetti.

3. Occorre badare ai capitoli pertinenti del Codice internazionale dei segnali, al Manuale internazionale di ricerca e di salvataggio aeronautico e marittimo (volume III) e ai segnali seguenti:

  1. pezzo di tela di colore arancio, sia con un quadrato o un cerchio di colore nero, sia con un altro simbolo adeguato (per il rilevamento aereo);
  2. colorante.

0.747.363.321

Campo d’applicazione il 29 gennaio 202472

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firma senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Albania

15 aprile

2004 A

15 aprile

2004

Algeria

4 ottobre

1976 A

15 luglio

1977

Angola

3 ottobre

1991 A

3 ottobre

1991

Antigua e Barbuda

29 gennaio

1988 A

29 gennaio

1988

Arabia Saudita

3 luglio

1978 A

3 luglio

1978

Argentina**

11 maggio

1977 A

15 luglio

1977

Australia

29 febbraio

1980 A

29 febbraio

1980

Austria

8 giugno

1977 A

15 luglio

1977

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

1° luglio

1997

Bahamas

22 luglio

1976 A

15 luglio

1977

Bahrein

21 ottobre

1985 A

21 ottobre

1985

Bangladesh

10 maggio

1978 A

10 maggio

1978

Barbados

12 gennaio

1983 A

12 gennaio

1983

Belarus

7 gennaio

1994 A

7 gennaio

1994

Belgio

22 dicembre

1975

15 luglio

1977

Belize

9 aprile

1991 A

9 aprile

1991

Benin

1° novembre

1985 A

1° novembre

1985

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 giugno

1999

Bosnia ed Erzegovina

22 settembre

2020 A

22 settembre

2020

Brasile

26 novembre

1974

15 luglio

1977

Brunei

5 febbraio

1987 A

5 febbraio

1987

Bulgaria

29 aprile

1975

15 luglio

1977

Cambogia

28 novembre

1994

28 novembre

1994

Camerun

14 maggio

1984 A

14 maggio

1984

Canada*

7 marzo

1975 A

15 luglio

1977

Capo Verde

28 aprile

1977 A

15 luglio

1977

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

2 agosto

1977 A

2 agosto

1977

Cina*

7 gennaio

1980 A

7 gennaio

1980

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

11 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

4 novembre

1980 A

4 novembre

1980

Colombia

27 luglio

1981 A

27 luglio

1981

Comore

22 novembre

2000 A

22 novembre

2000

Congo (Brazzaville)

7 gennaio

1993 A

7 gennaio

1993

Congo (Kinshasa)

10 febbraio

1977 A

15 luglio

1977

Corea (Nord)

1° maggio

1985 A

1° maggio

1985

Corea (Sud)

29 luglio

1977

29 luglio

1977

Côte d'Ivoire

5 ottobre

1987 A

5 ottobre

1987

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

7 novembre

1983 A

7 novembre

1983

Danimarca

24 gennaio

1974

15 luglio

1977

Dominica

21 giugno

2000 A

21 giugno

2000

Dominicana, Repubblica

15 marzo

1978 A

15 marzo

1978

Ecuador

8 dicembre

1977 A

8 dicembre

1977

Egitto

19 febbraio

1987 A

19 febbraio

1987

El Salvador

17 giugno

1997 A

17 giugno

1997

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

15 dicembre

1983

Eritrea

22 aprile

1996 A

22 aprile

1996

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 dicembre

1991

Etiopia

18 luglio

1985 A

18 luglio

1985

Figi

4 marzo

1983 A

4 marzo

1983

Filippine

10 giugno

2013 A

10 giugno

2013

Finlandia

16 febbraio

1977

15 luglio

1977

Francia

10 maggio

1974

15 luglio

1977

Gabon

21 gennaio

1982 A

21 gennaio

1982

Gambia

1° novembre

1991 A

1° novembre

1991

Georgia

19 aprile

1994 A

19 aprile

1994

Germania*

14 luglio

1976

15 luglio

1977

Ghana

7 dicembre

1973

15 luglio

1977

Giamaica

30 marzo

1979 A

30 marzo

1979

Giappone

21 giugno

1977 A

15 luglio

1977

Gibuti

1° marzo

1984 A

1° marzo

1984

Giordania

5 ottobre

2000 A

5 ottobre

2000

Grecia

17 dicembre

1974

15 luglio

1977

Grenada

28 giugno

2004 A

28 giugno

2004

Guatemala

15 dicembre

1993 A

15 dicembre

1993

Guinea

19 gennaio

1981 A

19 gennaio

1981

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 maggio

2022

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 aprile

1996

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 dicembre

1997

Honduras

24 settembre

1985 A

24 settembre

1985

India

15 luglio

1977

Indonesia

13 novembre

1979 F

13 novembre

1979

Iran

17 gennaio

1989 A

17 gennaio

1989

Iraq

4 gennaio

2018 A

4 gennaio

2018

Irlanda

19 dicembre

1977

19 dicembre

1977

Islanda

21 aprile

1975

15 luglio

1977

Isole Cook

21 dicembre

2001 A

21 dicembre

2001

Isole Marshall

26 aprile

1988 A

26 aprile

1988

Israele

24 giugno

1977 A

15 luglio

1977

Italia

11 gennaio

1979

11 gennaio

1979

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 marzo

1994

Kenya

15 dicembre

1992 A

15 dicembre

1992

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 febbraio

2007

Kuwait

4 giugno

1979

4 giugno

1979

Lettonia

20 maggio

1992 A

20 maggio

1992

Libano

10 novembre

2008 A

10 novembre

2008

Liberia

28 dicembre

1973 A

15 luglio

1977

Libia

28 aprile

2005 A

28 aprile

2005

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 dicembre

1991

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 febbraio

1991

Madagascar

27 luglio

2017 A

27 luglio

2017

Malaysia

23 dicembre

1980 A

23 dicembre

1980

Maldive

14 gennaio

1981 A

14 gennaio

1981

Malta

20 marzo

1989 A

20 marzo

1989

Marocco

27 aprile

1977 A

15 luglio

1977

Mauritania

17 novembre

1995 A

17 novembre

1995

Maurizio

26 maggio

1989 A

26 maggio

1989

Messico

8 aprile

1976 A

15 luglio

1977

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 ottobre

2005

Monaco

18 gennaio

1977 A

15 luglio

1977

Mongolia

26 giugno

2002 A

26 giugno

2002

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

30 ottobre

1991 A

30 ottobre

1991

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 novembre

1987

Namibia

27 novembre

2000 A

27 novembre

2000

Nauru

18 giugno

2018 A

18 giugno

2018

Nicaragua

2 dicembre

1999 A

2 dicembre

1999

Nigeria

17 gennaio

1974 A

15 luglio

1977

Niue

18 maggio

2012 A

18 maggio

2012

Norvegia

13 agosto

1974

15 luglio

1977

Nuova Zelanda

26 novembre

1976

15 luglio

1977

Oman

25 aprile

1985 A

25 aprile

1985

Paesi Bassi

4 febbraio

1976 A

15 luglio

1977

Aruba

24 dicembre

1995

1° gennaio

1986

Curaçao

24 maggio

1984 A

1° luglio

1984

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

24 maggio

1984 A

1° luglio

1984

Sint Maarten

24 maggio

1984 A

1° luglio

1984

Pakistan

14 dicembre

1977 A

14 dicembre

1977

Palau

29 settembre

2011 A

29 settembre

2011

Panama c

14 marzo

1979 A

14 marzo

1979

Papua Nuova Guinea

18 maggio

1976 A

15 luglio

1977

Perù

9 gennaio

1980 A

9 gennaio

1980

Polonia

14 dicembre

1976

15 luglio

1977

Portogallo*

17 ottobre

1978 A

17 ottobre

1978

Qatar

31 gennaio

1980 A

31 gennaio

1980

Regno Unito* **d

28 giugno

1974

15 luglio

1977

Bermuda

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Gibilterra

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Guernesey

15 luglio

1977 A

15 luglio

1977

Isola di Man

15 luglio

1977 A

15 luglio

1977

Isole Caimane

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Isole Turche e Caicos

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Isole Vergini britanniche

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Jersey

15 luglio

1977 A

15 luglio

1977

Montserrat

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Sant'Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

8 agosto

1977 A

15 luglio

1977

Romania

27 marzo

1975 A

15 luglio

1977

Russia

9 novembre

1973 A

15 luglio

1977

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 giugno

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 maggio

2004

Saint Vincent e Grenadine

28 ottobre

1983 A

28 ottobre

1983

Salomone, Isole

12 marzo

1982 S

7 luglio

1978

Samoa

23 ottobre

1979 A

23 ottobre

1979

San Marino

19 aprile

2021 A

19 aprile

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 ottobre

1998

Seicelle

22 agosto

1988 A

22 agosto

1988

Senegal

27 ottobre

1978 A

27 ottobre

1978

Serbia

23 marzo

11976 A

15 luglio

1977

Sierra Leone

20 luglio

2001 A

20 luglio

2001

Singapore

29 aprile

1977 A

15 luglio

1977

Siria

16 febbraio

1976 A

15 luglio

1977

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

31 maggio

1974 A

15 luglio

1977

Sri Lanka

4 gennaio

1978 A

4 gennaio

1978

Stati Unitid

23 novembre

1976

15 luglio

1977

Guam

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Isola Palmyra

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Isole Howland, Baker, Jarvis
e Navassa

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Isole Midway, Wake, Johnston

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Isole Vergini americane

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Portorico

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Samoa americane

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Scoglio Kingman

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Territorio sotto tutela delle
Isole del Pacifico

1° aprile

1977 A

15 luglio

1977

Sudafrica

20 dicembre

1976 A

15 luglio

1977

Sudan

11 marzo

2003 A

11 marzo

2003

Svezia

28 aprile

1975

15 luglio

1977

Svizzera

30 dicembre

1975

15 luglio

1977

Tanzania

16 maggio

2006 A

16 maggio

2006

Thailandia

6 agosto

1979 A

6 agosto

1979

Timor Est

12 ottobre

2022 A

12 ottobre

2022

Togo

19 luglio

1989 A

19 luglio

1989

Tonga

12 aprile

1977 A

15 luglio

1977

Trinidad e Tobago

15 febbraio

1979 A

15 febbraio

1979

Tunisia

1° febbraio

1978 A

1° febbraio

1978

Turchia

16 maggio

1980 A

16 maggio

1980

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 febbraio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 S

1° ottobre

1978

Ucraina

5 marzo

1993 A

5 marzo

1993

Uganda

3 aprile

2019 A

3 aprile

2019

Ungheria

15 dicembre

1976 A

15 luglio

1977

Uruguay

15 agosto

1979 A

15 agosto

1979

Vanuatu

28 luglio

1982 A

28 luglio

1982

Venezuela

3 agosto

1983 A

3 agosto

1983

Vietnam

18 dicembre

1990 A

18 dicembre

1990

Yemen

6 marzo

1979 A

6 marzo

1979

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Dal 15 lug. 1977 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  5. Dal 22 mar. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese dell’11 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
  6. Il processo di retrocessione progressivo della Zona del Canale di Panama convenuto nell'anno 1977 entro le State Unite d'America e il Panama fosse terminato il 31 dic. 1999. Da quel tempo il Panama esercita la piena sovranità sul territorio della Zona del Canale e del proprio Canale.
  7. Allargamento dell'applicazione conformemente all’art. III della Conv.