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Accordo fra la Svizzera e la Repubblica democratica del Congo concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso a Kinshasa il 21 gennaio 1970 Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1971 Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 settembre 1971

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica democratica del Congo,

considerato che la Svizzera e la Repubblica democratica del Congo fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ;

animati dal desiderio di sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e

animati dal desiderio di concludere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. l’espressione «Convenzione» indica la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;3
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale; per la Repubblica democratica del Congo, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, direzione dell’aeronautica civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzati ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente, Ministero;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salvo le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio dei servizi internazionali, dei seguenti diritti:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’allegato, passeggeri, merci e colli postali del traffico internazionale.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Appena informata della designazione, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione d’esercizio, salvo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può negare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2, oppure vincolare l’esercizio dei diritti menzionati nell’articolo 2 alle condizioni reputate necessarie, qualora non avesse la prova che la proprietà preminente nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

L’impresa così designata e autorizzata conformemente al paragrafo 2, può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha, rispetto all’atra, la facoltà di revocare l’autorizzazione d’esercizio, di sospendere i diritti menzionati nell’articolo 2 o di vincolarne l’esercizio alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che la proprietà preminente nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini;
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente accordo e nell’allegato.

La revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1, quando non siano urgenti al fine di evitare infrazioni a leggi o regolamenti, possono essere attuati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

Le imprese designate fruiscono di possibilità giuste ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest’ultima.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Art. 6

Gli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche l’attrezzatura normale, le riserve di carburante e di lubrificante, le provviste di bordo comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esenti, all’entrata nel territorio dell’altra Parte da ogni dazio, spesa d’ispezione oppure da altri diritti o tasse, sempreché tali attrezzature, riserve e provviste non abbandonino gli aeromobili fino alla loro riesportazione.

Sono parimente esonerati dai medesimi diritti e da analoghe spese e tasse, salvo restando le indennità per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate nel territorio di una Parte, entro i limiti stabiliti dall’autorità di questa Parte, e destinate al consumo a bordo degli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale dell’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo, importati nel territorio di una Parte e destinati alla manutenzione o alla riparazione degli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili, utilizzati nel servizio internazionale, dall’impresa designata dall’altra Parte, anche qualora queste provviste debbano essere impiegate nel tratto di volo eseguito sopra il territorio della Parte, dove essi sono stati imbarcati.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e le provviste che si trovano a bordo degli aeromobili utilizzati dall’impresa designata di una Parte, non devono essere scaricati sul territorio dell’altra Parte senza il consenso delle autorità doganali di tale territorio. In questo caso essi possono soggiacere alla sorveglianza delle autorità menzionate sino alla riesportazione o fina al momento in cui essi saranno destinati ad altri fini, conformemente alle norme doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte, che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata, sottostanno a un controllo molto semplificato. Per i bagagli e le merci in transito diretto non sono riscossi ne dazi ne altre tasse analoghe.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti di una Parte, che, rispetto al territorio di quest’ultima, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, nonché il loro volo in transito attraverso il territorio suindicato, si applicano all’impresa designata dall’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul territorio di quest’ultima, l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi, delle merci o dei colli postali, e segnatamente riguardo alle formalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione o d’immigrazione, di dogana e i provvedimenti sanitari, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci o ai colli postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte, quando essi si trovano sul territorio menzionato.

Ciascuna Parte si impegna a non favorire le proprie imprese rispetto all’impresa designata dall’altra, nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Per fruire degli aeroporti e di altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare tasse superiori a quelle che devono essere versate per gli aeromobili nazionali, attribuiti a servizi internazionali regolari.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10

Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione d’un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

Le tariffe di cui al paragrafo 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate e dopo aver consultato le altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale accordo secondo la procedura d’allestimento delle tariffe praticata dall’organismo internazionale che di norma disciplina tale materia.

Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell’accordo di dette autorità.

Se le imprese designate non possono accordarsi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune accordo.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.

Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 15.

Art. 11

Ciascuna Parte si obbliga ad assicurare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, degli eccedenti d’introito conseguiti sul suo territorio dalle suddetta impresa, mediante il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato mediante un accordo particolare, applicabile sarà quest’ultimo.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, le statistiche periodiche e altre informazioni analoghe, documentanti il volume di traffico lungo i servizi convenuti.

Art. 13

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, di tempo in tempo, per accertarsi che i principi definiti nel presente accordo siano applicati e che gli scopi di quest’ultimo siano realizzati in modo soddisfacente.

Art. 14

La Parte che reputasse opportuno modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, può chiedere una consultazione con l’altra Parte. La consultazione deve iniziare entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modificazione entra in vigore non appena le due Parti si siano notificato il rispettivo adempimento delle formalità costituzionali.

Le autorità aeronautiche delle due Parti possono convenire direttamente le modificazioni dell’allegato. Dette modificazioni entrano in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale composto di tre arbitri.

Ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro l’altra Parte non ha designato il proprio, oppure se dopo un mese dalla designazione del secondo, gli arbitri non hanno ancora proceduto alla cooptazione, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Il tribunale decide circa la ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

Art. 16

Il presente accordo come anche gli eventuali emendamenti saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 17

Il presente accordo e l’allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le Parti.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la disdetta del presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il tal caso l’accordo cessa 12 mesi dopo la ricezione della notifica, sempreché nel frattempo la disdetta non sia stata ritirata di comune intesa. Qualora l’altra Parte non confermasse la ricezione della notifica, si reputa che esse l’abbia ricevuta dopo 14 giorni dalla sua consegna all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 19

Il presente accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entra in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Kinshasa, il 21 gennaio 1970, in doppio esemplare, in lingua francese.

(Si omettono le firme)

Allegato4

A

Tavola delle linee

I. Linee su cui servizi aerei possono essere esercitati dall’impresa designata della Repubblica dello Zaire:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti nella
Repubblica
dello Zaire

Lagos o
N’Djamena

Ginevra
Zurigo

Bruxelles
Francoforte

II. Linee su cui i servizi aerei possono essere esercitati dall’impresa designata dalla Svizzera:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nella Repubblica
dello Zaire

Punti oltre

Punti in Svizzera

Kano o
Douala

Kinshasa

Johannesbourg
Salisburgo5
Laurenço Marques6

B

Le Parti convengono che qualsiasi altro punto, non menzionato nella tavola delle linee, può essere servito nelle linee indicate, senza diritti di traffico fra detto punto ed il territorio dell’altra Parte.

Tutti i punti delle linee indicate o parecchi di essi possono, a scelta delle imprese designate, essere tralasciati durante tutti i voli o taluni di essi.

Le Parti convengono che le linee indicate sono servite mediante due voli settimanali, nelle due direzioni, da parte di ciascuna impresa designata. Su domanda di una Parte, può essere avviata una consultazione circa l’aumento del numero dei servizi settimanali. In quell’occasione, potranno pure essere convenute, di comune intesa, modificazione della tavola delle linee.