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0.748.127.195.72

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Mongolia concernente il traffico aereo

RU2006 2715

Traduzione1

Concluso il 3 marzo 2000

Applicato provvisoriamente dal 3 marzo 2000

(Stato 4 luglio 2006)

fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del traffico aereo e

al fine di istituire le basi necessarie per il traffico aerei di linea fra i loro territori e oltre,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia, di seguito chiamati «Parti»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione di Chicago» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Mongolia, il Ministero per lo sviluppo delle infrastrutture, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato del presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, in particolare accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest’ultima impresa servente le stesse linee o parte di esse.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.

Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione di Chicago.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte mentre queste persone e cose si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la sua impresa rispetto a quella designata dell’altra nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d’equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima dell’imbarco e durante esso o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e membri d’equipaggio, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è oggetto di notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti e può essere revocata o modificata in ogni momento.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte per l’esercizio dei servizi aerei internazionali in virtù delle leggi e dei regolamenti applicati abitualmente da dette autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione di Chicago.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che la parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai cittadini di quest’ultima.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, oppure se
  2. questa impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. questa impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, il divieto temporaneo o l’imposizione di condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo fossero direttamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti da una Parte sono riconosciuti come validi dall’altra Parte fintanto che sono in vigore.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere come validi, per il traffico aereo sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti ai propri cittadini dall’altra Parte o da un altro Stato.

Art. 9 Sicurezza di volo

Ciascuna Parte può domandare in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Le consultazioni hanno luogo entro i trenta (30) giorni seguenti questa richiesta.

Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione di Chicago, la prima Parte deve informare l’altra Parte su queste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda misure adeguate entro quindici (15) giorni o entro un termine più lungo convenuto, si applica l’articolo 7 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione di Chicago, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa di una delle Parti sulle linee da o verso il territorio dell’altra Parte può essere oggetto d’indagine da parte di rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte durante il soggiorno su detto territorio. La verifica a bordo e nell’ambito dell’aeromobile (nell’articolo detta «ispezione dell’area di traffico») si riferisce alla validità dei certificati di navigabilità e delle licenze degli equipaggi nonché allo stato attuale dell’aeromobile e delle sue attrezzature e non può causare ritardi esagerati.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione di Chicago è libera di concludere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti il certificato di navigabilità o i brevetti di idoneità con riferimento all’aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono oppure superano le norme minime stabilite in base alla Convenzione di Chicago.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:

  1. seri motivi di pensare che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione di Chicago, oppure
  2. seri motivi di temere che sussiste una lacuna nell’adozione e nell’esecuzione efficienti delle norme di sicurezza conformi alle esigenze della Convenzione di Chicago,

Nel caso in cui l’accesso a un aeromobile esercitato da un’impresa di una Parte al fine di procedere a un’ispezione dell’area di traffico conformemente al summenzionato paragrafo 3 sia negato da un rappresentante della compagnia aerea, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di temere ai sensi del summenzionato paragrafo 4 e può trarne le conclusioni menzionate in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa dell’altra Parte immediatamente nel caso in cui, in seguito a un’ispezione dell’area di traffico, a una serie di simili ispezioni o a un negato accesso per simili ispezioni oppure in seguito a consultazioni o altrimenti, la prima Parte giunga alla conclusione che la necessità di agire immediatamente è decisiva per la sicurezza nell’eseguire i voli di un’impresa.

Ogni misura adottata da una Parte in conformità con i summenzionati paragrafi 2 e 6 deve essere abolita appena non sussistono più le ragioni di tali misure.

Art. 10 Esenzione da diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa designata di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni diritto o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi diritti e queste tasse fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa dell’altra Parte, anche se tali approvvigionamenti devono essere utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati;
  4. i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario. Inoltre, i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dall’impresa designata per scopi commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto. La premessa è che tali oggetti servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

Le normali attrezzature di bordo, nonché gli oggetti e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o sul loro trasferimento nel territorio dell’altra Parte. La premessa è che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a detta impresa o dette imprese.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 12 Attività commerciali

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche dei servizi, le tasse di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno quattordici (14) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe sottoposte o le respingono per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro sette (7) giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente paragrafo 4, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro sette (7) giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a parificare le sue tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 15 Approvazione degli orari

Al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari che l’impresa designata di una Parte vuole effettuare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, occorre chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima dell’inizio del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 18 Composizione delle controversie

Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se questi è cittadino di una delle due Parti, procede alla nomina il successivo membro più anziano del Consiglio che non sia escluso per lo stesso motivo.

Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se le Parti giudicano auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della sua firma. Essa entra in vigore appena le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle loro formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno della loro firma ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima che scada questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato dal giorno della sua firma; entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino, il 3 marzo 2000, in doppio esemplare, nelle lingua mongola, tedesca e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Mongolia:

Dominique Dreyer

Dagva Tsakhilgaan

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Mongolia

Punti oltre la Mongolia

Punti in Svizzera

da convenire più tardi

Punti in Mongolia

da convenire più tardi

Tavola II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Mongolia possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Mongolia

da convenire più tardi

Punti in Svizzera

da convenire più tardi

Note

1. I punti di scalo intermedi e i punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.

2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti di scalo intermedi e punti oltre non indicati nell’Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.