Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
- Il termine «Convenzione» significa la Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19442,
- L’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3, per l’Algeria, la Direzione dei Trasporti, sottodirezione dell’aviazione civile, oppure, nei due casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- L’espressione «impresa designata» significa l’impresa di trasporti aerei designata da una delle Parti per l’esercizio dei servizi convenuti, conformemente all’articolo 3 del presente accordo;
- La parola «territorio» indica quello definito nell’articolo 2 della Convenzione.