I privilegi di cui alla presente sezione non sono applicabili agli aeroporti utilizzati a scopi militari, escluso qualsiasi servizio aereo internazionale regolare. Nelle zone d’operazioni belliche, od occupate militarmente, e, in tempo di guerra, lungo le linee di rifornimento che conducono a tali zone, l’esercizio di simili privilegi sarà subordinato all’approvazione delle autorità militari competenti.
Ogni Stato contraente concede agli altri Stati contraenti le seguenti libertà di sorvolo, per quanto concerne i servizi aerei internazionali regolari:
- Il privilegio di attraversare il suo territorio senza atterrarvi.
- Il privilegio di atterrarvi per scali non commerciali.
L’esercizio dei privilegi sopra menzionati avverrà conformemente alle disposizioni dell’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale e, quand’essa entrerà in vigore, alle disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuse ambedue a Chicago il 7 dicembre 1944.
Sezione 3.Uno Stato contraente che concede alle imprese di trasporti aerei di un altro Stato contraente il privilegio di fare scalo per ragioni non commerciali, potrà esigere che dette imprese offrano un servizio commerciale conveniente nei punti in cui sono fatti detti scali. Tale esigenza non comporterà distinzione alcuna tra le imprese di trasporto aeree esercitate sulla stessa linea; essa terrà conto della capacità degli aeromobili e dovrà essere applicata in modo; da non pregiudicare l’esercizio normale dei servizi aerei internazionali interessati o i diritti e gli obblighi di qualsiasi Stato contraente.
Sezione 4.Ogni Stato contraente potrà, con riserva delle disposizioni del presente Accordo,
- designare la rotta da seguire sul proprio territorio da ciascun servizio aereo internazionale e gli aeroporti che detto servizio può utilizzare;
- imporre o autorizzare l’imposizione a qualsiasi servizio aereo internazionale delle tasse eque e ragionevoli per l’utilizzazione di detti aeroporti o altri impianti; queste tasse non dovranno superare quelle che pagherebbero gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali analoghi, purché, a domanda di uno Stato contraente interessato, le tasse imposte per l’utilizzazione degli aeroporti e altri impianti formino oggetto di un esame da parte del Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, istituita conformemente alla Convenzione sopra menzionata, il quale Consiglio sottoporrà un rapporto e le sue raccomandazioni in proposito allo Stato o agli Stati interessati.
Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un certificato o un permesso a un’impresa di trasporti aerei di un altro Stato, qualora non sia convinto che una parte importante di proprietà e il controllo effettivo di questa impresa siano nelle mani di cittadini di uno Stato contraente, o quando un’impresa di trasporti aerei non si attenga alle leggi dello Stato sorvolato o non adempia gli obblighi imposti dal presente Accordo.