a. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonché il loro volo in transito, si applicano parimenti all’impresa designata dall’altra Parte. b. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul detto territorio. c. I passeggeri in transito nel territorio di una Parte sottostanno a un controllo semplificato. Per i bagagli e le merci in transito diretto non saranno ricossi né dazi né tasse. d. Ciascuna Parte consente a non accordare preferenze alla propria impresa, nei confronti di quella designata dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti su le dogane, i visti, l’immigrazione, la quarantena, i cambi, nonché degli altri regolamenti che concernono anche i trasporti aeri.