Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Regno Unito, il Segretario di Stato per i trasporti e, per l’applicazione dell’articolo 18 (Tariffe) del presente Accordo, l’autorità dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- la locuzione «certificato di operatore aereo» indica un documento che è rilasciato a un’impresa di trasporti aerei e che conferma che l’impresa interessata dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro di aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d'applicazione, comprese le tariffe e le condizioni per l’intermediazione e altri servizi ausiliari, a esclusione della remunerazione e delle altre condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse che le autorità competenti o gli organi autorizzati da tali autorità impongono alle imprese di trasporti aerei per la fornitura di beni o installazioni aeroportuali, di installazioni per i servizi di navigazione aerea (comprese le installazioni per il sorvolo) o di servizi e installazioni correlati per aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci;
- la locuzione «trasporto intermodale» indica il trasporto pubblico di passeggeri, bagagli, merci e invii postali con un aeromobile o con uno o più modi di trasporto di superficie, singolarmente o in combinazione, e dietro pagamento di indennizzo o di canone di locazione.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.