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0.748.127.194.36

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran concernente i trasporti aerei Conchiuso il 24 maggio 2004

RU 2007 443

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 16 gennaio 2007

(Stato 20 febbraio 2007)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran,

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 (16/09/1323),

nel seguito denominati «Parti»,

allo scopo di istituire ed esercitare servizi aerei fra i loro rispettivi territori e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo s'intende per:

  1. «Convenzione», la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (16/09/1323), e include ogni emendamento alla Convenzione adottato conformemente all’articolo 94, sempre che detti emendamenti siano applicabili per le due Parti, e ogni allegato o emendamento agli allegati adottato conformemente all’articolo 90, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. «autorità aeronautiche», per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità, per la Repubblica islamica dell’Iran, l’organizzazione competente in materia di aviazione civile o qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. «impresa designata», un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. «capacità di trasporto», in relazione ad un aeromobile, il carico utile messo a disposizione da tale aeromobile su una linea o su una parte di essa; la medesima locuzione «capacità di trasporto», in relazione a un «servizio convenuto», indica la capacità messa a disposizione nell’ambito di tale servizio, moltiplicata per il numero di voli effettuati da un simile aeromobile durante un periodo predeterminato su una linea o su una parte di essa;
  5. «territorio», in relazione a uno Stato, il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
  6. «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciali», il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  7. «tariffa», il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e le condizioni per agenti e altre prestazioni supplementari, escluse tuttavia la rimunerazione e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

Art. 2 Concessione di diritti

Ciascuna Parte accorda all’altra i seguenti diritti per l’istituzione dei servizi aerei internazionali ad opera dell’impresa di trasporti aerei designata dall’altra Parte:

  1. il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. il diritto d’imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e invii postali.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Nelle zone di conflitto e/o occupate militarmente, oppure nelle zone interessate da tali eventi, l’effettuazione di questi voli è subordinata all’approvazione delle autorità competenti in materia.

Art. 3 Designazione e autorizzazioni

Ciascuna Parte ha il diritto di notificare per iscritto all’altra la designazione di una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee stabilite, nonché di revocare o di modificare la designazione singolarmente per ciascuna impresa.

Una volta ricevuta la notifica della designazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell’altra Parte accordano senza indugio all’impresa designata la necessaria autorizzazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dell’altra provi d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati normalmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vincolare a condizioni l’esercizio da parte dell’impresa designata dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo.

Art. 4 Sospensione e revoca

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni ch’essa reputa necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti se:

  1. non dispone della prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini; oppure se
  2. la suddetta impresa non ha rispettato le leggi e/o i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  3. l’impresa omette in altro modo di effettuare l’esercizio conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Sempre che non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e/o regolamenti e/o disposizioni del presente Accordo, la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ordinate solamente dopo consultazione con l’altra Parte. Tali consultazioni fra le autorità aeronautiche prendono avvio al più presto dopo il ricevimento della relativa domanda.

Art. 5 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Art. 6 Attività commerciale

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte una propria rappresentanza e/o di designare un agente generale o un agente generale di vendita. La nomina di un agente generale o di un agente generale di vendita avviene in accordo con le leggi e i regolamenti dell’altra Parte.

Il trasferimento delle eccedenze di entrate conseguite dall’impresa designata di ciascuna Parte avviene in accordo con le disposizioni sulle divise dell’altra Parte, previa detrazione delle spese. Le Parti si sforzano, nella misura del possibile, di facilitare il trasferimento di tali entrate, conseguite dall’impresa designata per i servizi previsti dal presente Accordo.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 7 Esenzione da dazi e altre tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte e all’uscita da esso, gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dall’impresa designata di una Parte nonché le riserve di carburante e lubrificanti, le altre riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste trasportati a bordo di tali aeromobili autorizzati a effettuare i servizi aerei previsti dal presente Accordo sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali, anche se tali riserve e provviste a bordo di tali aeromobili vengono usate o consumate durante il volo sopra questo territorio.

Il carburante, i lubrificanti, le riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste importati da una Parte o da suoi cittadini nel territorio dell’altra Parte e destinati unicamente ad essere utilizzati dagli aeromobili dell’impresa designata da questa Parte sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali.

Il carburante, i lubrificanti, le altre riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste presi a bordo di un aeromobile di un’impresa designata di una Parte sul territorio dell’altra Parte e che vengono utilizzati nell’ambito dei servizi internazionali sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle impresa designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

I documenti necessari alle imprese designate inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati da tali imprese per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, sono esentati da dazi e/o altre tasse, a condizione che detto materiale e attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Art. 8 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 9 Installazioni aeroportuali e tasse

Ciascuna Parte designa sul suo territorio uno o più aeroporti a disposizione dell’impresa dell’altra Parte sulle linee stabilite e mette a disposizione dell’impresa designata dall’altra parte le installazioni di comunicazione, di controllo del traffico aereo, meteorologiche e altri servizi necessari all’effettuazione dei servizi convenuti.

Ciascuna Parte ha il diritto di applicare tasse eque e ragionevoli per l’utilizzo degli aeroporti e delle attrezzature aeroportuali da parte degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, a condizione che tali tasse non siano superiori alle tasse pagate per l’utilizzo degli aeroporti e delle attrezzature da parte degli aeromobili del proprio Paese utilizzati per l’effettuazione di servizi internazionali analoghi.

Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare tempestivamente e in anticipo gli utenti su qualunque proposta di modifica, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10 Disposizioni concernenti offerta e orari

1 Le imprese designate delle Parti godono di opportunità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.

Fatta salva l’approvazione da parte delle relative autorità aeronautiche, ciascuna Parte permette a ognuna delle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sul mercato.

Nell’esercizio dei servizi aerei convenuti, l’impresa designata di ciascuna Parte tiene conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi offerti sulle stesse linee o parti di esse.

I servizi convenuti, messi a disposizione dalle imprese designate delle Parti, mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico attuale e ragionevolmente prevedibile per passeggeri, merci e invii postali fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e il territorio dell’altra Parte.

Fatti salvi i principi di cui ai paragrafi 1–4 del presente articolo, l’impresa designata di ciascuna Parte può anche predisporre un’offerta di trasporto per soddisfare la domanda di traffico fra i territori di Stati terzi e il territorio dell’altra Parte.

Almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti sulle linee indicate, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Ciò vale anche per qualsiasi modifica successiva. In casi particolari, questo termine può essere modificato con riserva di approvazione da parte delle medesime autorità aeronautiche.

Art. 11 Riconoscimento di certificati e licenze

Per l’esercizio dei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti fissati per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo o da questi riconosciuti validi.

Art. 12 Sicurezza tecnica

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, gli equipaggi, gli aeromobili o l’esercizio dell’impresa designata. Se dopo siffatte consultazioni tecniche una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime che possono essere stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i provvedimenti ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve adottare adeguate misure per rimediarvi.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe che l’impresa designata deve applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendendo gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le caratteristiche particolari del servizio, le commissioni, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni commerciali relative al mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe che possono essere oggetto di opposizioni perché appaiono irragionevolmente discriminanti, troppo elevate o limitative in seguito ad abuso di posizione dominante, artificialmente basse in conseguenza di aiuti diretti o indiretti oppure esagerate.

Le tariffe devono essere presentate almeno ventiquattro (24) ore prima del momento previsto per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe presentate o le respingono per i percorsi di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano sul loro proprio territorio. In caso di mancata approvazione, ne danno comunicazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte al più presto o comunque entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta di esame.

Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione di tariffe proposte o il mantenimento di tariffe esistenti relative al trasporto fra i territori delle due Parti su un percorso che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente paragrafo 4, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri in una delle categorie menzionate al precedente paragrafo 2, sono tenute a comunicare la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte al più presto o comunque entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta di esame.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono chiedere l’apertura di trattative su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Tali trattative devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della relativa domanda. Se le Parti pervengono ad un accordo, ciascuna Parte si adopera per realizzare in modo efficace quanto concordato. Se non pervengono ad un accordo, prevale la decisione della Parte sul cui territorio ha inizio il percorso in questione.

Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte ad allineare le proprie tariffe a quelle che un’impresa di una Parte o di uno Stato terzo è stata autorizzata ad applicare per la medesima coppia di città.

Art. 14 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano la propria volontà di proteggere l’aviazione civile da atti illeciti. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 (23/06/1342), della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 (25/09/1349), della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 (01/07/1350) e di ogni altra convenzione o protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte può invitare tali esercenti di aeromobili a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione menzionate nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

In caso di cattura illecita di aeromobili e/o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o degli impianti di navigazione aerea e/o nel caso in cui vi sia una minaccia in questo senso, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e adottando altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale atto o a tale minaccia.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Per garantire l’attuazione regolare dell’Accordo, le Parti collaborano con le loro rispettive autorità aeronautiche; a tale scopo le autorità aeronautiche possono in ogni momento chiedere consultazioni con le autorità aeronautiche dell’altra Parte.

Le consultazioni chieste dalle autorità aeronautiche di una Parte iniziano entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora lo ritenga necessario, ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, chiedere la modifica o il miglioramento di disposizioni del presente Accordo; in questo caso le Parti avviano le trattative entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 17 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti, entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 18 Composizione delle controversie

In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, le Parti si impegnano in primo luogo a giungere ad una soluzione negoziale.

Se non giungono ad un accordo mediante trattative, le Parti possono decidere di sottoporre la controversia al parere consultivo di una persona o di un organo collegiale.

Se le Parti non giungono ad un appianamento della controversia nei modi previsti dai paragrafi 1 e 2, ciascuna di esse, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, due nominati dalle Parti più un Presidente. Nel caso in cui la controversia venga presentata ad un tribunale arbitrale, ciascuna Parte designa un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a decorrere dal momento della ricezione della notifica della notizia che la controversia è stata portata davanti ad un tribunale arbitrale; il Presidente viene nominato dai due arbitri entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni dal momento della designazione dell’ultimo dei due arbitri. Se entro il termine stabilito una delle Parti non ha designato il suo arbitro, o se gli arbitri così designati non s’intendono sulla scelta del Presidente entro il termine previsto, ciascuna Parte può chiedere al Presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla designazione, a seconda dei casi, dell’arbitro della Parte ritardataria o del Presidente. Il Presidente deve tuttavia essere cittadino di uno Stato che al momento delle designazione intrattiene relazioni diplomatiche con entrambe le Parti.

Se il Presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale è impedito nello svolgimento di questo compito, oppure se è cittadino di una delle due Parti, la designazione è effettuata dal Vicepresidente; se anche il Vicepresidente è impedito nello svolgimento di questo compito, oppure se è cittadino di una delle due Parti, la designazione è effettuata dal membro più anziano del Consiglio che non sia cittadino di una delle due Parti.

Fatte salve intese di altro tenore fra le Parti, il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide il luogo del dibattimento.

Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per le Parti.

Le spese risultanti dalla procedura, compresi i costi e le spese degli arbitri, sono ripartiti uniformemente fra le Parti. Tutte le spese sostenute dal Consiglio in relazione alla designazione del Presidente e/o dell’arbitro della Parte ritardataria ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerate parte integrante dei costi del tribunale arbitrale.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler denunciare il presente Accordo. Tale notifica deve essere contemporaneamente effettuata anche all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale; in questo caso la denuncia ha effetto dodici (12) mesi dopo che l’altra Parte ha ricevuto la notifica, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Conformità con accordi e convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato per essere reso conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e il suo Allegato nonché ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui l’ultima delle due Parti notifica all’altra Parte di aver provveduto ad attuare tutte le misure che, ai sensi delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sono necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo sostituisce l’Accordo sui trasporti aerei stipulato fra le Parti il 31 dicembre 1972 6 .

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, comprendente un preambolo, 22 articoli e un Allegato.

Fatto a Teheran, il 24 maggio 2004, corrispondente al 4 Khordad 1383, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, inglese e persiana, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Islamica dell’Iran:

Tim Guldimann

Hassan Hajalifard

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti intermedi

Punti in Iran

Punti oltre l’Iran

punti in Svizzera

un punto

punti in Iran

un punto negli Emirati Arabi Uniti

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica Islamica dell’Iran possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

punti in Iran

un punto

punti in Svizzera

Parigi

Osservazione

Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre, non indicati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.