Ai fini del presente Accordo, e salvo disposizione contraria, i seguenti termini sono così definiti:
- «autorità aeronautiche», per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite all’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per gli Stati Uniti d’America, il Dipartimento dei Trasporti o l’ente che vi subentra;
- «Accordo», il presente Accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento;
- «trasporto aereo», il trasporto pubblico mediante aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, nel traffico di linea o charter, dietro pagamento di indennizzo o di canone di locazione;
- «impresa di trasporti aerei di una Parte», tutte le imprese di trasporti aerei titolari di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dalla Parte, con sede principale nel territorio della relativa Parte;
- «Convenzione», la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale include:a.ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94(a) della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dalle due Parti, eb.tutti gli allegati e i relativi emendamenti, adottati a norma dell’articolo 90 della Convenzione, qualora tali allegati o emendamenti siano sempre applicabili per le due Parti;
- «costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative;
- «trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;
- «prezzo», qualsiasi tariffa, importo, diritto o onere riscosso a fronte del trasporto di passeggeri, (inclusi i relativi bagagli) e/o merci (ad esclusione della posta) per via aerea, compreso, se applicabile, il trasporto in superficie in collegamento con un trasporto aereo internazionale, fatturato da imprese di trasporti aerei, compresi i loro agenti, nonché le condizioni che disciplinano la disponibilità di siffatta tariffa, importo, diritto o onere;
- «fermata per scopi non di traffico», l’effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell’ambito di un trasporto aereo;
- «territorio», le aree territoriali, le acque interne ed il mare territoriale sotto la sovranità di una Parte; e
- «tasse di utilizzazione», tasse imposte alle imprese di trasporti aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell’aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse.