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0.748.127.196.23

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan
concernente il traffico aereo di linea

RU 20033318

Traduzione1

Concluso a Islamabad il 10 marzo 2001

Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 novembre 2002

(Stato 16 settembre 2003)

Considerando che la Confederazione Svizzera
e
la Repubblica islamica del Pakistan,

fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito chiamati «Parti»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. il termine «Accordo» significa il presente Accordo, compresi gli Allegati e i relativi emendamenti;
  3. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica islamica del Pakistan, il Ministero della difesa, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  4. la locuzione «servizio aereo convenuto» indica il traffico aereo di linea sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo per il trasporto dei passeggeri, delle merci e degli invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
  6. l’espressione «impresa designata» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  8. il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato attribuitogli dall’articolo 2 della Convenzione;
  9. il termine «capacità» indica il carico utile di un aereo impiegato su una linea o su parte di essa.

Art. 2 Concessione di diritti

Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti previsti nel presente accordo per stabilire i servizi aerei sulle linee specificate nelle tavole dell’allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali convenuti nell’Allegato le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. dei diritti stabiliti in altro modo nel presente Accordo.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

Le imprese designate di ciascuna Parte devono tenere conto degli interessi delle imprese designate dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare le frequenze e capacità delle aviolinee internazionali che offrono, in base a considerazioni commerciali del mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 del presente Accordo.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul proprio territorio. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni e servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Nel caso in cui per una delle Parti risultassero difficoltà derivanti dalle disposizioni relative alla sicurezza previste nel presente articolo, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono esigere immediatamente consultazioni con le sue autorità aeronautiche. Queste trattative devono servire a giungere a un’intesa sulle misure appropriate al fine di eliminare le ragioni dirette della preoccupazione e, nel quadro degli standard di sicurezza dell’OACI, di stabilire le misure indispensabili all’applicazione delle condizioni di sicurezza necessarie.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dall’altra Parte provino di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che suddette imprese abbiano la loro sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalle autorità dell’aviazione civile di detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. queste imprese non possono provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, oppure se
  2. le impresa hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. le imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto di riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i certificati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi certificati e licenze documenti corrispondano per lo meno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, certificati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati in favore dei propri cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 9 Sicurezza

Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure, la Parte interessata si riserva tuttavia il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per un’impresa designata dall’altra Parte.

Art. 10 Esonero da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
  4. i documenti necessari alle imprese designate da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

Le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Nessuna Parte imporrà o ammetterà che siano imposte all’impresa o alle imprese designate dell’altra Parte tasse d’utilizzazione più alte di quelle imposte alle sue proprie imprese per l’esercizio di servizi aerei internazionali simili.

Ciascuna Parte promuove le consultazioni tra le autorità competenti in materia di emolumenti sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e gli equipaggiamenti, laddove risulta possibile per il tramite delle organizzazioni che rappresentano dette imprese. Gli utenti vanno informati per tempo sulle modifiche di tasse proposte affinché siano in grado di segnalare il loro parere prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte incoraggia inoltre le sue autorità competenti in materia e gli utenti a scambiarsi pertinenti informazioni sulle tasse di utilizzazione.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una delle Parti hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

I rappresentanti e i loro collaboratori sono assoggettati alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte e, conformemente a tali leggi e regolamenti, ciascuna Parte, sulla base della reciprocità e con il minimo ritardo possibile, accorda ai rappresentanti e ai collaboratori menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo i permessi di lavoro necessari, i visti o altri pertinenti documenti.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Ogni Parte conviene che qualsiasi impresa designata fissa, per i trasporti aerei, tariffe in base a considerazioni commerciali di politica del mercato. Gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti; e
  3. proteggere i consumatori da tariffe che sono esageratamente elevate o restrittive a causa dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Ciascuna Parte può chiedere che le tariffe riscosse dalle imprese designate dell’altra Parte a partire o a destinazione del suo territorio siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. Questo può essere richiesto non più di 24 ore prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Le tariffe possono essere applicate in ogni momento dopo la data in cui sono state notificate o sottoposte, sempre che non siano state rifiutate da entrambe le Parti entro 14 giorni da tale data. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Una Parte, se crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, può chiedere consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di 30 giorni dopo aver ricevuto la domanda. I negoziati si svolgono al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della domanda. Se le Parti non si accordano, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3 di cui sopra, le autorità aeronautiche non chiedono che vengano sottoposte loro tariffe per il trasporto di merci tra punti sui loro territori. Queste tariffe acquisiscono validità mediante la decisione dell’impresa interessata. 5. Nel caso in cui le autorità aeronautiche ritengano che una tariffa valida in conformità con le summenzionate disposizioni sia nociva per altre imprese su una linea o su linee particolari, esse possono chiedere consultazioni alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Dette consultazioni devono concludersi entro trenta giorni dal momento della richiesta, a meno che le autorità delle due Parti non convengano diversamente. 6. Le tariffe riscosse dalle imprese designate di una Parte per il trasporto tra il territorio dell’altra Parte e uno Stato terzo devono essere sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Ogni tariffa sottoposta sarà approvata se, per ammontare, genere e data di validità, equivale a una tariffa già approvata da dette autorità aeronautiche e che viene applicata dalle imprese dell’altra Parte per il trasporto tra il suo territorio e quello dello Stato terzo, a condizione che le autorità aeronautiche possano ritirare la loro approvazione qualora, per qualsiasi motivo, la tariffa equiparata non sia più applicata oppure diverga dalle condizioni dell’approvazione, il che corrisponde a una divergenza approvata della tariffa equiparata.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 6 di cui sopra, le autorità aeronautiche non chiedono che vengano sottoposte loro per approvazione le tariffe riscosse dalla impresa designata o dalle imprese designate per il trasporto di merci tra punti sul territorio dell’altra Parte e uno Stato terzo.

Art. 15 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che vengano sottoposti alla sua approvazione gli orari previsti dell’impresa designata dell’altra Parte prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, per via diplomatica, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile
internazionale

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abrogherà l’Accordo del 17 marzo 1952 6 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan. Entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà l’Accordo del 17 marzo 1952 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Islamabad, il 10 marzo 2001, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e tedesca, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan:

Christian Dunant

Nasim Rana

Allegato

Tavole delle linee

A. Linee sulle quali servizi aerei possono essere esercitati dalle imprese designate dalla Svizzera:

Da punti in Svizzera attraverso punti intermedi verso punti in Pakistan e punti oltre.

B. Linee sulle quali servizi aerei possono essere esercitati dalle imprese designate dal Pakistan:

Da punti in Pakistan attraverso punti intermedi verso punti in Svizzera e punti oltre.

C.

Le imprese designate di ciascuna Parte possono, per quanto
concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;
  3. servire punti intermedi e punti oltre e punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. omettere scali in un qualsiasi punto o in più punti;
  5. in tutti i punti sulle linee, trasferire traffico tra i propri aeromobili; e
  6. in tutti i punti sulle linee, cambiare il tipo di aereo o il numero di aerei impiegati.