Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato e salvo che il testo stabilisca diversamente:
- l’espressione «autorità aeronautica» indica: per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale2 per quanto concerne l’Italia la Direzione Generale dell’Aviazione civile e del Traffico Aereo o qualsiasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente adempite da dette autorità:
- l’espressione «impresa designata» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che l’autorità aeronautica di una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto all’autorità aeronautica dell’altra Parte contraente come l’impresa che essa intende designare, in virtù degli articoli 2 e 3 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei indicati nella notificazione;
- l’espressione «territorio» corrisponde alla definizione che ne è data all’articolo 2 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19443;
- deve essere tenuto conto delle definizioni date all’articolo 96 di detta convenzione.