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0.748.111.2

Accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali Conchiuso a Chicago il 7 dicembre 1944 Firmato e accettato dalla Svizzera il 6 luglio 1945 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1945

RS 13651

Traduzione

(Stato 18 gennaio 2024)

Gli Stati che, in quanto membri dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, firmano ed accettano il presente Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Sezione 1.

I privilegi di cui alla presente sezione non sono applicabili agli aeroporti utilizzati a scopi militari, escluso qualsiasi servizio aereo internazionale regolare. Nelle zone d’operazioni belliche, od occupate militarmente, e, in tempo di guerra, lungo le linee di rifornimento che conducono a tali zone, l’esercizio di simili privilegi sarà subordinato all’approvazione delle autorità militari competenti.

Ogni Stato contraente concede agli altri Stati contraenti le seguenti libertà di sorvolo, per quanto concerne i servizi aerei internazionali regolari:

  1. Il privilegio di attraversare il suo territorio senza atterrarvi.
  2. Il privilegio di atterrarvi per scali non commerciali.
Sezione 2.

L’esercizio dei privilegi sopra menzionati avverrà conformemente alle disposizioni dell’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale e, quand’essa entrerà in vigore, alle disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuse ambedue a Chicago il 7 dicembre 1944.

Sezione 3.

Uno Stato contraente che concede alle imprese di trasporti aerei di un altro Stato contraente il privilegio di fare scalo per ragioni non commerciali, potrà esigere che dette imprese offrano un servizio commerciale conveniente nei punti in cui sono fatti detti scali. Tale esigenza non comporterà distinzione alcuna tra le imprese di trasporto aeree esercitate sulla stessa linea; essa terrà conto della capacità degli aeromobili e dovrà essere applicata in modo; da non pregiudicare l’esercizio normale dei servizi aerei internazionali interessati o i diritti e gli obblighi di qualsiasi Stato contraente.

Sezione 4.

Ogni Stato contraente potrà, con riserva delle disposizioni del presente Accordo,

  1. designare la rotta da seguire sul proprio territorio da ciascun servizio aereo internazionale e gli aeroporti che detto servizio può utilizzare;
  2. imporre o autorizzare l’imposizione a qualsiasi servizio aereo internazionale delle tasse eque e ragionevoli per l’utilizzazione di detti aeroporti o altri impianti; queste tasse non dovranno superare quelle che pagherebbero gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali analoghi, purché, a domanda di uno Stato contraente interessato, le tasse imposte per l’utilizzazione degli aeroporti e altri impianti formino oggetto di un esame da parte del Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, istituita conformemente alla Convenzione sopra menzionata, il quale Consiglio sottoporrà un rapporto e le sue raccomandazioni in proposito allo Stato o agli Stati interessati.
Sezione 5.

Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un certificato o un permesso a un’impresa di trasporti aerei di un altro Stato, qualora non sia convinto che una parte importante di proprietà e il controllo effettivo di questa impresa siano nelle mani di cittadini di uno Stato contraente, o quando un’impresa di trasporti aerei non si attenga alle leggi dello Stato sorvolato o non adempia gli obblighi imposti dal presente Accordo.

Art. II.

Sezione 1.

Uno Stato contraente che reputa ingiusto o pregiudizievole ai suoi interessi un provvedimento che un altro Stato contraente ha preso conformemente al presente Accordo, può chiedere al Consiglio che esamini la situazione. Il Consiglio indagherà allora sulla questione e riunirà, per consultazione, gli Stati interessati. Se tale consultazione non risolve la difficoltà, il Consiglio può far conoscere agli Stati contraenti interessati le conclusioni e raccomandazioni che esso reputa convenienti. Se, in seguito, uno di tali Stati contraenti tralascia, per una ragione che il Consiglio non ritiene plausibile, di prendere i provvedimenti correttivi che si impongono, il Consiglio può raccomandare all’Assemblea dell’Organizzazione sopra menzionata di sospendere i diritti e i privilegi conferiti dal presente Accordo a detto Stato contraente, fino a quando non abbia preso i provvedimenti di cui si tratta. L’Assemblea può, con maggioranza dei due terzi, votare la sospensione dello Stato contraente in causa, per il periodo che giudicherà opportuno o fino a quando il Consiglio non decida che i provvedimenti correttivi sono stati presi da detto Stato.

Sezione 2.

Nel caso in cui una contestazione tra due o più Stati contraenti in materia d’interpretazione o di applicazione del presente Accordo, non possa essere regolata mediante negoziati, le disposizioni del Capo XVIII della Convenzione sopra menzionata sono applicabili nel modo previsto in caso di contestazione circa l’interpretazione o l’applicazione di detta Convenzione.

Art. III.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per tutta la durata della Convenzione sopra menzionata, restando ben inteso che ogni Stato contraente che fa parte dei presente Accordo potrà disdire quest’ultimo mediante preavviso di un anno al Governo degli Stati Uniti d’America, il quale notificherà immediatamente il preavviso e la disdetta a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. IV.

Fino al momento dell’entrata in vigore della Convenzione sopra menzionata, tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo alla Convenzione stessa, ad eccezione di quelli all’art. II, Sezione 2, e all’art. V, saranno considerati come riferimenti fatti all’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuso a Chicago il 7 dicembre 1944; e tutti i riferimenti all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, all’ Assemblea ed al Consiglio saranno considerati come riferimenti fatti all’Organizzazione provvisoria della navigazione aerea civile internazionale, all’Assemblea interinale e al Consiglio interinale.

Art. V.

Al fini dei presente Accordo la parola «territorio» avrà il senso attribuitole nell’art. 2 della Convenzione sopra menzionata.

Art. VI. Firma e accettazione dell’Accordo

I sottoscritti, delegati alla Conferenza internazionale dell’aviazione civile, riuniti a Chicago il 1 o novembre 1944, hanno apposto le loro firme al presente, Accordo, restando ben inteso che ciascuno dei Governi in nome dei quali l’Accordo è stato firmato, farà sapere il più presto possibile al Governo degli Stati Uniti se la firma apposta in suo nome costituisce o no un’accettazione dell’accordo da parte di detto Governo e un obbligo che lo vincola. Ogni Stato membro dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale potrà accettare il presente Accordo come un obbligo formale, notificando la sua accettazione al Governo degli Stati Uniti; tale accettazione avrà effetto a contare dalla data del ricevimento della notificazione da parte del Governo sopra menzionato. Il presente Accordo entrerà in vigore, tra gli Stati contraenti, alla data dell’accettazione da parte di ciascuno di essi. In seguito, esso sarà valevole per ogni altro Stato che notificherà la sua accettazione al Governo degli Stati Uniti, a contare dalla data del ricevimento di detta accettazione da parte di quest’ultimo Governo. Il Governo degli Stati Uniti parteciperà a tutti gli Stati che avranno firmato o accettato il presente Accordo, la data di ogni altra accettazione e la data alla quale l’Accordo entrerà in vigore per ciascuno degli Stati che lo accetteranno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, firmano il presente Accordo in nome dei loro Governi rispettivi, alla data che figura a lato delle loro rispettive firme.

Fatto a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in lingua inglese. Un testo redatto nelle lingue inglese, francese e spagnuola, ciascuna facendo parimente fede, sarà aperto alle firme a Washington, D. C. 1 due testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi di tutti gli Stati che firmeranno o accetteranno il presente Accordo.

(Seguono le firme)

0.748.111.2

Campo d’applicazione il 18 gennaio 20242

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 maggio

1945

17 maggio

1945

Albania

21 ottobre

1997 A

21 ottobre

1997

Algeria

16 aprile

1964

16 aprile

1964

Antigua e Barbuda

16 novembre

1988 S

1 novembre

1981

Argentina

4 giugno

1946

4 giugno

1946

Armenia

29 maggio

1996

29 maggio

1996

Australia

28 agosto

1945

28 agosto

1945

Austria

10 dicembre

1958

10 dicembre

1958

Azerbaigian

3 marzo

2000 A

3 marzo

2000

Bahamas

27 maggio

1975 S

26 giugno

1975

Bahrein

12 ottobre

1971

12 ottobre

1971

Bangladesh

9 febbraio

1979

9 febbraio

1979

Barbados

10 luglio

1970

10 luglio

1970

Belgio

19 luglio

1945

19 luglio

1945

Benin

23 aprile

1963

23 aprile

1963

Bolivia

4 aprile

1947

4 aprile

1947

Bosnia ed Erzegovina

3 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Brasile

20 luglio

2022

20 luglio

2022

Brunei

4 dicembre

1984 S

1° gennaio

1984

Bulgaria

21 settembre

1970

21 settembre

1970

Burkina Faso

25 settembre

1992 A

25 settembre

1992

Burundi

18 febbraio

1968

18 febbraio

1968

Camerun

30 marzo

1960

30 marzo

1960

Ceca, Repubblica

13 dicembre

1994 S

1° gennaio

1993

Cile

24 aprile

1974

24 aprile

1974

Cina*

Hong Kong a

3 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

6 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

12 ottobre

1961

12 ottobre

1961

Congo (Brazzaville)

26 agosto

2013

26 agosto

2013

Corea (Nord)

8 febbraio

1995 A

8 febbraio

1995

Corea (Sud)

22 giugno

1960

22 giugno

1960

Costa Rica

1° maggio

1958

1° maggio

1958

Côte d'Ivoire

20 marzo

1961

20 marzo

1961

Croazia

12 giugno

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

20 giugno

1947

20 giugno

1947

Danimarca

1° dicembre

1948

1° dicembre

1948

Ecuador

28 luglio

1983

28 luglio

1983

Egitto

13 marzo

1947

13 marzo

1947

El Salvador

1° giugno

1945

1° giugno

1945

Emirati Arabi Uniti

25 maggio

1972 A

25 maggio

1972

Estonia

16 agosto

1995 A

16 agosto

1995

Eswatini

30 aprile

1973 A

30 aprile

1973

Etiopia

22 marzo

1945

22 marzo

1945

Figi

14 febbraio

1973 S

14 febbraio

1973

Filippine*

22 marzo

1946

22 marzo

1946

Finlandia

9 aprile

1957

9 aprile

1957

Francia

24 giugno

1948

24 giugno

1948

Gabon

15 gennaio

1970

15 gennaio

1970

Georgia

8 ottobre

2003

8 ottobre

2003

Germania*

9 maggio

1956

8 giugno

1956

Giamaica

18 ottobre

1963

18 ottobre

1963

Giappone

20 ottobre

1953

20 ottobre

1953

Giordania

18 marzo

1947

18 marzo

1947

Grecia

21 settembre

1945

21 settembre

1945

Guatemala

28 aprile

1947

28 aprile

1947

Guinea

5 novembre

1998 A

5 novembre

1998

Guyana*

28 aprile

1986

28 aprile

1986

Honduras

13 novembre

1945

13 novembre

1945

India

2 maggio

1945

2 maggio

1945

Iran

19 aprile

1950

19 aprile

1950

Iraq

15 giugno

1945

15 giugno

1945

Irlanda

15 novembre

1957

15 novembre

1957

Islanda

21 marzo

1947

21 marzo

1947

Israele

16 giugno

1954

16 giugno

1954

Italia

27 giugno

1984 A

27 giugno

1984

Kazakstan

9 luglio

2007 A

9 luglio

2007

Kuwait

17 giugno

1960

17 giugno

1960

Lesotho

2 ottobre

1975 A

2 ottobre

1975

Lettonia

21 maggio

1997 A

21 maggio

1997

Libano

5 giugno

1974

5 giugno

1974

Liberia

19 marzo

1945

19 marzo

1945

Lussemburgo

28 aprile

1948

28 aprile

1948

Macedonia del Nord

4 gennaio

1995 S

8 settembre

1991

Madagascar

14 maggio

1962

14 maggio

1962

Malawi

27 marzo

1975 A

27 marzo

1975

Malaysia

31 dicembre

1959 S

31 agosto

1957

Mali

27 maggio

1970

27 maggio

1970

Malta

4 giugno

1965

4 giugno

1965

Marocco

26 agosto

1957

26 agosto

1957

Mauritania

11 maggio

1979

11 maggio

1979

Maurizio

13 settembre

1971

13 settembre

1971

Messico

25 giugno

1946

25 giugno

1946

Moldova

21 novembre

1994 A

21 novembre

1994

Monaco

3 gennaio

1996 A

3 gennaio

1996

Mongolia

15 aprile

2004

15 aprile

2004

Montenegro

5 ottobre

2007 A

5 ottobre

2007

Mozambico

18 agosto

2016

18 agosto

2016

Nauru

25 agosto

1975 A

24 settembre

1975

Nepal

23 novembre

1965

23 novembre

1965

Nicaragua

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Niger

16 marzo

1962 S

3 agosto

1960

Nigeria

25 gennaio

1961

25 gennaio

1961

Norvegia

30 gennaio

1945

30 gennaio

1945

Nuova Zelanda

19 aprile

1945

19 aprile

1945

Isole Cook

18 aprile

2005 A

18 aprile

2005

Oman

23 febbraio

1973 A

23 febbraio

1973

Paesi Bassi

12 gennaio

1945

12 gennaio

1945

Aruba

9 giugno

1996

1° gennaio

1986

Pakistan

24 marzo

1948 S

15 agosto

1947

Palau

3 novembre

1995 A

3 novembre

1995

Panama

8 ottobre

1982 A

8 ottobre

1982

Paraguay

27 luglio

1945

27 luglio

1945

Perù

16 ottobre

2017

16 ottobre

2017

Polonia

6 aprile

1945

6 aprile

1945

Portogallo

1° settembre

1959

1° settembre

1959

Qatar

25 giugno

2008

25 giugno

2008

Regno Unito*

31 maggio

1945

31 maggio

1945

Romania

14 luglio

2021

14 luglio

2021

Ruanda

6 luglio

1964

6 luglio

1964

San Marino

29 giugno

2007

29 giugno

2007

Seicelle

16 ottobre

1979

16 ottobre

1979

Senegal

8 marzo

1961

8 marzo

1961

Serbia

10 luglio

2002 S

13 gennaio

2001

Singapore

22 agosto

1966

22 agosto

1966

Siria

25 novembre

2005

25 novembre

2005

Slovacchia

6 marzo

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

28 dicembre

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

10 giugno

1964

10 giugno

1964

Spagna

30 luglio

1945

30 luglio

1945

Sri Lanka

1° aprile

1957 S

4 febbraio

1948

Stati Uniti*

8 febbraio

1945

8 febbraio

1945

Sudafrica

30 novembre

1945

30 novembre

1945

Suriname

4 gennaio

2008

4 gennaio

2008

Svezia

19 novembre

1945

19 novembre

1945

Svizzera

6 luglio

1945

6 luglio

1945

Thailandia

6 marzo

1947

6 marzo

1947

Togo

16 settembre

1965 S

27 aprile

1960

Trinidad e Tobago

13 aprile

1963

13 aprile

1963

Tunisia

26 aprile

1962

26 aprile

1962

Turchia

6 giugno

1945

6 giugno

1945

Ucraina

14 agosto

1997 A

14 agosto

1997

Ungheria

15 gennaio

1973 A

15 gennaio

1973

Uzbekistan

17 febbraio

1997 A

17 febbraio

1997

Vanuatu

14 gennaio

1988

14 gennaio

1988

Venezuela

28 marzo

1946

28 marzo

1946

Zambia

13 ottobre

1965

13 ottobre

1965

Zimbabwe

29 febbraio

2008 A

29 febbraio

2008

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti: www.state.gov > Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Depositary > Status Lists > Status Lists for Treaties for Which the United States is Depositary > Transportation, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 31 mag. 1945 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  1. Dal 1° set. 1959 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.