Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d’equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima dell’imbarco e durante esso o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.
In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e membri d’equipaggio, degli aeroporti o degli impianti e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.
Ciascuna Parte intraprende tutte le misure necessarie che reputa attuabili al fine di garantire che un aeromobile oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo, a meno che il decollo si renda indispensabile in base a motivi superiori di protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di consultazioni reciproche.
Se una Parte viola le disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione contenute nel presente articolo, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di detta Parte conformemente all’articolo 18 del presente Accordo. L’incapacità di pervenire a un’intesa soddisfacente entro i sessanta (60) giorni successivi può giustificare l’applicazione dell’articolo 7 del presente Accordo.