Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda un significato diverso:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano divenuti applicabili per le due Parti o siano stati da esse ratificati;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Regno dell’Arabia Saudita, l’autorità generale competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi altra persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e le condizioni per agenti e altri servizi ausiliari, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica le zone di terra e le relative acque territoriali poste sotto la sovranità, la signoria, la protezione o il mandato di tale Stato, come stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi allegati e tutte le relative modifiche;
- il termine «orario» indica gli orari per le linee sulle quali vengono esercitati i servizi aerei indicati in allegato al presente Accordo e ogni relativa modifica, come sono stati concordati conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del presente Accordo;
- il termine «capacità», in relazione a un «aeromobile», indica il carico utile di tale aeromobile, disponibile su una linea o su un tratto di questa linea;
- l’espressione «pezzi di ricambio» indica gli articoli di ricambio o di manutenzione destinati a essere incorporati in un aeromobile, inclusi i motori;
- l’espressione «normale attrezzatura di bordo» indica gli articoli, diversi dalle provviste e dai pezzi di ricambio, per loro natura sostituibili, che sono destinati all’uso a bordo durante il volo, incluso l’equipaggiamento di pronto soccorso e di sopravvivenza;
- le espressioni «tasse d’utilizzazione» e «tasse aeroportuali» indicano le tasse addebitate alle imprese di trasporti aerei per la messa a disposizione degli aeromobili, degli equipaggi e dei passeggeri di installazioni aeroportuali e di controllo della navigazione aerea, compresi i relativi servizi ed impianti.