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0.748.127.195.491

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari

RU 2012 763

Traduzione1

Concluso il 23 giugno 2011

Applicato provvisoriamente dal 23 giugno 2011

(Stato 23 giugno 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Marocco

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di agevolare l’ampliamento delle opportunità di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di dar modo alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e agli e speditori di merci un ampio ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per il Marocco la Direzione dell’aviazione civile (Ministero dei trasporti e della marina mercantile) o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», « servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  6. «il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica le regioni terrestri e le relative acque poste sotto la loro sovranità;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono del diritto di:

  1. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. altri diritti stabiliti nel presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci o invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, a seguito di un conflitto armato, di disordini politici o di circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per rendere possibile il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e in particolare accordando, durante il periodo in questione, i diritti ritenuti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di una delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato. In conformità a questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte, che disciplinano l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o il sorvolo di detti aeromobili sul territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione avviene tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei sono iscritte nel registro delle imprese e hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. la suddetta Parte non ha la prova che le imprese di trasporti aerei sono iscritte nel registro delle imprese e hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da suddetta Parte;
  2. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Un tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte sempre che la revoca, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

In conformità ai diritti e agli obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro reciproco obbligo di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita forma parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le misure di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.

Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che l’altra non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza nei settori menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi.

In virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa designata di una Parte, oppure su suo incarico, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondano in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa designata o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo.

Tutte le misure adottate da una Parte in conformità al paragrafo 6 sono revocate non appena vengono a cadere le ragioni di tali misure.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatte salve le tasse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione e la riparazione di un aeromobile impiegato nel servizio aereo internazionale;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati alle imprese designate di una Parte per essere utilizzati in un aeromobile impiegato nei servizi internazionali, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a scopi commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navigazione aerea e dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.

Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità ai principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte appoggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda delle necessità delle imprese, per il tramite dei suoi agenti. In conformità alle rispettive legislazioni nazionali, le imprese designate sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli nella moneta nazionale o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di uno Stato terzo, purché tali imprese dispongano della corrispondente autorizzazione d’esercizio, accordi di marketing, come accordi di prenotazione di capacità, («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o eccessivamente restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese;
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all’altra le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili consultazioni si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno (quindici) 15 giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica anche alle successive modifiche di orario.

Le imprese designate di una Parte devono chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte per i voli supplementari che intendono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Simili consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non possa essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le procedure e decide sulla suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è accettata da entrambe le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dalla ricezione della stessa, a meno che la denuncia non venga revocata di comune accordo dalle Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non conferma di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo si applica provvisoriamente dal giorno della sua firma e abroga l’Accordo del 5 luglio 1962 7 tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei. Entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle loro procedure costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo tra le due Parti del 5 luglio 1962.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rabat, il 23 giugno 2011, in doppio esemplare, nelle lingue francese e araba, entrambi i testi facendo parimenti testo. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno del Marocco:

Bertrand Louis

Karim Ghellab

Allegato

Sezione 1

Tavole delle linee

A. Linee sulle quali le imprese designate dal Marocco possono esercitare
servizi aerei:

Da punti in Marocco via punti di scalo intermedi verso ogni punto o punti in Svizzera e punti oltre.

B. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare
servizi aerei:

Da punti in Svizzera via punti di scalo intermedi verso ogni punto o punti in Marocco e punti oltre.

Sezione 2

Flessibilità dell’esercizio

Le imprese designate delle Parti possono, a loro discrezione e per quanto concerne determinati voli o tutti i voli:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
  3. servire punti intermedi e punti al di là nonché punti nel territorio delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. rinunciare a scali in un determinato punto o in determinati punti;
  5. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili;
  6. servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti;

senza limitazione riguardo alla direzione o alla posizione geografica, nonché senza perdita del diritto di effettuare trasporti ammesso in altro modo dal presente Accordo, presupposto tuttavia che la rotta serva un punto nel territorio della Parte che ha designato l’impresa.