Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
Ciascuna Parte può domandare in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Le consultazioni hanno luogo entro i trenta (30) giorni seguenti questa richiesta.
Se, dopo simili consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione, la prima Parte deve informare l’altra su queste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte deve intraprendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti misure adeguate entro trenta (30) giorni o entro un termine più lungo convenuto, si applica l’articolo 6 del presente Accordo.
Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa o, in base ad un accordo di leasing, su incarico di un’impresa o di imprese di una delle Parti sulle linee da o verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere oggetto d’indagine da parte di rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte. La verifica a bordo e nell’ambito dell’aeromobile (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico») si riferisce alla validità dei certificati di navigabilità e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato attuale dell’aeromobile e delle sue attrezzature e non può causare ritardi irragionevoli.
la Parte che effettua l’ispezione è libera di concludere, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti il certificato di navigabilità o i brevetti di idoneità con riferimento all’aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato non corrispondono oppure superano le norme minime stabilite in base alla Convenzione.
Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:
- seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione;
- seri motivi per temere che sussista una lacuna nell’adozione e nell’esecuzione efficienti delle norme di sicurezza in vigore conformemente alle esigenze della Convenzione;
Nel caso in cui l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa di una Parte per effettuare un’ispezione dell’area di traffico in applicazione del summenzionato paragrafo 5 sia negato da un rappresentante dell’impresa, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di timore, del genere di quelli ai quali è fatto riferimento nel summenzionato paragrafo 6, e può trarne le conclusioni menzionate in detto paragrafo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare temporaneamente e con effetto immediato l’autorizzazione d’esercizio dell’impresa dell’altra Parte nel caso in cui, a seguito di un’ispezione dell’area di traffico, di una serie di simili ispezioni, di un accesso negato per simili ispezioni, oppure a seguito di consultazioni o altrimenti, la prima Parte giunga alla conclusione che la necessità di agire immediatamente sia decisiva per la sicurezza dei voli di un’impresa.
Ogni misura adottata da una Parte in conformità con i summenzionati paragrafi 4 e 8 deve essere revocata non appena vengono a mancare le ragioni di tali misure.