Lexipedia

0.748.127.194.16

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong
relativo ai servizi aerei

RU 1993 1538; FF 1992 1022

Traduzione1

Concluso il 26 gennaio 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19922
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1o febbraio 1993

(Stato 26 marzo 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Hong Kong,

desiderosi di concludere un accordo per strutturare i servizi aerei tra la Svizzera e Hong Kong,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, a meno che il testo non disponga diver-samente:

  1. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per quel che concerne Hong Kong, il Direttore dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;
  2. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporto aereo designata e autorizzata conformemente all’articolo 4 del presente Accordo;
  3. per quel che concerne la Svizzera, l’espressione «zona» ha il significato del termine «territorio» come è definito all’articolo 2 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443 e per quel che concerne Hong Kong essa include l’isola di Hong Kong, Kowloon e i nuovi territori;
  4. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporto aereo» e «scalo non commerciale» hanno il significato che dà loro l’articolo 96 della detta Convenzione;
  5. l’espressione «tassa d’utilizzazione» indica una tassa che viene imposta dalle competenti autorità alle imprese di trasporto aereo o la cui imposizione è autorizzata dalle competenti autorità per la fornitura dei terreni dell’aeroporto, delle attrezzature aeroportuali o di navigazione aerea, compresi i relativi servizi e le facilitazioni di cui beneficiano gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri e la merce;
  6. l’espressione «presente Accordo» include l’Allegato e qualsiasi modificazione di quest’ultimo o di detto Accordo;
  7. l’espressione «leggi e regolamenti» di una Parte indica le leggi e i regolamenti vigenti in qualsiasi momento nella zona di detta Parte;
  8. 4 l’espressione «Hong Kong» indica la Regione amministrativa speciale di Hong Kong delle Repubblica Popolare di Cina («the Hong Kong Special Administrative Region»), sempreché il testo non preveda altrimenti.

Art. 2 Disposizioni della Convenzione di Chicago applicabili ai
servizi aerei internazionali

Applicando il presente Accordo, le Parti si conformeranno alle disposizioni della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 5 dei suoi Allegati, nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Art. 3 Concessione di diritti

Ogni Parte accorda all’altra i diritti seguenti per l’esercizio dei suoi servizi aerei internazionali:

  1. il diritto di sorvolare la zona senza atterrarvi;
  2. il diritto di effettuare, su detta zona, scali non commerciali.

Ogni Parte accorda all’altra i diritti stipulati nel presente Accordo per esercitare servizi aerei internazionali sulle linee indicate nella sezione corrispondente che figura nell’Allegato al presente Accordo. Detti servizi e queste linee sono qui di seguito denominati «servizi convenuti» e «linee indicate». Nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, le imprese di trasporto aereo designate da ogni Parte godranno, oltre che dei diritti specificati al numero 1 del presente articolo, del diritto di effettuare scali nella zona dell’altra Parte per imbarcare e sbarcare passeggeri, bagagli e merci compresi gli invii postali:

  1. a destinazione e in provenienza dalla zona della prima Parte, e
  2. a destinazione e in provenienza dai punti intermedi e dei punti oltre che saranno convenuti di volta in volta fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Nessuna disposizione del numero 2 del presente articolo viene ritenuta tale da conferire alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare su un punto della zona dell’altra passeggeri e merci, compresi gli invii postali trasportati mediante rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione, destinati a un altro punto nella zona dell’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee normali, l’altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando provvisoriamente dette linee in modo appropriato.

Art. 4 Designazione e autorizzazione delle imprese

Ogni Parte avrà il diritto di designare, con notificazione scritta all’altra, una o più imprese di trasporto aereo per esercitare i servizi convenuti sulle linee indicate. Detta Parte è parimenti autorizzata a ritirare o a modificare tali designazioni.

Salve restando le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, l’altra Parte che ha ricevuto una simile designazione accorderà senza indugio all’impresa o alle imprese designate le autorizzazioni d’esercizio appropriate.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che un’impresa designata dall’altra provi che sia in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

  1. a. Il Governo di Hong Kong ha il diritto di rifiutare di accordare le autorizzazioni d’esercizio previste al numero 2 del presente articolo o di imporre siffatte condizioni che gli sembrano necessarie per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 3 numero 2 del presente Accordo da parte di un’impresa designata in ogni caso ove detto Governo non sia convinto che una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa appartengano alla Parte svizzera o a cittadini svizzeri.
  2. La Parte svizzera ha il diritto di rifiutare di accordare le autorizzazioni d’esercizio previste al numero 2 del presente articolo o di imporre siffatte condizioni che le sembrano necessarie per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 3 numero 2 del presente Accordo da parte di un’impresa designata in ogni caso ove detta Parte non sia convinta che questa impresa di trasporto aereo sia incorporata a Hong Kong e vi abbia il centro delle sue attività.

Dal momento che un’impresa di trasporto aereo sarà così designata e autorizzata, essa potrà esercitare i servizi convenuti, a condizione che si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Art. 5 Applicazione delle leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che si riferiscono, nella sua zona, all’entrata o uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di detti aeromobili quando si trovano in questa zona, s’applicano agli aeromobili dell’impresa designata o alle imprese designate dell’altra Parte senza distinzione di nazionalità; dette leggi e regolamenti devono essere osservati da detti aeromobili al momento dell’entrata, uscita o soggiorno nella zona della prima Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che si riferiscono, nella sua zona, all’entrata o uscita dei passeggeri, equipaggi, merce o invii postali – quali i regolamenti in materia di formalità d’entrata, congedo, immigrazione, passaporti, dogana e misure sanitarie – dovranno essere osservati dai passeggeri e dagli equipaggi o rispettati nell’ambito del trasporto delle merci o invii postali dell’impresa o delle imprese designate dell’altra Parte al momento dell’entrata, uscita o soggiorno nella zona della prima Parte; lo stesso obbligo incombe alle persone che assumono la responabilità di detti passeggeri, equipaggi, merci e invii postali.

Nessuna Parte accorderà un trattamento più favorevole alla sua o alle sue imprese rispetto all’impresa o alle imprese designate dell’altra nell’applicazione delle leggi e regolamenti citati nel presente articolo.

Art. 6 Revoca o sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ogni Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera di un’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti di cui all’articolo 3 numero 2 del presente Accordo, o di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che giudica necessarie:

  1. a. (i) per quel che concerne il Governo di Hong Kong, nel caso in cui non sia convinto che una parte essenzialedella proprietà e il controllo effettivo di questa impresa appartengano alla Parte svizzera o a cittadini svizzeri; (ii)per quel che concerne la Parte svizzera, nel caso in cui non sia convinta che questa impresa è incorporata a Hong Kong e vi abbia il centro delle sue attività, o
  2. nel caso in cui detta impresa non abbia osservato le leggi e regolamenti della Parte che ha concesso questi diritti, o
  3. se in ogni altro modo detta impresa opera violando condizioni prescritte dal presente Accordo.

Un siffatto diritto può essere esercitato unicamente dopo consultazione con l’altra Parte, a meno che la revoca o la sospensione immediata dell’autorizzazione d’eser-cizio o la sospensione dell’esercizio dei diritti o la determinazione delle condizioni previste al numero 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi e regolamenti.

Art. 7 Principi per l’esercizio dei servizi convenuti

Le imprese designate delle due Parti beneficeranno di possibilità pari ed eque per esercitare i servizi convenuti sulle linee indicate.

Nell’esercizio dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte prendono in considerazione gli interessi delle imprese designate dell’altra, per non pregiudicare indebitamente i servizi che dette imprese esercitano su tutte o parti delle medesime linee.

I servizi convenuti assicurati dalle imprese designate delle Parti saranno in stretto rapporto con i bisogni di trasporto pubblico sulle linee indicate; il loro primo obiettivo sarà, al riguardo di un coefficiente di carico ragionevole, di offrire una capacità atta a soddisfare i bisogni correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, compresi gli invii postali da o verso la zona della Parte che ha designato l’impresa. L’offerta per il trasporto dei passeggeri e delle merci, compresi gli invii postali imbarcati o sbarcati sulle linee indicate su punti diversi da quelli nella zona della Parte che ha designato l’impresa, dovrà essere fatta conformemente ai principi generali secondo cui la capacità deve essere adattata:

  1. alla domanda di traffico in provenienza e a destinazione della zona della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico della regione che il servizio attraversa, tenuto conto degli altri servizi aerei esercitati dalle imprese di trasporto degli Stati situati nella regione;
  3. alle esigenze dell’esercizio di un servizio a lungo corso.

Art. 8 Approvazione degli orari

Le imprese designate delle Parti sottopongono gli orari previsti per i servizi convenuti nonché qualsiasi cambiamento d’orario all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

Le imprese designate delle Parti possono, su una base ad hoc, effettuare voli complementari rispetto ai servizi convenuti. Le domande d’approvazione relative a detti voli vengono sottoposte alle autorità aeronautiche delle due Parti almeno tre giorni feriali prima della data proposta per l’operazione.

Art. 9 Tariffe

L’espressione «tariffa» significa:

  1. i prezzi percepiti da un’impresa per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli sui servizi aerei regolari nonché le spese e condizioni applicabili ai servizi attinenti a un siffatto trasporto;
  2. la tariffa sulle merci riscossa da un’impresa per il trasporto delle merci sui servizi aerei regolari, salvo il trasporto degli invii postali;
  3. le condizioni che disciplinano la disponibilità o l’applicabilità di detti prezzi o tariffa sulle merci, compresi i relativi utili, e
  4. il saggio della provvigione pagato da un’impresa ad un agente per la vendita di biglietti o per l’allestimento di titoli di trasporto su servizi aerei regolari.

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per il trasporto verso o da una zona dell’altra vengono fissate a aliquote ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, compresi i costi d’esercizio, gli interessi degli utenti, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporto aereo.

Le tariffe di cui al numero 2 del presente articolo possono essere convenute dalle imprese designate che ne domandano l’approvazione dopo aver consultato le altre imprese. Se l’impresa designata non ha potuto ottenere l’accordo delle altre imprese designate per quanto concerne le tariffe o se nessun’altra impresa designata serve la stessa linea, l’impresa designata non si vedrà tuttavia impedita di sottoporre le tariffe all’autorità aeronautica e questa non sarà impedita di approvarle. In questo contesto «la stessa linea» significa la linea servita e non la linea indicata.

Le tariffe di cui al numero 3 del presente articolo sono sottoposte all’approva-zione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Se nessuna delle due autorità aeronautiche notifica il suo dissenso alle altre autorità aeronautiche entro il termine di trenta giorni dopo la loro notifica, dette tariffe saranno considerate approvate. In casi speciali, questi termini potranno essere ridotti, fatto salvo l’accordo di dette autorità.

Se una tariffa non è stata approvata dalle autorità aeronautiche di una delle Parti giusta il numero 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche delle due Partisi sforzeranno di fissare detta tariffa di comune accordo. I negoziati cominceranno entro trenta giorni dalla data della notifica del dissenso delle autorità aeronautiche di una Parte alle autorità aeronautiche dell’altra. Nel caso di mancata intesa, la controversia verrà sottoposta alla procedura prevista all’articolo 17 del presente Accordo.

Una volta stabilita, una tariffa resterà in vigore fintanto che ne verrà fissata una nuova conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 17 del presente Accordo, ma al massimo fino a dodici mesi a partire dalla data alla quale le autorità aeronautiche di una delle Parti hanno rifiutato l’approvazione.

Le autorità aeronautiche di ogni Parte si sforzeranno di accertarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e sottoposte alle autorità aeronautiche delle Parti e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsivoglia riduzione su queste tariffe, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.

Art. 10 Dazi

Gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti, i pezzi di ricambio, compresi i motori, e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, nonché altri oggetti, che si trovano a bordo, sono esonerati dall’altra Parte, su base reciproca, da qualsiasi dazio, contributi indiretti, tributi e tasse simili che non si basano sui costi dei servizi procurati all’arrivo, a condizione che questi equipaggiamenti e riserve restino a bordo degli aeromobili.

Le attrezzature normali, pezzi di ricambio, riserve di carburante e di lubrificante, provviste, partite di biglietti di passaggio stampati, titoli di trasporto aereo, stampe che portano l’intestazione di una delle imprese designate dell’una o dell’altra Parte e il materiale corrente di pubblicità distribuito gratuitamente da detta impresa designata, che sono stati trasferiti nella zona dell’altra Parte dall’impresa designata o per conto suo oppure presi a bordo di un aeromobile utilizzato dall’impresa designata e destinati unicamente ad essere utilizzati a bordo nelle operazioni dei servizi internazionali, saranno esonerati dall’altra Parte, su base di reciprocità, da qualsiasi dazio, contributi indiretti, tributi e tasse simili che non si basano sui costi dei servizi procurati all’arrivo anche nel caso in cui dette riserve debbano essere utilizzate durante una parte del viaggio che ha luogo al di sopra della zona della Parte contraente ove sono state caricate a bordo.

Può essere preteso che gli oggetti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo siano posti sotto la sorveglianza o il controllo delle competenti autorità.

L’equipaggiamento aereo normale, pezzi di ricambio, riserve di carburante e di lubrificante e provviste di bordo, che sono a bordo dell’aeromobile di un’impresa designata di una delle Parti, possono essere scaricati nella zona dell’altra unicamente con l’approvazione delle autorità doganali di quest’ultima, che possono domandare che questo materiale sia sottoposto alla loro sorveglianza fintanto che non venga riesportato o disposto in un’altra maniera conformemente alle prescrizioni doganali.

Le esenzioni previste dal presente articolo sono parimenti accordate, nel caso in cui un’impresa designata abbia concluso degli accomodamenti con una o altre imprese, per il noleggio o il trasferimento nella zona dell’altra Parte degli oggetti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che la detta o dette imprese beneficino parimenti di siffatte esenzioni rispetto all’altra Parte.

Art. 10bis6 Eliminazione della doppia imposizione

Il reddito o gli utili che un’impresa di trasporti aerei di una Parte consegue nell’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, compresa la partecipazione a un pool, a una comunità aziendale o a un organismo internazionale che garantisce la ripartizione del traffico, possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte.

Il capitale e gli attivi di un’impresa di trasporti aerei di una Parte che servono all’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte.

Gli utili di un’impresa di trasporti aerei di una Parte provenienti dalla vendita di aeromobili esercitati nel traffico internazionale, nonché di beni mobili che servono all’esercizio di questi aeromobili, possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte.

Ai sensi del presente articolo

  1. l’espressione «il reddito o gli utili» designa il reddito e le entrate lorde provenienti dall’esercizio di aeromobili per il trasporto di persone, bestiame, merci, invii postali o beni commerciali nel traffico internazionale, compresi:i)il reddito e gli utili provenienti dal noleggio e dalla locazione di aeromobili, a condizione che il noleggio o la locazione costituisca un’attività secondaria rispetto all’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale;ii)gli interessi su somme che sono direttamente in relazione con l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, tuttavia limitatamente a somme ragionevolmente necessarie al mantenimento dell’attività economica sul territorio dell’altra Parte;
  2. l’espressione «traffico internazionale» significa qualsiasi trasporto effettuato mediante un aeromobile, ad eccezione dei trasporti effettuati tra luoghi situati sul territorio dell’altra Parte;
  3. l’espressione «impresa di trasporti aerei di una Parte» designa, nel caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong, un’impresa di trasporti aerei istituita secondo il diritto di detta regione amministrativa speciale e che in essa ha la sede principale della sua attività economica e, nel caso della Svizzera, un’impresa la cui direzione ha sede in Svizzera;
  4. l’espressione «autorità competente», nel caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong, designa il «Commissioner of Inland Revenue» o il suo rappresentante plenipotenziario oppure una persona o istituzione autorizzata a svolgere funzioni equivalenti o simili a quelle che può svolgere attualmente il «Commissioner» e, nel caso della Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante plenipotenziario.

Le autorità competenti delle Parti si adopereranno per comporre di comune intesa le controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo mediante consultazioni. L’articolo 17 (Composizione delle controversie) non è applicabile.

A prescindere dall’articolo 21 (Entrata in vigore), ogni Parte comunica all’altra l’adempimento delle norme procedurali relative all’entrata in vigore del presente articolo, che avviene il giorno della ricezione dell’ultima di queste comunicazioni ed è applicabile:

  1. nella regione amministrativa speciale di Hong Kong a partire dall’anno di imposizione fiscale che comincia il 1° aprile dell’anno civile in cui entra in vigore il presente articolo o dopo tale data;
  2. in Svizzera a partire dall’anno fiscale che comincia il 1° gennaio dell’anno civile in cui entra in vigore il presente articolo o dopo tale data.

A prescindere dall’articolo 19 (Denuncia), che disciplina la denuncia del presente Accordo, il presente articolo non è più applicabile:

  1. nella regione amministrativa speciale di Hong Kong a partire dall’anno di imposizione fiscale che comincia il 1° aprile dell’anno civile successivo alla denuncia dell’Accordo o dopo tale data;
  2. in Svizzera a partire dall’anno fiscale, che comincia il 1° gennaio dell’anno civile successivo alla denuncia dell’accordo o dopo tale data.

Il presente articolo non è più applicabile nel caso in cui entri in vigore un accordo tra le Parti sull’eliminazione della doppia imposizione, con riferimento alle imposte sul reddito e contenente disposizioni simili a quelle del presente articolo.

Art. 11 Sicurezza dell’aviazione

Le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti d’intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni sulla sicurezza dell’aviazione della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 7 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 8 e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 9 .

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita d’aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 10 . Dette Parti esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno il centro delle loro attività o la loro residenza permanente nella loro zona, nonché gli esercenti d’aeroporti situati nella loro zona, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ogni Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al numero 3 del presente articolo, stipulate dall’altra Parte per entrare nella sua zona, uscirne o soggiornarvi. Ogni Parte vigilerà affinché vengano applicati provvedimenti adeguati ed efficaci nella sua zona per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli merce e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ogni Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevolmente provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita d’aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adopereranno per facilitare le comunicazioni e altri provvedimenti appropriati, destinati a porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o minaccia d’incidente.

Art. 11bis11 Sicurezza tecnica

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, agli equipaggi, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che l’altra Parte non mantiene né applica gli standard di sicurezza stabiliti in questo campo in virtù della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 12 , la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere questi standard minimi e quest’ultima deve prendere adeguate misure per rimediarvi.

Art. 12 Statistiche

Le autorità aeronautiche di una Parte forniranno alle autorità dell’altra dati periodici o altre informazioni statistiche che possano essere ragionevolmente richieste per riesaminare la capacità offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte citata all’inizio dei presente articolo. Tali dati comprendono qualsiasi informazione chiesta per determinare il volume del traffico convogliato da queste imprese sui servizi convenuti.

Art. 13 Trasferimento degli introiti

Un’impresa designata da Hong Kong avrà il diritto di convertire e di trasferire a Hong Kong, su richiesta, i proventi locali eccedenti le spese locali. Un’impresa designata dalla Svizzera avrà il diritto di convertire e di trasferire in Svizzera, su richiesta, i proventi locali eccedenti le spese locali. La conversione e il trasferimento saranno ammessi senza limitazione, al tasso di cambio applicato alle transazioni correnti vigente al momento in cui questi proventi sono presentati per la conversione e il trasferimento.

Art. 14 Rappresentanza delle imprese

L’impresa designata o le imprese designate di una Parte hanno il diritto, conformemente alle leggi e regolamenti dell’altra concernenti l’entrata, il soggiorno e l’im-piego, d’introdurre e mantenere nella zona dell’altra le persone che, tra il loro personale dirigente, tecnico, operativo nonché specializzato, siano necessarie per garantire l’offerta dei servizi aerei.

Art. 14bis13 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte e ancora validi sono riconosciuti dall’altra Parte per l’esercizio dei servizi convenuti, premesso che simili certificati, brevetti e licenze siano stati rilasciati o convalidati in virtù e in conformità dei requisiti minimi della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 14 .

Art. 15 Tasse d’utilizzazione

Nessuna Parte imporrà o ammetterà che siano imposte all’impresa o alle imprese designate dell’altra Parte tasse d’utilizzazione più alte di quelle imposte alle sue proprie imprese per l’esercizio di servizi aerei internazionali simili.

Ogni Parte favorirà le consultazioni tra le sue competenti autorità in materia di tasse e le imprese che utilizzano i servizi e le installazioni; dette consultazioni possono aver luogo tramite le organizzazioni in seno alle quali sono rappresentate le imprese. Prima di introdurre modificazioni relative alle tasse di utilizzazione, occorre informare convenientemente gli utenti affinché siano in grado di esprimere i propri punti di vista sulle proposte presentate. Ogni Parte si adopererà per indurre le autorità competenti in materia di tasse e le imprese a procedere a scambi d’informazioni opportuni in merito alle tasse di utilizzazione.

Art. 16 Consultazioni

Ogni Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni concernenti la realizzazione, l’interpretazione, l’applicazione o la modificazione del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono aver luogo tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro un termine di sessanta giorni a contare dalla data alla quale l’altra Parte ha ricevuto la domanda scritta, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 17 Composizione delle controversie

Se interviene una controversia tra le Parti in merito all’interpretazione o all’appli-cazione del presente Accordo, esse si adopereranno anzitutto per comporla mediante negoziati.

Permanendo il disaccordo, la controversia può essere sottoposta a una persona o a un ente scelto di comune intesa o, su richiesta di una Parte, deferita alla decisione di un tribunale arbitrale trimembre, costituito nel modo seguente:

  1. entro il termine di trenta giorni dopo ricevimento della domanda di arbitrato, ogni Parte designa un arbitro. Un cittadino di uno Stato considerato neutro nei confronti della controversia presiederà il tribunale e sarà designato congiuntamente dai due arbitri come terzo arbitro; detta designazione interverrà entro un termine di sessanta giorni dopo la scelta del secondo;
  2. se entro i termini di cui sopra, non ha avuto luogo nessuna designazione, l’una o l’altra Parte può domandare al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla designazione necessaria entro un termine di trenta giorni. Se il presidente valuta che il Paese di cui è cittadino non può essere ritenuto neutro per risolvere la controversia, la persona più anziana fra i vicepresidenti procederà alla designazione nella misura in cui lui stesso non debba ricusarsi per la ragione di cui in precedenza.

Salvo quanto qui appresso previsto dal presente articolo o a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, il tribunale determina i limiti della sua competenza e stabilisce la propria procedura. Su iniziativa del tribunale o a richiesta di una delle Parti verrà tenuta una conferenza al più tardi trenta giorni dopo la costituzione integrale del tribunale per determinare l’oggetto esatto della controversia da arbitrare e le particolari procedure da seguire.

A meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti o che il tribunale non abbia disposto diversamente, ogni Parte rimette un memorandum entro quarantacinque giorni dopo la costituzione integrale del tribunale. Le repliche devono essere depositate entro i sessanta giorni seguenti. Su richiesta di una Parte o se lo ritiene opportuno, il tribunale procederà a un’udienza entro i trenta giorni che seguono la data alla quale le repliche hanno dovuto essere depositate.

Il tribunale si adopererà per emanare una decisione scritta entro trenta giorni dalla fine dell’udienza o, nel caso che non ci fosse stata udienza, dopo la data della consegna delle due repliche. La decisione verrà presa con la maggioranza dei voti.

Entro quindici giorni dal ricevimento della decisione, le Parti possono depositare domande per ottenere schiarimenti in merito e le spiegazioni saranno date nei quindici giorni successivi.

La decisione del tribunale vincola le Parti.

Ogni Parte si assumerà le spese dell’arbitro da essa designato. Le altre spese saranno messe a carico per metà ad ogni Parte, comprese le spese causate dall’intervento del presidente o vicepresidente dei Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, in applicazione delle procedure previste al numero 2 lettera b del presente articolo.

Art. 18 Modificazioni

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente Accordo e per quanto siffatta modificazione sia accettata dalle due Parti, essa può essere applicata provvisoriamente a contare dalla data alla quale è stata stipulata e entrerà in vigore appena le due Parti l’avranno confermata per iscritto.

Art. 19 Denuncia

Ogni Parte può in ogni momento notificare per iscritto all’altra la sua decisione di porre termine al presente Accordo. Il presente Accordo termina alla mezzanotte (nel luogo del ricevimento della notifica) immediatamente prima che sia trascorso un anno dalla data del ricevimento della notifica, a meno che questa non venga ritirata di comune accordo prima della fine di questo periodo.

Art. 20 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione
civile internazionale

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno notificate per iscritto l’adempimento delle formalità procedurali, nella misura in cui sono necessarie.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong, il 26 gennaio 1988, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ernst Aebi

Per il
Governo di Hong Kong:

Anson Chan

Allegato15

Tavole delle linee

Sezione I

Linee che possono essere esercitate dall’impresa o dalle imprese designate della Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Regione amministrativa speciale di Hong Kong – punti intermedi – punti in Svizzera – punti oltre.

Note:

1. L’impresa o le imprese designate della Regione amministrativa speciale di Hong Kong possono omettere punti citati sulle linee menzionate in precedenza durante tutti i voli o taluni di essi e possono servirli in qualsiasi ordine, a condizione che i servizi convenuti su dette linee inizino nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

2. A meno che di tanto in tanto le autorità aeronautiche delle Parti non convengano altrimenti, nessun traffico potrà essere imbarcato su un punto intermedio o su un punto oltre la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e sbarcato in Svizzera o viceversa. Questa limitazione è parimenti applicabile a ogni sorta di traffico cosiddetto stopover.

3. Nessun punto situato nella Cina continentale potrà essere servito come punto intermedio o punto oltre.

Sezione II

Linee che possono essere esercitate dall’impresa o dalle imprese designate dalla Svizzera:

Punti in Svizzera – punti intermedi – Hong Kong – punti oltre.

Note

1. L’impresa o le imprese designate dalla Svizzera possono omettere punti citati sulle linee menzionate in precedenza durante tutti i voli o certi di essi e possono servirle in qualsiasi ordine a condizione che i servizi convenuti su dette linee inizino su punti in Svizzera.

2. A meno che di tanto in tanto le autorità aeronautiche delle Parti non convengano altrimenti, nessun traffico potrà essere imbarcato su un punto intermedio o su un punto oltre la Svizzera e sbarcato a Hong Kong o viceversa. Questa limitazione è parimenti applicabile a ogni sorta di traffico cosiddetto stopover.

3. Nessun punto situato nella Cina continentale potrà essere servito come punto intermedio o punto oltre.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei | Lexipedia | Lexipedia