Per l’applicazione del presente Accordo, a meno che il testo non disponga diver-samente:
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per quel che concerne Hong Kong, il Direttore dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporto aereo designata e autorizzata conformemente all’articolo 4 del presente Accordo;
- per quel che concerne la Svizzera, l’espressione «zona» ha il significato del termine «territorio» come è definito all’articolo 2 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443 e per quel che concerne Hong Kong essa include l’isola di Hong Kong, Kowloon e i nuovi territori;
- le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporto aereo» e «scalo non commerciale» hanno il significato che dà loro l’articolo 96 della detta Convenzione;
- l’espressione «tassa d’utilizzazione» indica una tassa che viene imposta dalle competenti autorità alle imprese di trasporto aereo o la cui imposizione è autorizzata dalle competenti autorità per la fornitura dei terreni dell’aeroporto, delle attrezzature aeroportuali o di navigazione aerea, compresi i relativi servizi e le facilitazioni di cui beneficiano gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri e la merce;
- l’espressione «presente Accordo» include l’Allegato e qualsiasi modificazione di quest’ultimo o di detto Accordo;
- l’espressione «leggi e regolamenti» di una Parte indica le leggi e i regolamenti vigenti in qualsiasi momento nella zona di detta Parte;
- 4 l’espressione «Hong Kong» indica la Regione amministrativa speciale di Hong Kong delle Repubblica Popolare di Cina («the Hong Kong Special Administrative Region»), sempreché il testo non preveda altrimenti.