Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinati, comprendenti le spese d’esercizio, un utile normale, le caratteristiche di ogni singolo servizio e le tariffe di altre imprese di trasporti aerei.
Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposta in materia.
Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.
Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.
Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.
Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti; da questo momento i servizi saranno sospesi fino a nuova intesa.