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0.748.127.192.23

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia concernente il traffico aereo di linea

RU 2008 4201

Traduzione1

Concluso il 6 febbraio 2007

Applicato provvisoriamente dal 6 febbraio 2007

In vigore dal 21 aprile 20152

(Stato 21 aprile 2015)

Considerando che la Confederazione Svizzera
e
il Regno della Cambogia

sono Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per entrambe le Parti;
  2. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per il Regno della Cambogia, il Segretariato di Stato per l’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. l'espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare, sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte, specificati nell’Allegato al presente Accordo.

Nessuna disposizione del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, a seguito di conflitto armato, disordini politici o circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte tiene conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest’ultima impresa che serve le stesse linee o parte di esse.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi è esercitato conformemente ai principi generali di normale sviluppo sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraverso cui passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato, o a condizioni uniformi come quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte mentre si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto all'impresa designata dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurarne la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokyo il 14 settembre 1963 4 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all’Aia il 16 dicembre 1970 5 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 6 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 7 , e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Su richiesta le Parti si accordano reciprocamente tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri dell’equipaggio, degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili possono essere tenuti a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere provvedimenti speciali di sicurezza ragionevoli per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e membri dell’equipaggio, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente agevolando le comunicazioni e prendendo altre misure appropriate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o due imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dell’altra Parte provi di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che le imprese di trasporti aerei abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può in ogni momento esercitare i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente un’autorizzazione per l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che le suddette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure
  2. la suddetta impresa ha disatteso o gravemente violato le leggi o i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure
  3. la suddetta impresa non esercita i servizi convenuti in maniera conforme alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tale diritto può essere esercitato soltanto dopo consultazione con l’altra Parte, salvo che la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione di condizioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 8 Sicurezza

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per soddisfare dette norme minime e quest’altra Parte deve adottare adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui quest’altra Parte non adotti entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del presente accordo concernenti la revoca e la sospensione temporanea dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dall’impresa designata di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Fatti salvi gli emolumenti per servizi resi, sono parimenti esentati da questi diritti e tasse:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa dell’altra Parte, anche se tali approvvigionamenti devono essere utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o sul trasferimento nel territorio dell’altra Parte di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che la suddetta impresa o le suddette imprese di quest’altra Parte beneficino delle medesime esenzioni.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 11 Attività commerciali

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul proprio territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel proprio Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo devono essere fissate secondo importi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche del servizio, le tasse di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico relative al mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe che potrebbero essere inammissibili perché appaiono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano o respingono le tariffe applicabili al trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. In caso di mancata approvazione, ne danno comunicazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte al più presto o comunque entro quattordici (14) giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle vigenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente paragrafo 4, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici (14) giorni dalla ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a parificare le sue tariffe a quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 14 Approvazione degli orari

Al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata sottopone i propri orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari che l’impresa designata di una Parte intende effettuare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati occorre chiedere previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può in ogni momento chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, salvo che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa la propria procedura e decide in merito alla suddivisione delle spese risultanti da detta procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

Se le Parti ritengono auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può in ogni momento notificare per scritto all’altra Parte la propria decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Può tuttavia essere revocata di comune accordo prima che scada detto termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

Il presente accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma ed entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Phnom Penh il 6 febbraio 2007, in doppio esemplare, nelle lingue francese, khmer e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Micheline Calmy-Rey

Per il
Governo del Regno della Cambogia:

Hun Sen

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali l’impresa designata della Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Cambogia

Punti oltre la Cambogia

Punti in Svizzera

3 punti*

Phnom Penh

3 punti

  1. (escluse Bangkok e Singapore).

Tavola delle linee II

Linee sulle quali l’impresa designata del Regno della Cambogia può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Cambogia

3 punti*

3 punti

3 punti

  1. (escluse Bangkok e Singapore).

Note

1. Punti di scalo intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.

2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non indicati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.