Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti per l’ottenimento di questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti come validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
Ciascuna Parte può domandare in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Simili consultazioni devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.
Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che l’altra non mantiene né applica efficacemente i requisiti di sicurezza in questi settori e corrispondenti ai requisiti minimi stabiliti a quel momento in base alla Convenzione, la prima Parte comunica all’altra tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere alle norme minime e quest’altra Parte deve adottare adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato un motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
Indipendentemente dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle norme minime oppure superano quelle stabilite in base alla Convenzione.
Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:
- seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite a quel momento in base alla Convenzione; o
- seri motivi per temere una lacuna a livello di manutenzione effettiva e di esecuzione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,
Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di questa o queste imprese di trasporti aerei, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio di un’impresa e di imprese di trasporti aerei dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con il paragrafo 4 oppure 8 del presente articolo sono abrogate appena vengono a cadere le ragioni di tali misure.