Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione d’un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni servizio aereo.
Le tariffe di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate dopo che esse abbiano consultato le altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale accordo secondo la procedura d’allestimento delle tariffe praticata dall’organismo internazionale che di norma disciplina tale materia.
Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell’accordo di dette autorità.
Se le imprese designate non possono accordarsi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di trovare una soluzione soddisfacente.
Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente articolo 15.
Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 15.