Per l’applicazione del presente Accordo e del relativo Allegato:
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista, l’Amministrazione competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «impresa di trasporti aerei designata» indica un’impresa o imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- la locuzione «tasse d’utilizzazione» sono le tasse riscosse dalle imprese designate per l’utilizzazione dell’aeroporto, delle installazioni di navigazione aerea, degli impianti o dei servizi per la sicurezza dell’aviazione, comprese i relativi servizi e installazioni.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.