Per l’applicazione del presente Accordo e del relativo Allegato:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili alle due Parti;
- il termine «Accordo» indica il presente Accordo, il suo Allegato e tutte le modifiche che sono parte integrante dello stesso;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per lo Stato d’Israele, l’autorità per l’aviazione civile presso il Ministero dei trasporti e della sicurezza stradale o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- il termine «territorio» indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione e le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporto aereo» e «scalo non commerciale» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «capacità» indica la misura quantitativa dei servizi aerei offerti o proposti da una o più imprese di trasporto aereo su un mercato per coppie di città o di Paesi oppure su una linea. Può essere espressa sotto forma di dimensioni dell’aeromobile, tipo di aeromobile, numero dei posti e/o spazio per le merci (in peso e/o volume), frequenza o una combinazione di questi;
- i termini «prezzo» o «tariffa» indicano il corrispettivo per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci (esclusi gli invii postali) nel trasporto aereo (compreso ogni altro mezzo di trasporto ad esso correlato) che è riscosso dalle compagnie aeree o dai loro agenti e le condizioni imposte per applicare tale corrispettivo.