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0.748.127.192.18

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Burundi concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 10 gennaio 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 25 novembre 1974

(Stato 10 giugno 1997) (Stato 10 giugno 1997)0.748.127.192.181ro

Traduzione2

Entrato in vigore con scambio di note il 29 maggio 1975

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Burundi,

considerato che la Svizzera e il Burundi fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:

  1. Il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;3
  2. L’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale4 e, per il Burundi, il Ministero nel cui ambito di competenza rientra l’Aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

La Parte informata della designazione accorda senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa è in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure sottoporre alle condizioni ch’essa reputa necessarie l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta che sia l’autorizzazione d’esercizio, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilità conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e nel suo Allegato.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

La capacità d trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Art. 6

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’una o dell’altra delle Parti, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, saranno, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino riesportazione avvenuta.

Vanno parimenti esonerati da questi stessi diritti, spese e tasse, eccetto gli emolumenti per servizi prestati:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio dell’una o dell’altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e l’attrezzatura normale di bordo importati sul territorio dell’una o dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

L’attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Art. 8

Le legge e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Per l’impiego degli aeroporti e per altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10

Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di aerotrasporti.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.

Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Art. 11

Ciascuna Parte s’impegna ad accordare, all’impresa designata dell’altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d’introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche od altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Art. 13

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art. 14

Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ogni modificazione dell’Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16

Il presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. 17

Il presente Accordo e il suo Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che venisse a vincolare le Parti.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la suo decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. 19

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 10 gennaio 1974, in doppio esemplare, in lingua francese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Burundi:

Werner Guldimann

J. Ntakabanyura

Allegato

Tavola delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designato dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nel Burundi

Punti oltre
il Burundi

Punti in Svizzera

Algeri

Bujumbura

Dar-es-Salaam

Tunisi

Mombasa

Tripoli

Lusaka

Bengasi

Lubumbashi

Il Cairo

Ndola

Khartum

Brazzaville

Addis Abeba

Blantrye

Kano

Tananarive

Niamey

Isola Mauritius

Lomé

Isola della

Cotonou

Riunione

Accra
Lagos
Douala
N’Djamena
Bangui
Libreville
Nairobi o Entebbe
Kisangani

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica del Burundi può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre
la Svizzera

Punti nel Burundi

Lusaka

Basilea

Bruxelles

Lubumbashi

o

Parigi

Kigali

Ginevra

Londra

Kisangani

o

Francoforte

Entebbe

Zurigo

Copenhagen

Nairobi

Stoccolma

Dar-es-Salaam

Oslo

Kinshasa

Praga

Brazzaville

Bucarest

Libreville

Mosca

Bangui
N’Djamena
Douala
Lagos
Accra
Cotonou
Niamey
Addis Abeba
Il Cairo
Tripoli
Tunisi
Algeri
Atene
Roma

Note

1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono stati enumerati.

3. L’impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati, alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

5. Qualsiasi servizio sarà esercitato seguendo una rotta ragionevolmente diretta.

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