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0.748.127.196.32

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Paraguay
concernente il traffico aereo di linea

RU 1987 1638; FF 1986 III 389

Traduzione1

Concluso il 5 giugno 1985
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19872
Entrato in vigore con scambio di note il 6 novembre 1987

(Stato 6 novembre 1987)

Considerando che la Svizzera e la Repubblica del Paraguay fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Paraguay hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica del Paraguay, la Direzione generale dell’aviazione civile – il Ministero della Difesa – o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto d’imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato sul territorio dell’altra Parte.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parte.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.

Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l’esercizio dell’impresa designata dall’altra Parte, salve restando le disposizioni del presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorite la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Le Parti convengono di aiutarsi reciprocamente il più possibile al fine di prevenire i dirottamenti aerei e i sabotaggi contro gli aeromobili, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza dell’aviazione. Le Parti prenderanno in considerazione le disposizioni di sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Ove si verificassero incidenti o minacce di dirottamenti o di sabotaggio contro gli aeromobili, aeroporti o attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiuteranno vicendevolmente facilitando la comunicazione dei provvedimenti volti a porre fine rapidamente e in modo decisivo a detti incidenti o minacce. Ciascuna Parte accoglierà favorevolmente ogni richiesta dell’altra Parte volta a prendere provvedimenti speciali di sicurezza per i suoi aeromobili o i suoi passeggeri per fronteggiare una particolare minaccia.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini; o se
  2. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordano i diritti; o se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata da una parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficio anche di dette esenzioni dell’altra Parte.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

Art. 11 Tasse d’utilizzazione

Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d’utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dall’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dall’altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 12 Attività commerciali

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dall’altra Parte.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ogni impresa ha il diritto di vendere tali titoli di trasporto e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli in divise del medesimo territorio o in quelle liberamente convertibili di altri Paesi.

Art. 13 Conversione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, giusta le leggi e i regolamenti in vigore, le eccedenze d’introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe ricosse da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.

Le tariffe cosi fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra la loro non approvazione delle tariffe.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 18 del presente Accordo.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 18 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e approvate dalle autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

Art. 15 Approvazione degli orari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza à presentata almeno tre giorni feriali prima dell’inizio del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra la Parti.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il presente articolo.

Art. 19 Modificazioni

Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Disdetta

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

Art. 21 Registrazione presso l’OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Asuncion, il 5 giugno 1985, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Paraguay:

Louis Allenbach

Carlos Augusto Saldivar
Gaspar Germàn Martinez

Allegato

Tavola delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica del Paraguay può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nel Paraguay

Punti oltre il Paraguay

Punti in
Svizzera

Asunción
Ciudad
Presidente
Stroessner

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in
Paraguay

Zurigo o
Ginevra o
Basilea

Note

1. A scelta imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.

3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.