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Scambio di note del 1°/9 maggio 2000 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per disciplinare il sorvolo del territorio del Liechtenstein da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato

RU 20012895

Entrato in vigore il 9 maggio 2000

(Stato 4 dicembre 2001)

Traduzione 1

Ambasciata
del Principato del Liechtenstein

Berna, 9 maggio 2000

Dipartimento federale

degli affari esteri

Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di accusare ricevuta la nota del Dipartimento federale degli affari esteri del 1° maggio 2000 del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di proporre all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la conclusione di una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per disciplinare il sorvolo del territorio del Liechtenstein da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato, che completa lo scambio di note del 25 gennaio 19502 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere, come segue:

  1. Ove nel quadro dell’amministrazione civile comune dello spazio aereo e in particolare delle aerovie sorga un bisogno urgente, per i sorvoli da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato le autorità di vigilanza dello spazio aereo svizzere possono includere nella disposizione anche il territorio del Principato del Liechtenstein, senza che si renda necessario comunicarlo o ottenere un’autorizzazione dalle autorità del Liechtenstein. I numeri 2–4 sono fatti salvi.
  2. Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili addetti al servizio militare, doganale e di polizia, iscritti nel registro militare o in missione ufficiale.
  3. I seguenti voli da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato stranieri all’interno del territorio del Liechtenstein sono autorizzati dalle competenti autorità svizzere soltanto previo accordo delle competenti autorità del Liechtenstein:a)sorvoli da parte di aeromobili militari a un’altezza inferiore a 12 000 piedi sul livello del mare;b)sorvoli da parte di aeromobili militari e altri aeromobili che trasportano armi, munizioni o materiale bellico o il cui impiego mira alla preparazione o al sostegno di combattimenti. Le operazioni nel quadro delle misure di sostegno della pace sono fatte salve.
  4. I seguenti voli da parte di aeromobili militari o altri aeromobili di Stato all’interno del territorio del Liechtenstein sono precedentemente comunicati alle competenti autorità del Liechtenstein dalle competenti autorità svizzere: sorvoli da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato, la cui operazione rientra nelle misure di sostegno della pace.
  5. Le autorizzazioni permanenti generali sono rilasciate dalle competenti autorità svizzere. Se necessario giusta i numeri 2 o 3, esse devono essere presentate per autorizzazione o comunicate in precedenza alle autorità del Liechtenstein.
  6. La sezione II capoverso 2 dello scambio di note del 25 gennaio 1950 è sostituita dal testo seguente:
  7. Per contro, le competenti autorità svizzere hanno facoltà, ove la legislazione aeronautica prevede il rilascio d’autorizzazioni di polizia o di licenze, di trattare direttamente con i postulanti del Liechtenstein nonché di effettuare tali rilasci. Se è implicato l’interesse pubblico (p. es. autorizzazione d’aerodromi privati, di giornate aviatorie ecc.) il rilascio avverrà o sarà prorogato solo previo accordo delle competenti autorità del Liechtenstein. Le autorità competenti si accordano di volta in volta in merito al procedimento concreto.
  8. La presente convenzione può essere denunciata, in ogni momento, con un preavviso di sei mesi.

Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetterà quanto precede, la presente nota e la risposta dell’Ambasciata costituiranno una convenzione complementare allo scambio di note del 25 gennaio 1950 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere, che entrerà in vigore il giorno in cui l’Ambasciata notificherà l’accordo del Governo del Principato del Liechtenstein.

Il Dipartimento coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Dipartimento federale degli affari esteri l’accettazione da parte del Governo del Principato del Liechtenstein. La nota del Dipartimento federale degli affari esteri e la presente risposta costituiranno una convenzione complementare allo scambio di note del 25 gennaio 1950 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere, convenzione che entrerà in vigore il 9 maggio 2000.

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.

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